CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 33803/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroB.L. , rappresentato e difeso dall'avvocato B.L.[...] ex art 86 c.p.c.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 396/2024depositata il 23/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.T.X. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , figlia riconosciuta diP.Y. deceduta a Lg_1 in data Data_2 , con atto dicitazione del 18 luglio 2017, dopo aver esposto di essere figlia naturaledi B.L. , paternità accertata giudizialmente e passata inOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025giudicato in forza di sentenza definitiva della Corte di Cassazione n.19734/2015, ha convenuto davanti al Tribunale di Bologna il padre,formulando domande relative al mantenimento e al risarcimento danni.T.X. ha chiesto, sia iure proprio che iure hereditatis, lacondanna del genitore alla corresponsione di una somma, da liquidarsi invia equitativa, a titolo di contributo al suo mantenimento dalla nascitasino alla sua autosufficienza economica, oltre che al risarcimento deldanno cd. endofamiliare, inteso sia come danno da perdita di chance di unmigliore inserimento lavorativo e sociale, in considerazione della fasciasocio – economica di appartenenza dello stesso T.X. , noto avvocato,sia come danno non patrimoniale derivante dal mancato apporto paternoalla sua cura, educazione e protezione.Il Tribunale ha respinto la domanda accogliendo le eccezioni delconvenuto riguardo il difetto di legittimazione da parte della attrice achiedere il rimborso pro quota delle spese di mantenimento sostenutedalla madre, e di prescrizione delle relative azioni.La Corte d'appello, adita da T.X. , ha confermato lasentenza di primo grado sul rilievo che «sussiste il riconoscimento in capoall’odierna appellante della legittimazione attiva ad adire la via giudizialeper conseguire l’assegno di mantenimento, ma a partire dal compimentodella maggiore età e non dalla nascita, essendo quest’ultimo riferimentotemporale di decorrenza riconosciuto alla concorrente legittimazione delgenitore convivente, fino ovviamente al raggiungimentodell’autosufficienza economica….. A questo riguardo, si rileva che dalladocumentazione in atti risulta che la Sig.ra T.X. ha raggiuntol’indipendenza economica nel 1991, quando aveva ventidue anni, econseguentemente l’eventuale mantenimento sarebbe circoscritto alquadriennio 1987/1991». La Corte distrettuale ha quindi ritenuto l’azioneprescritta sul rilievo che l’attrice avrebbe potuto, e dovuto, iniziare lacausa per il riconoscimento dell’assegno di mantenimentoOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025contestualmente a quella dell’accertamento giudiziale della paternità, enon attendere il passaggio in giudicato della sentenza di dettoaccertamento, e poiché la vicenda giudiziaria è iniziata sin dall’anno2005, il giudizio per ottenere l’assegno di mantenimento iniziato nel2017, è stato instaurato oltre la decorrenza del termine decennale diprescrizione. Inoltre, secondo la Corte di merito, sarebbe prescritta anchel’azione di risarcimento del danno parentale in quanto l'odierna ricorrenteaveva già proposto nel 1992 un giudizio per il riconoscimento dellapaternità e aveva pertanto già da quella data raggiunto la capacità dipercepire autonomamente la reale e concreta situazione, fonte dipregiudizio.Avverso la predetta sentenza T.X. ha proposto ricorsoper cassazione affidandosi a cinque motivi. B.L. ha svoltodifese con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria con laquale ha rappresentato che in data in data 29 agosto 2025, è deceduto ilcontroricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935, 2943, I comma, e 2945, II comma, c.c., inrelazione agli artt. 143, 147, 279 e 315 bis c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.). Laricorrente sottopone a censura lo snodo motivazionale a mezzo del qualela Corte territoriale ha rigettato, per asserita prescrizione del relativodiritto, la domanda avente ad oggetto il suo diritto alla quota alla stessaspettante per il mantenimento dalla nascita sino al raggiungimentodell'autosufficienza economica. Rileva che la giurisprudenza, tutt’oraprevalente, della Corte di Cassazione individua il momento di decorrenzadella prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale (e quindil’accertamento del diritto a percepire il mantenimento) dal passaggio ingiudicato della sentenza di accertamento della paternità. Deduce che laprescrizione ha iniziato a decorrere dal 2 ottobre 2015, data di depositoOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025della sentenza n. 19734/2015 della Corte di Cassazione, data delpassaggio in giudicato della decisione che ha che ha accertato in viadefinitiva lo status.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3c.p.c.). La ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni in rubrica peravere la sentenza, da un lato, riconosciuto in capo all’allora appellante lalegittimazione attiva ad adire la via giudiziale per conseguire l’assegno dimantenimento limitando, però, il relativo diritto a partire dal compimentodella maggiore età e non dalla nascita, essendo quest’ultimo riferimentotemporale di decorrenza riconosciuto alla concorrente legittimazione delgenitore convivente, fino ovviamente al raggiungimentodell’autosufficienza economica. La ricorrente deduce di avere esercitatol'azione iure hereditatis, trattandosi di un diritto maturato in capo a suamadre per aver costei assunto l'onere di mantenimento anche per laporzione di pertinenza del genitore poi successivamente dichiarato.