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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12784/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione (fatti commessi in Bologna il 1 ed il 5 novembre 2012) ed ha revocato le statuizioni civili; - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione (fatti commessi in Bologna il 1 ed il 5 novembre 2012) ed ha revocato le statuizioni civili; - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 12784/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris