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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28432/2026

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unale di Venezia,e sul ricorso della parte civile,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 03/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Venezia eavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Venezia,visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione;l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di provvedere inmerito alla richiesta di sequestro conservativo presentata dalla parte civile;letta per la parte civile la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché l’annullamento con rinvio della sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. limitatamente al capo in cui ha previsto la confisca, omettendo diprovvedere in merito alla richiesta di sequestro conservativo presentata dalla partecivile, con ogni conseguenze di legge e con liquidazione delle spese di giudizioRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 3 novembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Veneziaha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di cui all’art.73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con confisca della somma di euro 39.725,00e con confisca e distruzione del restante materiale in sequestro, nonché per il reatodi cui all’art. 337 cod. pen. e per il reato di cui all’art. 81 cpv, 582, 583, comma1, n. 1, 585, 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., con liquidazione delle spese infavore della parte civile.2.

Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di legge e, in subordine,per vizio di motivazione perché il G.i.p. non aveva motivato sull’esclusione dellecondizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Ricorre per cassazione la parte civile, in relazione ai reati di resistenza apubblico ufficiale e di lesioni personali, per violazione di legge e vizio dimotivazione, declinati sotto diversi profili.

Premesso di aver richiesto, a cauteladel proprio credito risarcitorio, il sequestro conservativo delle somme giàsequestrate (e poi confiscate) all’imputato in relazione alla violazione del TestoUnico degli stupefacenti, sia in sede di giudizio che dopo la pronuncia dellasentenza, lamenta l’omessa statuizione sulla domanda in sentenza e il successivorigetto della stessa in ordinanza (primo motivo); il rigetto nonostante la nonirrevocabilità della confisca penale (secondo motivo); l’illegittima preferenza dellaconfisca penale rispetto al sequestro conservativo (terzo motivo) quando sarebbestato necessario attendere la condanna definitiva del giudice civile (quartomotivo); la mancata valutazione dell’idoneità della somma confiscata a soddisfaresia le pretese dell’Erario che della parte civile (quinto motivo); l’obbligo del giudicepenale di disporre il sequestro conservativo già in sede penale (sesto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.Il G.i.p. ha ricostruito in fatto che, per sfuggire al controllo della Squadramobile di Venezia, il [OSCURATO:PERSONA] ha colpito a pugni l’ispettore [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad afferrarlo prima della chiusura dello sportello dell’autoveicolo abordo del quale stava fuggendo e l’ha trascinato su strada per cento metri,procurandogli una frattura alla mano destra, un’ abrasione corneale, delle feritelacero contuse al volto e delle abrasioni varie sul corpo, giudicate guaribili in 107giorni.Successivamente, eseguita la perquisizione domiciliare, il [OSCURATO:PERSONA] è statotrovato nel possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina di cui si era disfattocon l’aiuto della moglie – vi erano, tuttavia, ancora dei residui di un panetto di unchilo e degli involucri di plastica aperti nel water – e nel possesso di materiale diconfezionamento - bilancino, pressa, gomma elastica e cellophane - nonché dellasomma di euro 39.725,00, evidente provento della pregressa attività di spaccio.2.L’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato, relativo al difetto dimotivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., èinconsistente.

Nella sentenza il G.i.p. ha dato conto dei fatti occorsi e della fonti diprova a carico, giustificando la correttezza della qualificazione giuridica propostadal P.m. con riferimento sia alla detenzione della cocaina ai fini di spaccio, sia allaresistenza a pubblico ufficiale sia alle lesioni personali.

Va ribadito che la sentenzache applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo dilegittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo dellasentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilitàex art. 129 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019,Hussai, Rv. 277102 – 01).

Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento in suofavore, articolando una censura di mero stile.3.La parte civile ha articolato sei motivi di ricorso, tutti finalizzati a ottenereil sequestro conservativo della somma già oggetto del sequestro preventivo e dellaconfisca, in assenza del potere di impugnazione della sentenza emessa ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.Le Sezioni Unite hanno affermato che il danneggiato, pur non potendo farvalere pretese risarcitorie nel giudizio penale che si definisce con l’applicazionedella pena su concorde richiesta delle parti, mantiene il diritto a costituirsi partecivile anche quando sappia che l’interessato ha presentato la domanda di accessoal rito alternativo e vi è il consenso del pubblico ministero; l’accordo, infatti,potrebbe sempre essere vanificato da un rigetto della richiesta da parte del giudicecon conseguente prosecuzione dell'udienza preliminare o con celebrazione di altrorito alternativo, situazioni che, in ogni caso, non consentirebbero di ritornare allafase, già perenta, degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; ne derival’obbligo del giudice di provvedere anche sulle spese di costituzione (Sez.

U, n.16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 – 01).

Tuttavia, ai sensi dell’art.576 cod. proc. pen., al di fuori della liquidazione delle spese, la parte civile non hadiritto a impugnare la sentenza di patteggiamento (tra le più recenti, amplius, Sez.4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051 – 01).

Peraltro, non è possibilecautelare un diritto di credito risarcitorio il cui accertamento è precluso al giudicepenale che, con il patteggiamento, non può formare alcun titolo, neanche nellaforma di una condanna generica.

Il sequestro conservativo esplica la sua funzionecautelare e servente (Sez. 6, n. 1614 del 27/04/1995, Saladino, Rv. 203652-01)sempre che sia possibile una condanna penale, quanto meno generica (Sez. 1, n.6751 del 25/10/2022, Martinelli, Rv. 284064-01 e Sez. 4, n. 9851 del 19/01/2015,Biagini, Rv. 262439 – 01, Sez. 3, n. 26105 del 06/05/2009, Valle, Rv. 243903 –01, che hanno affermato che la condanna penale, sia pure generica, è presuppostoindefettibile affinché il sequestro conservativo possa convertirsi in pignoramentodopo che il giudice civile abbia liquidato il danno). [OSCURATO:PERSONA] che il sequestroconservativo può essere chiesto in ogni stato e grado del processo di merito dalpubblico ministero nell’ipotesi di cui all’art. 316, comma 1, cod. proc. pen. e dallaparte civile nell’ipotesi di cui all’art. 316, comma 3, cod. proc. pen. nonché in ognistato e grado del procedimento dal pubblico ministero nell’ipotesi di cui all’art.316, comma 1-bis, cod. proc. pen., la giurisprudenza ammette la perdurantevalidità del sequestro conservativo emesso in data anteriore alla sentenza dipatteggiamento in funzione di garanzia della successiva azione civile (amplius inmotivazione, Sez. 1, n. 22062 del 21/01/2011, Gaucci, Rv. 250225 – 01), macomunque non contempla l’ipotesi che il sequestro conservativo sia disposto nellostesso contesto della sentenza di patteggiamento che preclude qualsiasistatuizione civile al di fuori delle spese di giudizio alla costituita parte civile.La ricorrente ha svolto le medesime censure anche nei confronti dellasuccessiva ordinanza con cui il G.i.p., dopo la sentenza pronunciata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., ha espressamente rigettato la richiesta di sequestroconservativo della somma già oggetto del sequestro preventivo.

Ben vero, nullaosta a che su un medesimo bene coesistano sia il sequestro conservativo che ilsequestro preventivo, attese le diverse finalità e modalità di esecuzione di talimisure (Sez. 2, n. 37983 del 01/12/2020, P., Rv. 280512 – 01), tuttavia, nel casoin esame, la ricorrente ha chiesto il sequestro conservativo solo della sommaacquisita dall’Erario a titolo di profitto delle illecite attività dell’imputato in materiadi stupefacenti.

Correttamente, dunque, il G.i.p. ha negato tale diritto, ritenendosulla predetta somma confiscata ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, laprevalenza del diritto dell’Erario sul diritto della parte civile a cautelare la pretesarisarcitoria, e rimandando comunque al giudice civile ogni ulteriore valutazione inrelazione al restante patrimonio del [OSCURATO:PERSONA].