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c., in relazione agli artt. 2 e30 cost. (art. 360, n. 3 c.p.c.). La ricorrente imputa alla sentenzad’appello la violazione delle disposizioni indicate in rubrica per avereritenuto prescritta la domanda di risarcimento cd. endofamiliare sulla basedella individuazione del dies a quo della prescrizione in un momentoanteriore a quello in cui la condotta illecita potesse dirsi cessata ovvero aquello in cui era effettivamente possibile esercitare il diritto risarcitorio.Deduce che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dadeprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di naturapermanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione dellapermanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamentoabbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva voltaall'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore.Oscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/20254.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2043 c.c. (art. 360, n.3 c.p.c.). La ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in unevidente error in iudicando nella misura in cui ha sussunto nel concetto dicapacità di percepire autonomamente la reale e concreta situazione fontedi pregiudizio l’assunzione di iniziative giudiziarie di contrasto con ilproprio genitore responsabile dell’abbandono. Rileva che l’identificazionedi una generica iniziativa giudiziale con la percezione della esercitabilitàdel diritto risarcitorio, non è desumibile dagli argomenti proposti dallagiurisprudenza di legittimità.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2935, 2943, I comma, e 2945, II comma., c.c., inrelazione agli artt. 147 e 148 c.c. nonché dell’art. 2043 c.c. (art. 360, n.3 c.p.c.). La ricorrente deduce che la Corte d’appello ha erroneamenteriferito anche alla domanda risarcitoria le medesime argomentazioni postea fondamento del rigetto della domanda di riconoscimento del diritto almantenimento, facendo decorrere il termine di prescrizione del diritto alrisarcimento del danno endofamiliare dal momento della introduzione delprocedimento giudiziale volto all’accertamento della paternità naturale,sulla base dell’assunto che, sin da allora, la parte potesse avanzare lapretesa risarcitoria oggetto del presente giudizio. Invece, il diritto alrisarcimento del danno endofamiliare, conseguendo alla violazione deidoveri genitoriali da parte del padre, è connesso, ed anzi presuppone, lostatus di figlio naturale e, dunque, non può prescindere dall'accertamentogiudiziale. il diritto del figlio a ottenere il risarcimento del dannoendofamiliare non incorre nell'ordinaria prescrizione decennale prima delpassaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazionenaturale. Il controricorrente si è difeso valorizzando oltre al fatto che egliavrebbe sempre provveduto al mantenimento della figlia, che costei nonavrebbe subito alcun danno e che la madre non voleva che lui laOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025riconoscesse, la circostanza che ella aveva già formulato una richiestarisarcitoria nel 1992 che questa richiesta era stata respinta dal Tribunale diBologna; e quindi considerando che la prescrizione comincia a decorreredal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deduce che la figliaaveva già una sufficiente conoscenza dei fatti da poter proporre ladomanda sin dal 1992.6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente sono fondati neitermini di cui appresso.Preliminarmente si osserva, ma di ciò è consapevole la stessaricorrente, che l'intervenuto decesso del controricorrente, pur secomunicato, non determina l'interruzione del processo di legittimitàdominato da impulso di ufficio (Cass n. 12581 del 08/07/2004; Cass. n.3471 del 22/02/2016).7.- Nel merito, quanto al diritto di regresso per il mantenimento siosserva quanto segue.La ricorrente ha chiesto il diritto al rimborso delle spese sostenutedalla madre interamente e non solo pro quota, per il suo mantenimento,in qualità di erede della medesima. Pertanto, non è pertinente ilriferimento fatto dalla Corte d'appello alla giurisprudenza sullalegittimazione concorrente del genitore e del figlio in tema dimantenimento del figlio economicamente non autosufficiente, dalmomento che la ricorrente non ha chiesto il mantenimento iure propriosul presupposto di non essere economicamente indipendente, ma ha fattovalere la sua qualità di erede della madre ed esercitato l’azione per uncredito già maturato in capo alla sua dante causa.7.1.- Quanto al resto, è giurisprudenza costante di questa Corte chela prescrizione del diritto al rimborso per le spese sostenute a titolo dimantenimento da parte del genitore (o del suo erede) che ha riconosciutoil figlio, nei confronti del genitore che non lo ha riconosciuto, decorre dalmomento in cui è diventata definitiva la sentenza di accertamento delloOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025status che costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinariaprescrizione decennale (Cass. n. 17914 del 30/07/2010; Cass. n. 7986del 04/04/2014; ma anche Cass. 21364/2018, non massimata,richiamata anche da Cass. S.U. 8268/2023).7.3.- Questo orientamento è stato espresso sin dalla sentenza n.23596 del 03/11/2006, nella quale si osserva che la sentenza didichiarazione della paternità accerta uno status che attribuisce al figlio(allora definito naturale) tutti i diritti che competono al figlio (alloradefinito legittimo) con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita.L'esercizio dei diritti connessi a tale status non può peraltro prescinderedall'accertamento giudiziale o dal riconoscimento effettuato dal genitore.In quanto attributiva di uno status e dei diritti ad esso connessi, lasentenza va pertanto qualificata come costitutiva, nel senso che senza diessa lo status di figlio (naturale) non sorge e non vi può essererivendicazione utile dei diritti che a tale status si accompagnano, ancorchéper effetto della pronuncia il godimento di tali diritti retroagisca alla datadella nascita. Pertanto, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figliosia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere perintero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitoreper il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale dipaternità o di