CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3648/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata affermazione dell'irrilevanza penale del fatto, trattan- dosi di ipotesi di acquisto di gruppo o mandato all'acquisto collettivo integrante l'illecito amministrativo dì cui all'art. 75 DPR 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen., secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, che la mancata osservanza di una norma processuale in- tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammis- sibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., per cui non è ammissibile il motivo di ricorso in cui sì deduca la viola- zione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzio- nata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). 3. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno già mo- tivatamente confutato la tesi difensiva del c.d. consumo di gruppo. Per la Corte territoriale la situazione emersa dal presente giudizio sfugge allo schema del consumo di gruppo, in quanto, secondo la stessa prospettazìone dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] non aveva consegnato denaro a Papale perché i due dovevano consumare cocaina insieme, ma perché il predetto acquistasse per suo conto un certo quantitativo di cocaina. Perciò -prosegue la sentenza impugnata- anche ammesso che l'imputato avesse la possibilità dì consumare cocaina con una certa frequenza, è certo che le sue necessità e/o capacità di acquisto erano molto N. 3648/2023 R.G. inferiori a quelle di Pantè. È lui stesso, infatti, a dire, nella conversazione citata nella sentenza di primo grado (di cui viene richiamata pag. 10), che Pantè aveva un sacchetto di cocaina ("aveva ... aveva il sacchetto"), mentre Papale poteva consumare stupefacente solo quando aveva soldi ("Noi se non abbiamo i soldi non possiamo fare, lui invece tutti i giorni poteva averla, capito?"). La logica conclusione dei giudici del gravame del merito non c'è, dunque, al- cun dubbio che l'odierno imputato si sia recato nel quartiere Giostra di Messina, come afferma nella stessa conversazione, per acquistare per Pantè un certo quan- titativo di cocaina ("Ma io mi sento in colpa come se ero con lui però, perché gli ho dato il consiglio. Io gli ho detto: «[OSCURATO:PERSONA]? Te lo porto a casa»"), certamente non inferiore a venti grammi ("Si è tirato venti grammi"). Che nello stesso contesto Papale abbia acquistato un quantitativo molto inferiore per il proprio uso personale è stato correttamente ritenuto non trasformare un'attività di procacciamento di stupefacente a un soggetto agli arresti domiciliari in una codetenzione per fini di consumo personale. Per la Corte territoriale sì tratta, invece, di due acquisti auto- nomi, di cui uno nell'interesse dell'imputato e uno nell'interesse di Pantè, per quan- titativi distinti e differenti l'uno dall'altro e funzionali a un consumo autonomo e non di "gruppo". Tanto è vero che, come emerge chiaramente dalle richiamate intercettazioni, Pantè aveva assunto da solo i venti grammi di cui si è detto perché erano di sua esclusiva pertinenza. La sentenza impugnata opera, pertanto, un buon governo dei principi affer- mati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema secondo cui, anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei con- sumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzio- nato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli as- suntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (così Sez. Un. n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, che, in motivazione, hanno precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono).N. 3648/2023 R.G. Nel solco di tale pronuncia è stato poi ribadito che non ricorre l'ipotesi di con- sumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva parziale tra acquirente e assuntore dello stupefacente; della certezza sin dall'origine dell'identità dei com- ponenti il gruppo; della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo; dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggoue e altro, rv. 259285; Sez. 3, n. 45926 del 9/10/2014, Carini, non mass.). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.