La decisione, anche sotto questoprofilo, è immune da censure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Venezia,e sul ricorso della parte civile,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 03/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Venezia eavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Venezia,visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione;l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di provvedere inmerito alla richiesta di sequestro conservativo presentata dalla parte civile;letta per la parte civile la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché l’annullamento con rinvio della sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. limitatamente al capo in cui ha previsto la confisca, omettendo diprovvedere in merito alla richiesta di sequestro conservativo presentata dalla partecivile, con ogni conseguenze di legge e con liquidazione delle spese di giudizioRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 3 novembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Veneziaha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di cui all’art.73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con confisca della somma di euro 39.725,00e con confisca e distruzione del restante materiale in sequestro, nonché per il reatodi cui all’art. 337 cod. pen. e per il reato di cui all’art. 81 cpv, 582, 583, comma1, n. 1, 585, 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., con liquidazione delle spese infavore della parte civile.2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di legge e, in subordine,per vizio di motivazione perché il G.i.p. non aveva motivato sull’esclusione dellecondizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Ricorre per cassazione la parte civile, in relazione ai reati di resistenza apubblico ufficiale e di lesioni personali, per violazione di legge e vizio dimotivazione, declinati sotto diversi profili. Premesso di aver richiesto, a cauteladel proprio credito risarcitorio, il sequestro conservativo delle somme giàsequestrate (e poi confiscate) all’imputato in relazione alla violazione del TestoUnico degli stupefacenti, sia in sede di giudizio che dopo la pronuncia dellasentenza, lamenta l’omessa statuizione sulla domanda in sentenza e il successivorigetto della stessa in ordinanza (primo motivo); il rigetto nonostante la nonirrevocabilità della confisca penale (secondo motivo); l’illegittima preferenza dellaconfisca penale rispetto al sequestro conservativo (terzo motivo) quando sarebbestato necessario attendere la condanna definitiva del giudice civile (quartomotivo); la mancata valutazione dell’idoneità della somma confiscata a soddisfaresia le pretese dell’Erario che della parte civile (quinto motivo); l’obbligo del giudicepenale di disporre il sequestro conservativo già in sede penale (sesto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.Il G.i.p. ha ricostruito in fatto che, per sfuggire al controllo della Squadramobile di Venezia, il [OSCURATO:PERSONA] ha colpito a pugni l’ispettore [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad afferrarlo prima della chiusura dello sportello dell’autoveicolo abordo del quale stava fuggendo e l’ha trascinato su strada per cento metri,procurandogli una frattura alla mano destra, un’ abrasione corneale, delle feritelacero contuse al volto e delle abrasioni varie sul corpo, giudicate guaribili in 107giorni.Successivamente, eseguita la perquisizione domiciliare, il [OSCURATO:PERSONA] è statotrovato nel possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina di cui si era disfattocon l’aiuto della moglie – vi erano, tuttavia, ancora dei residui di un panetto di unchilo e degli involucri di plastica aperti nel water – e nel possesso di materiale diconfezionamento - bilancino, pressa, gomma elastica e cellophane - nonché dellasomma di euro 39.725,00, evidente provento della pregressa attività di spaccio.2.L’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato, relativo al difetto dimotivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., èinconsistente. Nella sentenza il G.i.p. ha dato conto dei fatti occorsi e della fonti diprova a carico, giustificando la correttezza della qualificazione giuridica propostadal P.m. con riferimento sia alla detenzione della cocaina ai fini di spaccio, sia allaresistenza a pubblico ufficiale sia alle lesioni personali. Va ribadito che la sentenzache applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo dilegittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo dellasentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilitàex art. 129 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019,Hussai, Rv. 277102 – 01). Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento in suofavore, articolando una censura di mero stile.3.La parte civile ha articolato sei motivi di ricorso, tutti finalizzati a ottenereil sequestro conservativo della somma già oggetto del sequestro preventivo e dellaconfisca, in assenza del potere di impugnazione della sentenza emessa ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.Le Sezioni Unite hanno affermato che il danneggiato, pur non potendo farvalere pretese risarcitorie nel giudizio penale che si definisce con l’applicazionedella pena su concorde richiesta delle parti, mantiene il diritto a costituirsi partecivile anche quando sappia che l’interessato ha presentato la domanda di accessoal rito alternativo e vi è il consenso del pubblico ministero; l’accordo, infatti,potrebbe sempre essere vanificato da un rigetto della richiesta da parte del giudicecon conseguente prosecuzione dell'udienza preliminare o con celebrazione di altrorito alternativo, situazioni che, in ogni caso, non consentirebbero di ritornare allafase, già perenta, degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; ne derival’obbligo del giudice di provvedere anche sulle spese di costituzione (Sez. U, n.16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 – 01). Tuttavia, ai sensi dell’art.576 cod. proc. pen., al di fuori della liquidazione delle spese, la parte civile non hadiritto a impugnare la sentenza di patteggiamento (tra le più recenti, amplius, Sez.4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051 – 01). Peraltro, non è possibilecautelare un diritto di credito risarcitorio il cui accertamento è precluso al giudicepenale che, con il patteggiamento, non può formare alcun titolo, neanche nellaforma di una condanna generica. Il sequestro conservativo esplica la sua funzionecautelare e servente (Sez. 6, n. 1614 del 27/04/1995, Saladino, Rv. 203652-01)sempre che sia possibile una condanna penale, quanto meno generica (Sez. 1, n.6751 del 25/10/2022, Martinelli, Rv. 284064-01 e Sez. 4, n. 9851 del 19/01/2015,Biagini, Rv. 262439 – 01, Sez. 3, n. 26105 del 06/05/2009, Valle, Rv. 243903 –01, che hanno affermato che la condanna penale, sia pure generica, è presuppostoindefettibile affinché il sequestro conservativo possa convertirsi in pignoramentodopo che il giudice civile abbia liquidato il danno). [OSCURATO:PERSONA] che il sequestroconservativo può essere chiesto in ogni stato e grado del processo di merito dalpubblico ministero nell’ipotesi di cui all’art. 316, comma 1, cod. proc. pen. e dallaparte civile nell’ipotesi di cui all’art. 316, comma 3, cod. proc. pen. nonché in ognistato e grado del procedimento dal pubblico ministero nell’ipotesi di cui all’art.316, comma 1-bis, cod. proc. pen., la giurisprudenza ammette la perdurantevalidità del sequestro conservativo emesso in data anteriore alla sentenza dipatteggiamento in funzione di garanzia della successiva azione civile (amplius inmotivazione, Sez. 1, n. 22062 del 21/01/2011, Gaucci, Rv. 250225 – 01), macomunque non contempla l’ipotesi che il sequestro conservativo sia disposto nellostesso contesto della sentenza di patteggiamento che preclude qualsiasistatuizione civile al di fuori delle spese di giudizio alla costituita parte civile.La ricorrente ha svolto le medesime censure anche nei confronti dellasuccessiva ordinanza con cui il G.i.p., dopo la sentenza pronunciata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., ha espressamente rigettato la richiesta di sequestroconservativo della somma già oggetto del sequestro preventivo. Ben vero, nullaosta a che su un medesimo bene coesistano sia il sequestro conservativo che ilsequestro preventivo, attese le diverse finalità e modalità di esecuzione di talimisure (Sez. 2, n. 37983 del 01/12/2020, P., Rv. 280512 – 01), tuttavia, nel casoin esame, la ricorrente ha chiesto il sequestro conservativo solo della sommaacquisita dall’Erario a titolo di profitto delle illecite attività dell’imputato in materiadi stupefacenti. Correttamente, dunque, il G.i.p. ha negato tale diritto, ritenendosulla predetta somma confiscata ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, laprevalenza del diritto dell’Erario sul diritto della parte civile a cautelare la pretesarisarcitoria, e rimandando comunque al giudice civile ogni ulteriore valutazione inrelazione al restante patrimonio del [OSCURATO:PERSONA]. La decisione, anche sotto questoprofilo, è immune da censure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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