maternità, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio(naturale) ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi igenitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore (naturale),dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi allaobbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico,ma è tenuto a provvedere, sin dal momento della nascita, e, per altroverso, che il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva almantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere ilrimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita. Tale azione non èutilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato dellaOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza chedetto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza dellaprescrizione del diritto stesso. Nel tempo, questo principio è divenutopacifico, ed è stato precisato che tale orientamento non è inficiato dallapuntualizzazione che l'azione di regresso può essere esercitata ancheunitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità; difattiin tal caso l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale ècomunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicatodella sentenza di accertamento della paternità (così Cass. 16561/2020 inmotivazione, v. anche Cass. n. 4208/2018; Cass. 1745/2016; Cass.17914/2010).8.- Le medesime considerazioni possono farsi in ordine allaprescrizione, per l’esercizio della azione di risarcimento del danno nonpatrimoniale che la ricorrente deduce di aver subìto iure proprio.Nel caso del danno non patrimoniale da omesso adempimento deidoveri parentali, infatti, l’accertamento dello status e la consapevolezzadel pregiudizio subìto sono due condizioni non alternative tra di loro, mache devono sussistere entrambe perché si realizzi in via effettiva lapossibilità di far valere il diritto.La condizione necessaria – ma non sempre sufficiente- perchédecorra la prescrizione è pur sempre lo status, conseguito per effetto delriconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità,con la ulteriore peculiarità che si tratta di un danno permanente sicché,come già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la prescrizionericomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si èmanifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condottadannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito,l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la primavolta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato pervienead una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto alOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, maanche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa (Cass.n. 375 del 08/01/2025). Del principio enunciato da Cass. n. 375/2025 puòfarsi applicazione solo se, preliminarmente, si accerti la sussistenza dellostatus per intervenuto riconoscimento volontario o giudiziale. Vale a direche il dies a quo dal quale fare decorrere la prescrizione, da computarsisecondo i criteri enunciati nella sentenza sopra citata, è pur sempre ilmomento in cui, riconosciuto lo status il diritto può farsi valere. Da questomomento in poi si dovrà verificare, in primo luogo, se il danneggiato èrealmente pervenuto ad una condizione emotiva di consapevoleesercitabilità del diritto al risarcimento, ed inoltre tenere conto che laprescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui ildanno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione dellapredetta condotta dannosa.9.- E’ quindi irrilevante che già nel 1992 la odierna ricorrenteavesse maturato consapevolezza di avere subito un danno nonpatrimoniale per il disinteresse paterno, dal momento che questaconsapevolezza era fondata su una convinzione soggettiva e cioè di esserefiglia di B.L. che non aveva avuto però riscontro giudiziale,né tantomeno volontario. Quindi, in ogni caso, ella non avrebbe potutoesercitare il proprio diritto se prima non fosse stato riconosciutospontaneamente o attraverso una sentenza il suo status di figliadell'odierno controricorrente (in termini, Cass. 12254/2025).10.- Deve quindi affermarsi che per i diritti fondati su un fattocostitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrereprima che detto status sia definitivamente acquisto. Il diritto alrisarcimento del danno per omesso riconoscimento da parte del genitore,nonché per omesso adempimento dei doveri parentali, e il diritto alrimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto ilfiglio fino alla autosufficienza economica, non può farsi valere se prima ilOscuramento disposto Numero registro generale 11384/2024Numero sezionale 3784/2025Numero di raccolta generale 33803/2025Data pubblicazione 23/12/2025figlio non è riconosciuto o non ne viene accertata con sentenza passata ingiudicato la genitorialità. Da questo momento in poi può decorrere laprescrizione, pur se per il risarcimento il danno non patrimoniale daomesso adempimento dei doveri parentali, deve tenersi conto, sempre aifini della prescrizione, che si tratta di un danno permanente della cuiesercitabilità la parte deve avere consapevolezza.Nel caso di specie, essendo passata in giudicato la sentenza diaccertamento dello status del 2015 e l'azione proposta nel 2017, nonpoteva ritenersi prescritto né il diritto a chiedere il risarcimento del dannonon patrimoniale subito iure proprio per il disinteresse paterno né il dirittoa chiedere il rimborso del credito maturato in capo al genitore iurehereditatis.Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvioalla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovoesame, attenendosi al principio sopra enunciato. Le ulteriori questioniposte dalla difesa di parte controricorrente costituiscono profili di meritoche la Corte d'appello dovrà riesaminare P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversacomposizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle speseanche del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI