CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 31931/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che si procede de plano;Rilevato che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso,però il difensore è privo di procura speciale a rinunciare;Rilevato, peraltro, che nella stessa dichiarazione di rinuncia il difensoreriferisce anche che è venuto meno l’interesse al ricorso, perché il condannato haottenuto nelle more la misura alternativa invocata;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, perché l'eliminazione del provvedimentoimpugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica piùvantaggiosa r ispetto a quel la es istente (cfr . , per tutte, Sez. 5,n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01), e l’interesse a ricorrere èuna condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod.proc.Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non deveconseguire la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed alpagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, inquanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppurevirtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1,n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]