Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:542
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0717_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2021 –
[OSCURATO:PERSONA]-Kovalyova / Commissione
(causa C‑717/20 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Coniuge di un diplomatico greco che ha risieduto a Bruxelles prima dell’assunzione – Definizione del luogo di assunzione e del centro d’interessi – Rifiuto di concedere alla ricorrente l’indennità di dislocazione e i benefici ad essa connessi – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Mancanza di residenza abituale o di attività professionale principale nello Stato membro in cui si trova la sede di servizio durante il periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Assenza sporadica e di breve durata da detto Stato – Circostanza che non incide sul carattere abituale della residenza – Soggiorno in qualità di studente – Circostanza non determinante
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, a)]
(v. punti 3‑5, 20, 21)
2.
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Servizi effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale – Nozione – Servizi effettuati nell’ambito di una missione diplomatica da parte del coniuge del funzionario interessato – Esclusione
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, a)]
(v. punti 11, 12)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
La sig. [OSCURATO:PERSONA]Kovalyova si fa carico delle proprie spese.