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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18218/2026

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unzio Adriano, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.312/2019 depositata il 16/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/2026A seguito di verifiche condotte dall’Ufficio delle Dogane di Campobasso,l’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n.TR6030201705/2015, notificato in data 3.11.2015, recuperava atassazione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., l’IVA relativa all’acquisto diun’autovettura dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (fattura n. 10 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), contestando l’inesistenza soggettiva dell’operazione perché lacedente doveva considerarsi una “cartiera” in considerazione del fatto chenon aveva mai versato l’IVA sulle vendite, che la fattura contestata era stataemessa per un valore inferiore a quello di acquisto e che il pagamento erastato eseguito in anticipo.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla società contribuente,accoglieva il ricorso ritenendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agito in buonafede, non ravvisando la sussistenza di indicatori che avrebbero dovutometterla in allarme, come accertato anche dal giudice penale che avevaassolto gli imputati dal reato tributario.[OSCURATO:PERSONA], adita dall’amministrazionefinanziaria, accoglieva l’appello, ritenendo che, a fronte dei robusti elementiindiziari circa la fittizietà della [OSCURATO:PERSONA] forniti dall’ente impositore(mancato versamento dell’IVA; acquisti esclusivi da parte dellacontribuente; vendita delle vettura in data antecedente all’acquisto;pagamento anticipato del prezzo rispetto all’emissione della fattura;ricarichi bassi, in alcuni casi di poco superiori allo 0%), la contribuenteavesse fornito elementi inidonei a dimostrare la sua buona fede (esitoassolutorio del giudizio penale, ma per insufficienza o contraddittorietà dellaprova e sotto il profilo dell’assenza di dolo; prezzo di acquisto dei veicoli inlinea con le quotazioni di mercato, ma documentato con mera elencazionedi dati economici, senza provenienza certa e/o attestazione tramiteconsulenza tecnica).Avverso la suddetta decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/2026L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che la sentenza impugnata ha“erroneamente considerato oggetto del contendere operazioni“oggettivamente inesistenti”, mentre il quid disputandum verteva,dall’evidenza degli atti processuali, su operazioni “soggettivamenteinesistenti””.1.1.

Secondo la ricorrente, se i giudici di appello non avessero travisato leevidenze processuali, facendo buon governo dei criteri di distribuzionedell’onus probandi in tema di fittizietà soggettiva delle operazioni,avrebbero convenuto sulla legittimità e la fondatezza del decisum di primecure.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Se è vero che dal P.V.C. e dall’avviso di accertamento – atti accessibilia questa a Corte a fronte di un dedotto error in procedendo – emergechiaramente che l’amministrazione finanziaria contestava alla contribuentela deduzione di IVA relativa ad un’operazione soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistente, è altrettanto vero che i giudici di appello, purequivocando sulla natura della fittizietà, si sono comunque espressi sullabuona fede dell’acquirente statuendo che “i contribuenti […] non hannoallegato elementi decisivi o idonei a dimostrare la loro buona fede, avendorichiamato l’esito assolutorio del giudizio penale e la presunta quotazioneeconomica dei veicoli acquistati dal fornitore in linea con le valutazione diEurotax”, per poi passare ad analizzare e confutare entrambi gli elementiindiziari, con motivazione congrua e completa, insindacabile da parte diquesta Corte.Numero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/20263.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la erronea e/o falsa applicazione dell’art.19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.3.1.

Ritiene la ricorrente che gli elementi indiziari valorizzati dai giudiciregionali siano inidonei a dimostrare la fittizietà dell’operazione contestatadall’amministrazione finanziaria (il mancato pagamento dell’IVA da partedella fornitrice non comporta automaticamente la sua inesistenza; noncorrisponde al vero che la contribuente acquistasse veicoli solo dalla NataAuto; corrisponde a prassi commerciale ordinaria che l’emissione dellafattura segua il pagamento; l’applicazione di un ricarico, ancorché modesto,è sintomo di un’impresa effettivamente operante e in ogni caso il prezzo diacquisto pagato del fornitore è sconosciuto al cessionario).3.2.

La ricorrente osserva, poi, che vi erano numerosi indici che lainducevano a ritenere esistente e operativa la [OSCURATO:PERSONA]: 1) la numerazionedelle fatture (sintomatica di un rilevante volume di affari); 2) l’esistenza diuna sede legale e operativa e di un piazzale per la vendita; 3) la normalitàdei prezzi praticati; 4) il pessimo stato di manutenzione del veicoloacquistato nel 2010 che giustificava il prezzo praticato.4.

Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto le mentite spoglie di unaviolazione di legge, cerca di suscitare una rivalutazione del materialeprobatoria interdetta ai giudici di legittimità.4.1.

Deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si trattadi presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreNumero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/2026all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamentidi fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935;Cass., Sez. 6, n. 8758 del 4/04/2017; Cass., Sez. 5, n. 18721 del13/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 26961 del 26/11/2020; Cass., n.19945/2021).5.

Pertanto, va rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibileil secondo.6.

