Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 646/2004
ECLI:EU:T:2004:112
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TO0292_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento T-292/03,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Lange e E. Schalast,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra I. Mayer e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2003 (procedimento R 646/2001-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio comunitario HOMOTECH come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente di sezione, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2003, la ricorrente ha informato il Tribunale di aver ritirato la domanda di registrazione del marchio comunitario e ha dichiarato che, a suo avviso, non vi era più luogo a provvedere nel procedimento in esame. Non ha presentato conclusioni sulle spese.
2. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere d’accordo sulla domanda di non luogo a provvedere. Non ha presentato conclusioni sulle spese.
3. Conseguentemente, in conformità dell’art. 113 del regolamento di procedura, è sufficiente constatare che, stante il ritiro della domanda di registrazione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere [v., per analogia, ordinanza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑10/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Biofarma (Sedonium), Racc. pag. II‑2225, punti 16‑18].
4. L’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
5. Nelle circostanze del caso di specie, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato conclusioni sulle spese, il Tribunale ritiene che si debba ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.