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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2024

Cassazione n. 31292/2024

Testo disponibile della fonte

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igliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 841/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], N.42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2020n.841sez.

S2 - ud. 1 3/11/2024 Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 6310/2019 depositata il 17/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] i di risoluzione del contratto di compravendita dell'appartamento sito in Roma via [OSCURATO:PERSONA],n. 75 , per il prezzo di euro 700.000 a causa dell’inadempimento delDi Gianvito con condanna alla restituzione del prezzo ricevuto.

La Corte d'appello confermava quanto statuito dal giudice di primo grado circa l'inadempimento della parte venditrice per la natura abusiva della t a mp onatura e copertura a veranda di un balcone con conseguente aumento di volume dell'immobile e della conseguente applicazione dell'articolo 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulbene compravenduto qualora non siano stati dichiarati nel contrattoe, comunque , non siano stati conosciuti dal compratore al momento dell'acquisto.

2. [OSCURATO:PERSONA] G ianvito proponeva ricorso per Cassazione avverso lasuddetta sentenza d e lla Corte d'Appello di Roma .

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso ;

4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 13 novembre 2024.

5. Le partihanno congiuntamente sottoscri tto atto di rinuncia al ricorsoevidenziando di non avere più interesse alla prosecuzione Ric. 2020n.841sez.

S2 - ud. 1 3/11/2024 del giudizio avendo risolto bonariamente la questionecon richiesta di compensazione delle spese di lite.

6. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazionesenza condanna alle spese.

7. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 841/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], N.42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2020n.841sez. S2 - ud. 1 3/11/2024 Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 6310/2019 depositata il 17/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] i di risoluzione del contratto di compravendita dell'appartamento sito in Roma via [OSCURATO:PERSONA],n. 75 , per il prezzo di euro 700.000 a causa dell’inadempimento delDi Gianvito con condanna alla restituzione del prezzo ricevuto. La Corte d'appello confermava quanto statuito dal giudice di primo grado circa l'inadempimento della parte venditrice per la natura abusiva della t a mp onatura e copertura a veranda di un balcone con conseguente aumento di volume dell'immobile e della conseguente applicazione dell'articolo 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulbene compravenduto qualora non siano stati dichiarati nel contrattoe, comunque , non siano stati conosciuti dal compratore al momento dell'acquisto. 2. [OSCURATO:PERSONA] G ianvito proponeva ricorso per Cassazione avverso lasuddetta sentenza d e lla Corte d'Appello di Roma . 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso ; 4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 13 novembre 2024. 5. Le partihanno congiuntamente sottoscri tto atto di rinuncia al ricorsoevidenziando di non avere più interesse alla prosecuzione Ric. 2020n.841sez. S2 - ud. 1 3/11/2024 del giudizio avendo risolto bonariamente la questionecon richiesta di compensazione delle spese di lite. 6. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazionesenza condanna alle spese. 7. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella
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