In mancanza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate non vi sono ipresupposti per regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondomotivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unzio Adriano, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.312/2019 depositata il 16/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/2026A seguito di verifiche condotte dall’Ufficio delle Dogane di Campobasso,l’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n.TR6030201705/2015, notificato in data 3.11.2015, recuperava atassazione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., l’IVA relativa all’acquisto diun’autovettura dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (fattura n. 10 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), contestando l’inesistenza soggettiva dell’operazione perché lacedente doveva considerarsi una “cartiera” in considerazione del fatto chenon aveva mai versato l’IVA sulle vendite, che la fattura contestata era stataemessa per un valore inferiore a quello di acquisto e che il pagamento erastato eseguito in anticipo.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla società contribuente,accoglieva il ricorso ritenendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agito in buonafede, non ravvisando la sussistenza di indicatori che avrebbero dovutometterla in allarme, come accertato anche dal giudice penale che avevaassolto gli imputati dal reato tributario.[OSCURATO:PERSONA], adita dall’amministrazionefinanziaria, accoglieva l’appello, ritenendo che, a fronte dei robusti elementiindiziari circa la fittizietà della [OSCURATO:PERSONA] forniti dall’ente impositore(mancato versamento dell’IVA; acquisti esclusivi da parte dellacontribuente; vendita delle vettura in data antecedente all’acquisto;pagamento anticipato del prezzo rispetto all’emissione della fattura;ricarichi bassi, in alcuni casi di poco superiori allo 0%), la contribuenteavesse fornito elementi inidonei a dimostrare la sua buona fede (esitoassolutorio del giudizio penale, ma per insufficienza o contraddittorietà dellaprova e sotto il profilo dell’assenza di dolo; prezzo di acquisto dei veicoli inlinea con le quotazioni di mercato, ma documentato con mera elencazionedi dati economici, senza provenienza certa e/o attestazione tramiteconsulenza tecnica).Avverso la suddetta decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/2026L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che la sentenza impugnata ha“erroneamente considerato oggetto del contendere operazioni“oggettivamente inesistenti”, mentre il quid disputandum verteva,dall’evidenza degli atti processuali, su operazioni “soggettivamenteinesistenti””.1.1. Secondo la ricorrente, se i giudici di appello non avessero travisato leevidenze processuali, facendo buon governo dei criteri di distribuzionedell’onus probandi in tema di fittizietà soggettiva delle operazioni,avrebbero convenuto sulla legittimità e la fondatezza del decisum di primecure.2. Il motivo è infondato.2.1. Se è vero che dal P.V.C. e dall’avviso di accertamento – atti accessibilia questa a Corte a fronte di un dedotto error in procedendo – emergechiaramente che l’amministrazione finanziaria contestava alla contribuentela deduzione di IVA relativa ad un’operazione soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistente, è altrettanto vero che i giudici di appello, purequivocando sulla natura della fittizietà, si sono comunque espressi sullabuona fede dell’acquirente statuendo che “i contribuenti […] non hannoallegato elementi decisivi o idonei a dimostrare la loro buona fede, avendorichiamato l’esito assolutorio del giudizio penale e la presunta quotazioneeconomica dei veicoli acquistati dal fornitore in linea con le valutazione diEurotax”, per poi passare ad analizzare e confutare entrambi gli elementiindiziari, con motivazione congrua e completa, insindacabile da parte diquesta Corte.Numero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/20263. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la erronea e/o falsa applicazione dell’art.19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.3.1. Ritiene la ricorrente che gli elementi indiziari valorizzati dai giudiciregionali siano inidonei a dimostrare la fittizietà dell’operazione contestatadall’amministrazione finanziaria (il mancato pagamento dell’IVA da partedella fornitrice non comporta automaticamente la sua inesistenza; noncorrisponde al vero che la contribuente acquistasse veicoli solo dalla NataAuto; corrisponde a prassi commerciale ordinaria che l’emissione dellafattura segua il pagamento; l’applicazione di un ricarico, ancorché modesto,è sintomo di un’impresa effettivamente operante e in ogni caso il prezzo diacquisto pagato del fornitore è sconosciuto al cessionario).3.2. La ricorrente osserva, poi, che vi erano numerosi indici che lainducevano a ritenere esistente e operativa la [OSCURATO:PERSONA]: 1) la numerazionedelle fatture (sintomatica di un rilevante volume di affari); 2) l’esistenza diuna sede legale e operativa e di un piazzale per la vendita; 3) la normalitàdei prezzi praticati; 4) il pessimo stato di manutenzione del veicoloacquistato nel 2010 che giustificava il prezzo praticato.4. Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto le mentite spoglie di unaviolazione di legge, cerca di suscitare una rivalutazione del materialeprobatoria interdetta ai giudici di legittimità.4.1. Deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si trattadi presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreNumero registro generale 33174/2019Numero sezionale 4446/2026Numero di raccolta generale 18218/2026Data pubblicazione 05/06/2026all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamentidi fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935;Cass., Sez. 6, n. 8758 del 4/04/2017; Cass., Sez. 5, n. 18721 del13/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 26961 del 26/11/2020; Cass., n.19945/2021).5. Pertanto, va rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibileil secondo.6. In mancanza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate non vi sono ipresupposti per regolare le spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondomotivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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