CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 1980
Cassazione n. 39167/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 1 8 O T T 2022 SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1980 nel procedimento a carico di quest'ultimo e di 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1964 avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero, e per l'inammissibilità del ricorso di udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA]O(in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per la resistente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA],(r-i sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Trani resa in esito a giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittole di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen., 74, comma 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ha invece rideterminato in anni sei di reclusione ed euro sessantamila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] - assolvendolo nel resto - per gli ulteriori reati sub capi B- 1-d e B-1-y), di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso la predetta decisione proponevano separati ricorsi per cassazione il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale territoriale, e il Ndoj, formulando entrambi due motivi di impugnazione. 3. Ricorso del Pubblico ministero 3.1. Col primo motivo, quanto all'assoluzione della Lavecchia e invocando vizio motivazionale e violazione di legge, il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione unitaria delle chiamate in correità ai danni della Lavecchia con i risultati delle intercettazioni telefoniche. In tal modo era stato violato il principio in forza del quale i riscontri esterni delle chiamate in correità devono essere valutati reciprocamente e complessivamente con siffatti elementi. In tal modo non era stato complessivamente apprezzato il senso delle intercettazioni tra l'Aruanno e il Cutolo, nel senso che - prese separatamente e senza il conforto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - esse non potevano dare conto del fatto che era stata la Lavecchia ad assumere l'iniziativa dell'incontro tra i sodalizi criminosi di Trani e di Cerignola. Al contrario, secondo il collaborante l'incontro era stato organizzato proprio su richiesta dell'imputata, che voleva avere spiegazioni in merito all'arresto del genero, evento del quale la donna non si capacitava nell'ambito delle dinamiche criminali. Un esame unitario e complessivo avrebbe così consentito una piena valutazione circa la partecipazione dell'imputata al sodalizio tranese, con ruoli di direzione e di gestione apicali. 3.2. Col secondo motivo è stata evidenziata la contraddittorietà intrinseca della motivazione, laddove l'accertata circostanza dell'avvenuta riunione nella pizzeria della Lavecchia non aveva peraltro consentito di raggiungere la prova che detta riunione era stata perentoriamente convocata proprio dall'imputata. 4. Ricorso Ndol 4.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge e vizio motivazionale, ha richiamato le valutazioni critiche già formulate in sede di appello in ordine alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Moretti (quanto a credibilità soggettiva, attendibilità estrinseca, riscontri esterni individualizzanti), tenuto conto dell'ambigua veste di costui (autista neoassunto al servizio dei vertici del sodalizio, oppure partecipe a pieno titolo alle trattative per l'acquisto di svariati chilogrammi di cocaina), mentre la collaborazione era stata avviata dall'interessato, tra l'altro, nella piena consapevolezza delle gravi conseguenze sanzionatorie cui sarebbe andato altrimenti incontro. In ogni caso la sentenza impugnata non aveva speso parola per confutare le censure difensive contenute nell'appello circa la scarsa attendibilità del collaborante, anche in relazione alle ragioni che lo avevano indotto alla collaborazione. In ordine poi ai riscontri esterni, sussistevano ragionevoli dubbi sull'identificazione del ricorrente come responsabile della fornitura dello stupefacente al Cutolo, partita che aveva infine originato l'arresto in flagranza in data 3 febbraio 2015 di Moretti, Nikolli, dello stesso Cutolo e di [OSCURATO:PERSONA], col sequestro di un chilo e 120 grammi di cocaina (tutto ciò mentre il dichiarante aveva parlato di una fornitura di cinque chilogrammi). In definitiva il collaborante aveva mentito circa il suo ruolo e il proprio spessore criminale. 4.2. Coi secondo motivo, quanto all'ulteriore residuo episodio di cessione ascritto al ricorrente e confermato nel gravame, è stato censurato il rilievo della Corte territoriale secondo cui, ritenuta la credibilità del collaborante per l'episodio del 3 febbraio 2015, egli non poteva non esserlo anche per quello del 3 agosto 2014. Al riguardo, non sussistevano riscontri individualizzanti in relazione alla posizione del ricorrente, e la credibilità del Moretti per l'altro episodio era stata sfruttata come elemento di riscontro. Né la sentenza impugnata aveva inteso rispondere alle censure contenute nell'atto di appello quanto all'inattendìbilità del Moretti, e all'assenza di riscontri al ruolo del ricorrente. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso del Pubblico ministero, nonché dell'inammissibilità del ricorso del Ndoj. 6. La difesa Lavecchia ha depositato memoria insistendo per l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 7. I ricorsi sono infondati. 8. Ricorso del Pubblico ministero 8.1. In relazione al primo motivo di censura, in tema di chiamata in correità gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziarla (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528). Invero, quanto ai riscontri dei quali necessita la narrazione, essi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607). 8.1.1. Ciò posto, la Corte territoriale - tenuto conto che lo stesso ricorrente ha osservato che dal contenuto delle captazioni non emergeva in modo inequivoco che gli incontri del gennaio 2015 tra esponenti di spicco dei sodalizi malavitosi di Cerignola e di Trani fossero ascrivibili alla volontà dell'imputata Lavecchía - ha richiamato (sottolineando in tal modo l'insufficienza del complessivo quadro probatorio a carico dell'imputata) anche i relativi contenuti della chiamata in correità del collaboratore di giustizia Moretti, assumendo che al riguardo le dichiarazioni di costui erano vaghe e generiche tanto in relazione al ruolo della donna nella pretesa gestione del sodalizio e dei suoi traffici illeciti, quanto in ordine alla stessa partecipazione di costei all'associazione criminosa. In particolare (l'ipotesi accusatoria infatti recepita dal primo Giudice, secondo la Corte barese, postulava la convocazione del summit tra i vertici delle due associazioni, d'iniziativa dell'imputata, al fine di riorganizzare l'attività dopo l'arresto del genero della stessa Lavecchia), la sentenza impugnata ha dato conto che il collaborante non aveva riferito né di ulteriori successivi sviluppi nei rapporti tra i due sodalizi, né di altri episodi in cui la donna avrebbe impartito disposizioni relative al traffico di sostanze, ovvero al pagamento di forniture di stupefacenti. In siffatta situazione, e proprio in esito ad una valutazione necessariamente unitaria della chiamata in correità (che presentava comunque gli evidenziati limiti oggettivi, con i quali per vero il ricorrente non si confronta appieno) e degli ulteriori elementi riferibili alla Lavecchia, la sentenza impugnata ha inteso allegare - come ragionevole ipotesi alternativa, non meramente astratta e congetturale, cfr. Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - l'interesse della donna a comprendere - su spinta dell'interessato - le ragioni dell'arresto del congiunto in occasione dell'acquisto di una partita di droga dall'altro sodalizio criminoso. Né siffatta ipotesi appariva insostenibile tenuto conto della posizione della donna (di per sé certamente non estranea, quantomeno per rapporti di coniugio, ad ambienti criminali di rilevante spessore, e per ciò in grado di approfondire la vicenda anche per il "rispetto" dovutole nel mondo illecito). In proposito altra intercettazione tra sodali cerignolesi aveva invero dato conto dell'estrema determinazione della donna (e dell'ammirazione che riscuoteva nei circoli malavitosi) anche in forza dei suoi precedenti penali, ma nulla in sostanza aveva chiarito su eventuali ruoli dell'imputata nei fatti di cui era giudizio. Tanto più che la Lavecchia, in ogni caso mai soggetta ad intercettazioni nel corso della vicenda benché la donna fosse ben conosciuta dagli inquirenti, appariva ben più coinvolta dall'arresto del genero piuttosto che - secondo la tesi d'accusa - dalla riorganizzazione dell'attività criminosa dei sodalizi. Ed in proposito la sentenza impugnata ha appunto sottolineato la pretesa della donna di chiamare all'incontro, anzi al secondo dei due incontri, anche il presunto "responsabile" dell'arresto del genero, che certamente non era al vertice dell'altro sodalizio. Detta prospettazione accusatoria da un lato non è stata per vero ricordata dal ricorrente e, dall'altro e come ha evidenziato la Corte territoriale, non risulta avere avuto seguito. In tal senso la sentenza impugnata, contrariamente ai rilievi del ricorrente, ha compiuto una valutazione unitaria a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., somministrando in tal modo una motivazione, non manifestamente illogica, di insufficienza probatoria. 8.2. Si presenta infondato anche il secondo motivo di censura, dal momento che la Corte territoriale aveva sì dato conto che gli incontri si erano tenuti in Trani nella pizzeria gestita dall'imputata, ma che in proposito non era stata raggiunta la prova di una convocazione della riunione, anzi delle due riunioni, da parte della donna. Tanto più che inizialmente la riunione avrebbe dovuto avere luogo in Cerignola, circostanza difficilmente compatibile con una sorta di "convocazione" da parte della donna, che faceva invece base a Trani. Luogo dell'incontro e origine della "convocazione" non si ponevano quindi necessariamente in dovuta connessione, ed anzi la sentenza censurata ha osservato che lo spostamento del luogo dell'incontro, da Cerignola a Trani, risaliva a ragioni rimaste ignote stante l'assenza di captazioni. 8.3. Il ricorso va pertanto rigettato, stante la complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione nei sensi che precedono. 9. Ricorso Ndol 9.1. In relazione alla censura complessivamente intesa, va osservato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico- temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676). Va da sé, peraltro, proprio in ragione della natura dell'intervento di questa Corte, che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). Tant'è che, appunto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ult. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 9.1.1. In relazione poi alla natura del cd. pentimento e alla valutazione della pretesa moralità del collaboratore, detto "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni, con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (giur. consolidata; da ult. Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, dep. 2020, Birra, Rv. 278470). Sì che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni, ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921).9.2. Ciò posto, la richiamata valutazione unitaria del materiale processuale, siccome operata dalla Corte territoriale, sfugge alle censure del ricorrente. A questo proposito, infatti, la sentenza impugnata, palesando l'indubbia autonoma valutazione del materiale probatorio - ha anzitutto sostanzialmente riformato la prima decisione sotto il profilo dell'assoluzione dell'imputato dalla contestazione associativa, nonché da altro specifico reato-fine (in ordine all'esistenza del quale, peraltro, la stessa Corte territoriale ha rilevato che non vi erano dichiarazioni del collaboratore Moretti). Contrariamente poi ai rilievi del ricorrente, che in definitiva ha inteso censurare la ricostruzione dei fatti siccome operata dalla Corte territoriale, il Giudice d'appello non si è affatto adagiato sulle dichiarazioni del collaboratore, dando invero collegato conto delle complessive risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, esperite ben prima dell'inizio della collaborazione, col contenuto delle convergenti dichiarazioni del Moretti, sulla cui complessiva attendibilità la sentenza ha non illogicamente motivato, proprio in considerazione dei numerosi riscontri estrinseci alle dichiarazioni del Moretti stesso. 9.3. In particolare, quanto al capo B-1-y, l'attività di osservazione del bar nella disponibilità dell'odierno ricorrente in Roma, del tutto sganciata e ben antecedente alle propalazioni dello stesso Moretti, si era completata con le dichiarazioni di quest'ultimo quanto al ruolo del Nikolli, che del Ndoj era fidato collaboratore e che in effetti, pochi giorni dopo l'avvenuto monitoraggio della riunione avvenuta in Roma (cui tutti costoro avevano partecipato, i due albanesi, il Moretti e il Cutolo), aveva consegnato nel Foggiano un quantitativo di cocaina allo stesso Moretti e ad altri soggetti con costui collegati, tutti - ad eccezione del Nikolli solo successivamente ristretto - arrestati in flagranza di reato. A questo proposito, e quanto ai contenuti delie intercettazioni telefoniche che secondo la Corte territoriale hanno corredato ed integrato le ulteriori emergenze probatorie, è principio del tutto fermo che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ult. Sez. 3, n. 44938 dei 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ed in proposito i rilievi della Corte territoriale, quanto all'individuazione dell'oggetto degli accordi con l'odierno ricorrente da parte dei sodali del Moretti, non si limitavano ad accennare all'esistenza di un commercio abusivo di orologi (tra l'altro utilizzato come schermo e giustificazione del traffico di sostanze) ma, proprio in esito ad un'esegesi delle captazioni che non può certo ritenersi né manifestamente illogica né irragionevole, hanno dato conto che le conversazioni si riferivano al trasporto 'a domicilio" di sostanza stupefacente. Evento puntualmente avvenuto tramite la consegna della cocaina, pochi giorni dopo, da parte dello stesso Nikolli (della cui eventuale autonomia rispetto al ricorrente nessuno ha mai parlato). Né, al riguardo, appaiono viziate le considerazioni del Giudice d'appello in ordine alla non corrispondenza del quantitativo di stupefacente rinvenuto (1,120 chilogrammi) rispetto a quanto indicato dal Moretti (cinque chilogrammi), proprio in ragione del possibile nascondimento della residua partita (tra l'altro l'ulteriore episodio, capo B-1-d, v. anche infra, è stato proprio connotato dal mancato rinvenimento dello stupefacente, comunque riconducibile ad una fornitura del ricorrente ed occultato al meglio nell'autovettura del Moretti, come emerso da successive intercettazioni e dai commenti dei diretti interessati, in relazione al fortunoso mancato rintraccio dello stupefacente da parte degli operanti, che pure avevano controllato l'autovettura del Moretti al rientro da Roma). Allo stesso tempo, in ordine alla lamentata scarsa credibilità del collaborante - asserito neofita comunque inserito in delicate conversazioni relative a non marginali illecite forniture di stupefacenti - il Giudice d'appello ha in ogni caso osservato che in effetti il Moretti aveva partecipato a detti incontri, cui soprattutto aveva preso parte l'odierno ricorrente, con gli esiti non illogicamente ricostruiti nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Mentre in ogni caso è stato dato complessivo conto, dai Giudici del merito, del ruolo di copertura salto dai traffici di orologi di marca. 9.3.1. In definitiva, ai di là di eventuali mancate risposte a tutte le doglianze contenute nel gravame (in proposito, cfr. comunque Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, quanto alla pretesa mancata considerazione di motivi d'appello manifestamente infondati, tenuto conto che le pretese incongruita hanno riguardato persone e vicende marginali, mai entrate nel fuoco processuale), la Corte territoriale ha ritenuto di positivamente valutare, nella loro unitarietà (v. supra), credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca del collaborante, proprio in ragione dei molteplici elementi estrinseci che confortavano - avuto riguardo al nucleo delle contestazioni - le dichiarazioni del collaborante in relazione ad entrambe le residue ipotesi di reato. Né, per vero, sono emerse - al di là dell'aspirazione ad un più mite trattamento sanzionatorio - ragioni di risentimento ovvero di vendetta nei confronti neppure del ricorrente, tali da condizionare e suggerire la scelta di pentimento del Moretti e soprattutto le dichiarazioni accusatorie nei riguardi di soggetto col quale, in ogni caso, i rapporti erano stati significativi ma del tutto sporadici. 9.4. Analogamente va disatteso il motivo di ricorso in relazione all'ulteriore residuo capo d'imputazione, di cui al capo B-1-d. Anche in tal caso la Corte territoriale, unitamente alle dichiarazioni accusatone del Moretti nei riguardi del ricorrente e in relazione al viaggio in Roma unitamente al Cutolo, [leda sua attivita interpretativa non manifestamente illogica ha posto in connessione - con gli effetti e le conseguenze già ricordati - le captazioni (le quali riferivano di un approvvigionamento di stupefacenti in Roma, da parte del sodalizio pugliese, per i primi giorni del mese di agosto 2014) con l'aggancio del soggetto cessionario - il 3 agosto, giorno della pretesa transazione della droga al clan pugliese - alla cella telefonica che in Roma coniprei.cie.ii anche (.-2 -2.ale pubbilcsi hfe:Thiie ai ricorrente, ed infine con la perquisizione negativa che, lo stesso giorno e nell'interpretazione fornita dai Giudici del merito, aveva comunque interessato al rientro da Roma l'autovettura condotta dal Moretti (v. supra). Il quale, tempo dopo, si era vantato dello scampato pericolo in altra conversazione intercettata, così rievocando le circostarze del pomeriggio in autostrada e del mancato rintraccio dello stupefacente. 9.4.1. In definitiva, pertanto, è stato in ogni caso correttamente applicato il principio in forza del quale, in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355; cfr. altresì Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino e altro, Rv. 271081, quanto all'analoga valutazione delle dichiarazioni del chiamante concernenti un unico fatto-reato, commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale). 10. Alle stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'infondatezza delle proposte impugnazioni non può che