CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 febbraio 2021 dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali per violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in relazione alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. La parte rappresenta che l'imputato aveva eletto domicilio in Scafati, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 68, e che l'ufficiale giudiziario aveva tentato inutilmente di eseguire la notificazione del decreto di citazione in quel luogo, trovando sempre l'accesso chiuso. A questo punto, aveva attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., mediante deposito dell'atto nella casa comunale. La notificazione, tuttavia, non si perfezionava, poiché la lettera raccomandata, con la quale l'ufficiale giudiziario intendeva dare avviso all'imputato dell'avvenuto deposito, non risultava consegnata all'interessato. La Corte d'appello, nonostante la nullità della notificazione del decreto di citazione, trattava e decideva il gravame. 2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di Appello, una volta verificato il mancato perfezionamento della notificazione presso il domicilio eletto, avrebbe dovuto, almeno, disporre la notificazione presso il difensore. 2.3 Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per inosservanza dei termini a comparire. La parte rappresenta che la raccomandata con l'avviso di deposito era stata spedita in data 8 febbraio 2021. La Corte di Appello, pertanto, anche se avesse voluto ritenere perfezionata la notificazione del decreto con la spedizione della raccomandata, avrebbe dovuto rilevare che tra la data della notificazione e quella dell'udienza (26 febbraio 2021) non erano passati i venti giorni, fissati dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. quale termine per comparire. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, relativo alla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, per violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della doglianza sollevata, che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato consegnato al domicilio eletto dall'imputato e che l'ufficiale giudiziario aveva attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc.pen. Dagli atti risulta, altresì, la spedizione con raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito del plico nella casa comunale, ma non la ricezione dell'anzidetta raccomandata. Al riguardo, occorre evidenziare che «la notificazione ai sensi dell'art 157, comma 8, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla» (Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto, Rv. 270095). Lo stesso testo dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., d'altronde, espressamente prevede che la notificazione produca effetti solo con la consegna della raccomandata all'interessato. Nel caso in esame, non essendovi prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve ritenersi nulla la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 1.1 II secondo e il terzo motivo di ricorso risultano infondati. Entrambi, d'altronde, presuppongono una valutazione di infondatezza del primo motivo. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata notifica del decreto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presuppone che la mancata consegna all'interessato della raccomandata non determini una nullità della notifica, bensì un'impossibilità della notifica. Il terzo motivo, con il quale si lamenta il mancato rispetto dei termini a comparire, presuppone che la procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. si perfezioni con la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito. Entrambi i presupposti sono infondati, poiché la mancata consegna della raccomandata all'interessato determina una nullità della notifica. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz