CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIE3ERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 423 e 61 n. 5 cod. pen., commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni ci [OSCURATO:PERSONA]. Condivideva il Tribunale il giudizio di gravità indiziaria effettuato dal Giudice della cautela, in ordine all'indicato delitto di incendio aggravato, sulla base delle emergenze investigative e, in particolare: degli esiti del sopralluogo dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] operato dai Carabinieri di Ginnigliano da cui era emerso che, sebbene l'incendio fosse spento al momento del loro intervento, l'abitazione era stata completamente bruciata dalle fiamme essendosi il fuoco propagato con forza in tutti gli ambienti della casa; degli accertamenti effettuati sul telefono cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] (coindagato del Merante e figlio di [OSCURATO:PERSONA]) che avevano consentito di rilevare l'invio di vari messaggi a tale Melino, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA] (nipote della vittima), tra il 28 e il 30 luglio 2021; dell'analisi dei dispositivi telefonici e delle schede sim in uso agli indagati, da cui emergevano una serie di foto dell'abitazione presa di mira e di messaggi, scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite whatsapp, ritenuti particolarmente eloquenti; del tenore delle conversazioni tra presenti che gli inquirenti avevano captato all'interno della sala di aspetto degli uffici di polizia giudiziaria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E, sulla base di tali elementi, il suddetto Tribunale riteneva che il Merante avesse partecipato alla consumazione del delitto in contestazione, avendo assolto il compito di monitorare gli spostamenti della vittima e avendo, pertanto, con la propria condotta offerto un contributo causale efficiente o comunque di agevolazione nella prospettazione dell'evento delittuoso; riteneva, altresì, che il delineato quadro indiziario resistesse alle argomentazioni e alla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa, che non avevano trovato alcun riscontro negli esiti investigativi e che lo stesso non fosse stato inficiato neppure dalla produzione documentale offerta sempre dalla difesa che, avendo sentito a sommarie informazioni una serie di soggetti, sosteneva che il proprio assistito fosse del tutto estraneo alla vicenda in questione. Condivideva, infine, il giudizio in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge, nonché e vizio di motivazione, per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della stessa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 61, n. 5. 110 e 423 cod. pen. Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 423 cod. pen. avendo erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la sussunzione del fatto accertato sotto il paradigma del contestato delitto di incendio; che la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, secondo cui le fiamme avrebbero distrutto quanto descritto nel verbale di sopralluogo, contrasterebbe con i rilievi svolti dai Vigili del fuoco, alla stregua dei quali le fiamme avevano compromesso solo un armadio in legno, come, peraltro, evincibile dalla visione delle foto in atti; che, inoltre, l'ordinanza non avrebbe chiarito l'esatta natura del fuoco (il rapporto dei vigili del fuoco aveva riferito che si trattava di "probabile dolo") e neppure le ragioni che avrebbero spinto l'indagato a compiere l'azoone delittuosa; che, ancora, il Tribunale avrebbe svilito gli elementi offerti dalla difesa, omettendo di effettuare una valutazione complessiva degli elementi investigativi e tralasciando anche l'analisi del messaggio immediatamente successivo all'espressione "stampa" (cioè "passau", termine dialettale che significa "è passato"), che avrebbe consentito di chiarire che effettivamente il termine "sbampa" fosse riferito a [OSCURATO:PERSONA], soprannominato in tal modo; che, infine, manifestamente illogica sarebbe la parte motiva dell'ordinanza impugnata che ha valorizzato indiziariamente il messaggio "Giuseppe ha fatto cadere bidone benzina ... tra po—, senza valutare sia l'allegazione difensiva sul punto sia la circostanza che i vigili del fuoco non avevano rinvenuto tracce di combustibile o taniche di benzina. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura adottata. Secondo la difesa, il Tribunale, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari, avrebbe "utilizzato delle circostanze astratte (modalità del fatto) e non rilevanti"; quanto al richiamo effettuato alla personalità dell'indagato, occorreva considerare che costui è soggetto incensurato e perfettamente integrato nel tessuto socio economico, avendo uno stabile lavoro; il Tribunale avrebbe, altresì, dato rilievo a circostanza non suffragata da alcun elemento e cioè all'utilizzo di liquido altamente infiammabile; anche con riguardo alla scelta della misura di contenimento, l'ordinanza sarebbe viziata "per l'uso diffuso di vacue forme di stile".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Il Tribunale nella valutazione effettuata ha operato un approfondito esame delle emergenze investigative (dettagliatamente riportate nella prima parte della presente decisione) e sulla base di esse ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, sussistenti a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestatogli.3. A fronte di un argomentare assolutamente adeguato e congruo, le osservazioni del ricorrente non fanno emergere vizi denunciabili nel presente scrutinio di legittimità; nella sostanza esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative all'estensione dell'incendio e all'interpretazione di alcuni messaggi scambiati tramite whatsapp, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. Inoltre, le censure difensive riproducono, proprio con riguardo alla interpretazione dell'espressione "sbampa" e al riferimento fatto dai conversanti a tale "Giuseppe" profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di Catanzaro con corretti argomenti logici. Va, altresì, osservato che il ricorrente - oltre a non confrontarsi criticamente con tutte le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e, in particolare, con quelle che avevano messo in rilievo altre conversazioni intercorse tra il 28 e il 30 luglio 2021 dal cui tenore era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano monitorando costantemente l'abitazione rurale oggetto dell'incendio nelle fasi precedenti alla sua esecuzione - sviluppa, ancora una volta, censure nor consentite nel presente giudizio, con riferimento alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni dalla difesa, perché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle stesse. 4. Inammissibile è il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata con riguardo alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una del:erminata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato la norma di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Con riguardo al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento, il Tribunale ha affermato che "un'attenta valutazione dei fatti e della personalità del prevenuto, consentono a questo Collegio di ritenere perfettamente integrati gli elementi dai quali trarre l'attualità e la conc:retezza del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, non potendo non darsi risalto al fatto che l'evento incendiario veniva realizzato avvalendosi dell'ausilio di un liquido altamente infiammabile, in danno di un familiare e in orario notturno". Ha aggiunto di condividere "appieno la valutazione effettuata dal Giudice della cautela palesandosi quella domestica, sotto ogni profilo, legittima e adeguata all'entità dei fatti, alla personalità del soggetto, nonché alla sanzione irroganda e alle prospettate esigenze cautelari", non essendo, peraltro, emersi elementi favorevoli dai quali evincere una mitigazione delle suddette esigenze. 5. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua in quanto, attraverso la valutazione dei dati fattuali indicati evidenzia la concretezza e l'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del Merante, fronteggiabile con la misura applicatagli; mentre le censure difensive (in verità, alquanto generiche), finiscono per richiedere a questa Corte una non consentita "rilettura" dei dati procedimentali. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenenclo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual