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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07166/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 10/03/202,1, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 05/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 - 01).

Così che alcun vizio sussiste nell'impugnata sentenza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI D E. 73 ,,,, •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 10/03/202,1, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 05/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 - 01). Così che alcun vizio sussiste nell'impugnata sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI D E. 73 ,,,, •
Sentenza Cassazione n. 07166/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris