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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13472/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle part udita a re azione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 marzo 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. commesso in Borgosesia il 6.6.2018 e al reato di cui agli artt. 81, 494 e 640 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Gattinara il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputata personalmente.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle part udita a re azione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 marzo 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. commesso in Borgosesia il 6.6.2018 e al reato di cui agli artt. 81, 494 e 640 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Gattinara il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputata personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris