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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02987/2023

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prescrizione.

ORDINANZA sul ricorso 8514-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente principale e controricorrente al ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - CASAVOLA, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 786 del 2016 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il 29 settembre 2016 (R.G.N. 995/2015).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 29 settembre 2016 con il numero 786/2016, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il gravame proposto dall'INPS contro la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima sede, che aveva accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS e aveva dichiarato non dovute le somme pretese a titolo di contributi e di sanzioni per l'anno 2008 (Euro 2.962,25). 1.1.- A fondamento della decisione, la Corte di merito ha rilevato che il versamento all'INARCASSA del solo contributo integrativo, meramente solidaristico e sprovvisto di natura previdenziale, non è sufficiente a escludere l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata.

Tale obbligo, erroneamente negato dal giudice di primo grado, grava sui «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo» (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), nell'ipotesi in cui non possano accedere alla copertura previdenziale della professione d'appartenenza, come avviene al Capuano, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'attività lavorativa svolta presso l'Università. 1.2.- La decisione del Tribunale dev'essere comunque confermata, in quanto la pretesa dell'INPS è oramai prescritta.

La prescrizione quinquennale del diritto dell'Istituto decorre dal 16 giugno 2009, momento in cui scade l'obbligo di pagare i contributi per l'anno 2008.

Il primo atto interruttivo documentato dall'INPS risale al 17 giugno 2014, allorché il quinquennio fissato per la prescrizione era già vanamente decorso.

Né si ravvisa un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).

La contribuzione richiesta per l'anno 2008 non è, pertanto, dovuta. 2.- Con ricorso notificato il 28 marzo 2017 e affidato a un unico motivo, l'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello aquilana. 3.- Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria. 4.- L'INPS resiste al ricorso incidentale con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.

6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, e dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, con riferimento all'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare prescritta la pretesa dell'Istituto, senza tener conto della sospensione del versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 9 aprile 2009 fino al 15 dicembre 2010.

In virtù del principio "Iura novit curia" e della peculiarità della prescrizione in materia previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti, la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare la sospensione sancita dalla legislazione sul sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, dapprima con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 e 3837 del 2009 e quindi con l'art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 2.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, che affida a tre motivi. 2.1.- Con il primo mezzo (numerato I), il Capuano eccepisce l'inammissibilità del ricorso principale, in quanto l'Istituto non avrebbe dedotto la sospensione della prescrizione nel rispetto dell'art.416 cod. proc. civ., che impone al convenuto di prendere posizione in maniera specifica sui fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le difese in fatto e in diritto. 2.2.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), numerato II.A, il Capuano si duole della nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione a impugnare in capo a [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe stato notificato soltanto all'INPS e soltanto l'INPS si sarebbe costituito in giudizio.

Pertanto, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., priva della qualità di parte nel precedente grado di giudizio, non avrebbe potuto interporre gravame. 2.3.- Con la terza censura del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), contrassegnata con il progressivo II.B, il professionista lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dell'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il ricorrente incidentale sostiene di avere adempiuto, con il versamento del contributo integrativo, a tutti gli obblighi previsti dalla Cassa previdenziale di categoria, che esonera dall'obbligo di versamento del contributo soggettivo gl'iscritti ad altre forme di previdenza.

Il contributo integrativo si atteggerebbe come contributo previdenziale a tutti gli effetti e nell'ordinamento sarebbe radicato il principio per cui ad ogni attività corrisponde una Cassa.

Lo svolgimento di un'attività che postula l'iscrizione all'albo professionale degl'ingegneri e si accompagna al versamento contributivo alla Cassa di previdenza della categoria escluderebbe, pertanto, l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. 3.- Ha priorità logica, in quanto investe una questione di rito, in astratto dirimente, il secondo motivo del ricorso incidentale.

Il motivo è inammissibile, per le ragioni illustrate dall'INPS nel controricorso depositato in replica al ricorso incidentale, con peculiare riguardo al difetto di specificità (pagina 3). 4.- Allorché sia denunciato un error in procedendo, questa Corte è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa.

È tuttavia necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi che identificano e caratterizzano il fatto processuale di cui si richiede il riesame e che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., sez.

I, 2 febbraio 2017, n. 2771).

In particolare, quando si denunci dinanzi a questa Corte un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, in conseguenza del compimento di un'attività deviante rispetto al modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077). 5.- A tale onere non ha ottemperato il ricorrente incidentale.

Il motivo si risolve in un generico richiamo allo svolgimento del giudizio di primo grado e al ricorso introduttivo dell'appello (pagina 5 del controricorso contenente ricorso incidentale), con l'asserita proposizione di un autonomo gravame ad opera di una parte estranea al giudizio di primo grado.

Il ricorrente incidentale trascura di riprodurre, a sostegno del motivo, i passi salienti degli atti processuali che fondano la censura.

Analogo difetto di specificità si apprezza con riguardo all'eccezione d'inammissibilità dell'appello (pagina 6 del controricorso con ricorso incidentale), che il ricorrente incidentale asserisce per incidens di aver sollevato in via preliminare, senza ulteriori dettagli che valgano a chiarire, con il supporto dei passi più rilevanti degli atti difensivi, i termini e la sede in cui l'eccezione è stata proposta. 6.- Nel merito, riveste rilievo pregiudiziale la questione posta con il terzo motivo del ricorso incidentale, che concerne l'obbligo di pagamento dei contributi alla Gestione separata.

Il motivo, che contesta in radice l'obbligo in parola, è infondato. 7.- Questa Corte è costante nell'affermare l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA (Cass., sez. lav., 3 marzo 2021, n. 5826, e 12 dicembre 2018, n. 32166): invero, tali professionisti versano alla Cassa esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, ma dal versamento effettuato non scaturisce la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

Tale conclusione discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995: l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Tra la Gestione separata e le Casse professionali intercorre, difatti, una relazione di complementarità, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo d'iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza. 8.- Tale orientamento è stato confermato anche di recente da questa Corte, che, proprio con riguardo alla posizione degl'ingegneri e degli architetti, si è cimentata con le enunciazioni di principio del giudice delle leggi (Cass., sez.

VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288).

Con la sentenza n. 104 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, così come è stato interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

La pronuncia citata afferma che la norma sospettata d'illegittimità costituzionale, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, non presta il fianco alle censure d'irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo.

La Corte costituzionale ha attribuito alla norma in esame una funzione di chiusura e ne ha individuato il fondamento ultimo nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori. 9.- Con la sentenza n. 238 del 2022, la Corte costituzionale ha approfondito i profili controversi sottesi all'obbligo d'iscrizione di ingegneri e architetti alla Gestione separata e ha argomentato che «l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto della Gestione separata risulta chiaro - e dunque certo - alla luce del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ha accolto, senza incertezze, l'interpretazione estensiva, consolidatasi in una regola di diritto vivente, secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell'attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria» (punto

6.1. del Considerato in diritto).

La Corte costituzionale, con precipuo riguardo agl'ingegneri, ha dunque ribadito i principi già enunciati dalla sentenza n. 104 del 2022: «La vocazione universalistica della gestione separata - ulteriormente corroborata dai molti interventi legislativi successivi alla legge n. 335 del 1995 volti ad estenderne l'operatività - consente di affermare, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 14 dicembre 2018, n. 32508 e 12 dicembre 2018, n. 32166 e n. 32167), che tale istituto, lungi dal porsi in posizione di irragionevole distonia rispetto al sistema generale della tutela previdenziale, come assume il giudice rimettente, ne costituisce piuttosto l'imprescindibile momento di compimento e chiusura, assolvendo a una funzione complementare e non già rigidamente alternativa.

La censura di irragionevolezza sollevata dal giudice a quo va dunque ritenuta non fondata, ribadendo le considerazioni già svolte da questa Corte (sentenza n. 104 del 2022) in ordine al fondamento costituzionale dell'istituto, la cui ratio - avuto riguardo alla circostanza che la tutela previdenziale assume rilevanza, sul piano costituzionale, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, essendo il lavoro tutelato «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma, Cost.) - risiede nell'attuazione dell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi previsti dal comma quarto dello stesso art. 38 (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»).

Proprio in ragione di tale principio, l'attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all'imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l'iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria.

A questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l'obbligo, previsto dalla normativa censurata, di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS» (punto

4.1. del Considerato in diritto).

Sulla questione dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, che il ricorrente incidentale, con il terzo motivo, ha devoluto a questa Corte, non vi sono ragioni di discostarsi dall'indirizzo oramai costante, che ha ricevuto anche l'avallo delle recenti pronunce della Corte costituzionale. 10.- Acclarato l'obbligo d'iscrizione del Capuano alla Gestione separata, occorre esaminare le questioni inerenti alla prescrizione, che l'INPS prospetta con l'unico motivo del ricorso principale. 11.- Si deve sgombrare il campo dall'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, che il Capuano solleva con il primo motivo di ricorso incidentale. 12.- A tale riguardo, si devono confermare le conclusioni cui è giunta la più recente giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). 12.1.- Elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod. civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., 25 luglio 2002, n. 10955).

La parte, alla cui iniziativa l'eccezione è riservata (art. 2938 cod. civ.), ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (da ultimo, Cass., S.U., 13 giugno 2019, n. 15895, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente). 12.2.- La determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza n. 10955 del 2002, cit.). 12.3.- Rilevabili d'ufficio sono anche gli ulteriori profili che attengono alla durata e al decorso del termine.

Integrano dunque eccezioni in senso lato, per giurisprudenza consolidata, i fatti interruttivi (Cass., S.U., 27 luglio 2005, n. 15661) e le cause di sospensione (Cass., sez.

II, 30 settembre 2016, n. 19567). 12.4.- La prescrizione dell'obbligo contributivo, ritualmente devoluta a questa Corte, si configura come materia controversa in tutti i suoi elementi, che investono anche le cause di sospensione.

Non si può scindere una fattispecie estintiva, che si configura in termini unitari, e non si può scorgere alcun "giudicato interno" con riguardo a un singolo, irrelato, segmento di tale fattispecie.

Il "giudicato interno", difatti, si può predicare soltanto con riguardo a un'unità minima di decisione, che ad un fatto, qualificato da una norma, riconnetta un determinato effetto.

Nella specie, l'effetto è quello dell'estinzione del diritto (art. 2934 cod. civ.), che consegue al concorso di tutti gli elementi che contraddistinguono la fattispecie della prescrizione. 13.- La censura non è dunque preclusa da alcun "giudicato interno" e può essere scrutinata nel merito.

Essa si rivela fondata. 14.- Il termine di prescrizione della pretesa contributiva risulta sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma aquilano, disciplina che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del principio "Iura novit curia", menzionato anche nelle difese dell'Istituto. 14.1.- In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, che ha dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, è stata adottata, il 9 aprile 2009, una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per dettare ulteriori misure urgenti.

L'art. 2, comma 1, di tale ordinanza così dispone: «Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

Il termine del 30 novembre 2009 è stato prorogato al 30 giugno 2010 in virtù dell'art. 1, comma 1, della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2009.

Tali ordinanze integrano il precetto legislativo, che definisce i termini per il pagamento dei contributi, e costituiscono con tale precetto una unità inscindibile. 14.2.- Le previsioni dettate a ridosso del sisma con le predette ordinanze sono state poi confermate dal legislatore, che ne ha prorogato la vigenza.

Il ricorrente richiama a tale riguardo le previsioni dell'art. 39, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che accordano un'ulteriore proroga, fino al 15 dicembre 2010, della «sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali».

Ne beneficiano le «persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo».

L'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», ha poi sancito, fra l'altro, la graduale ripresa dell'attività di riscossione dei contributi. 14.3.- Tale normativa, qui ripercorsa nei suoi snodi essenziali, si rivela d'importanza cruciale per stabilire se si sia compiuto il tempo determinato dalla legge (art. 2934 cod. civ.), indispensabile per il maturare della prescrizione.

Sulla legge che determina il tempo della prescrizione, elemento che il giudice è chiamato a verificare d'ufficio, incidono i provvedimenti puntualmente richiamati dalla parte ricorrente e confermati e prorogati dal legislatore. 15.- Si deve osservare, infine, che non possono essere condivisi i rilievi che il ricorrente incidentale ha formulato nella memoria depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio, al fine di dimostrare l'irrilevanza della normativa addotta dall'Istituto a sostegno del motivo di ricorso. 15.1.- Come traspare dal succedersi degl'interventi, che hanno prorogato i termini per l'adempimento degli obblighi contributivi, l'attività di riscossione dei contributi ha segnato una battuta d'arresto e il legislatore, con la legge n. 183 del 2011, ne ha disposto la graduale ripresa.

Poiché il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere, la sospensione dell'attività di riscossione, sancita in termini generali dalle ordinanze del 2009 e dalle disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, si frappone come ostacolo non di mero fatto all'attività dell'Istituto, volta a far valere le pretese, con conseguente incidenza anche sul decorso del termine di prescrizione. 15.2.- Né si può sostenere che tale sospensione si applichi soltanto ai soggetti già iscritti alla Gestione separata.

La sospensione dell'attività di riscossione dei contributi, proprio per la sua portata generale, incide anche sull'esercizio delle pretese che l'INPS avrebbe potuto vantare sul presupposto dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, in concreto inadempiuto. 16.- In conclusione, il ricorso principale è accolto, nei sensi precisati, e la sentenza è cassata per quanto di ragione.

La causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la questione controversa della prescrizione, tenendo conto, ai fini del decorso del relativo termine, della sospensione prevista dalla disciplina speciale richiamata ai punti

14.1. e

14.2. Il ricorso incidentale è rigettato.

Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di regolare le spese del presente giudizio. vhp,-,), 17.- Il rigetto del ricorso incidentarr-dare atto dei presupposti , per il pagamento a carico del Capuano di un ulteriore importo a titolo/ di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sid dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315) P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prescrizione. ORDINANZA sul ricorso 8514-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente principale e controricorrente al ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - CASAVOLA, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 786 del 2016 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il 29 settembre 2016 (R.G.N. 995/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 29 settembre 2016 con il numero 786/2016, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il gravame proposto dall'INPS contro la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima sede, che aveva accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS e aveva dichiarato non dovute le somme pretese a titolo di contributi e di sanzioni per l'anno 2008 (Euro 2.962,25). 1.1.- A fondamento della decisione, la Corte di merito ha rilevato che il versamento all'INARCASSA del solo contributo integrativo, meramente solidaristico e sprovvisto di natura previdenziale, non è sufficiente a escludere l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. Tale obbligo, erroneamente negato dal giudice di primo grado, grava sui «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo» (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), nell'ipotesi in cui non possano accedere alla copertura previdenziale della professione d'appartenenza, come avviene al Capuano, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'attività lavorativa svolta presso l'Università. 1.2.- La decisione del Tribunale dev'essere comunque confermata, in quanto la pretesa dell'INPS è oramai prescritta. La prescrizione quinquennale del diritto dell'Istituto decorre dal 16 giugno 2009, momento in cui scade l'obbligo di pagare i contributi per l'anno 2008. Il primo atto interruttivo documentato dall'INPS risale al 17 giugno 2014, allorché il quinquennio fissato per la prescrizione era già vanamente decorso. Né si ravvisa un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). La contribuzione richiesta per l'anno 2008 non è, pertanto, dovuta. 2.- Con ricorso notificato il 28 marzo 2017 e affidato a un unico motivo, l'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello aquilana. 3.- Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria. 4.- L'INPS resiste al ricorso incidentale con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, e dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, con riferimento all'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare prescritta la pretesa dell'Istituto, senza tener conto della sospensione del versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 9 aprile 2009 fino al 15 dicembre 2010. In virtù del principio "Iura novit curia" e della peculiarità della prescrizione in materia previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti, la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare la sospensione sancita dalla legislazione sul sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, dapprima con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 e 3837 del 2009 e quindi con l'art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 2.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, che affida a tre motivi. 2.1.- Con il primo mezzo (numerato I), il Capuano eccepisce l'inammissibilità del ricorso principale, in quanto l'Istituto non avrebbe dedotto la sospensione della prescrizione nel rispetto dell'art.416 cod. proc. civ., che impone al convenuto di prendere posizione in maniera specifica sui fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le difese in fatto e in diritto. 2.2.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), numerato II.A, il Capuano si duole della nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione a impugnare in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe stato notificato soltanto all'INPS e soltanto l'INPS si sarebbe costituito in giudizio. Pertanto, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., priva della qualità di parte nel precedente grado di giudizio, non avrebbe potuto interporre gravame. 2.3.- Con la terza censura del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), contrassegnata con il progressivo II.B, il professionista lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dell'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Il ricorrente incidentale sostiene di avere adempiuto, con il versamento del contributo integrativo, a tutti gli obblighi previsti dalla Cassa previdenziale di categoria, che esonera dall'obbligo di versamento del contributo soggettivo gl'iscritti ad altre forme di previdenza. Il contributo integrativo si atteggerebbe come contributo previdenziale a tutti gli effetti e nell'ordinamento sarebbe radicato il principio per cui ad ogni attività corrisponde una Cassa. Lo svolgimento di un'attività che postula l'iscrizione all'albo professionale degl'ingegneri e si accompagna al versamento contributivo alla Cassa di previdenza della categoria escluderebbe, pertanto, l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. 3.- Ha priorità logica, in quanto investe una questione di rito, in astratto dirimente, il secondo motivo del ricorso incidentale. Il motivo è inammissibile, per le ragioni illustrate dall'INPS nel controricorso depositato in replica al ricorso incidentale, con peculiare riguardo al difetto di specificità (pagina 3). 4.- Allorché sia denunciato un error in procedendo, questa Corte è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa. È tuttavia necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi che identificano e caratterizzano il fatto processuale di cui si richiede il riesame e che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771). In particolare, quando si denunci dinanzi a questa Corte un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, in conseguenza del compimento di un'attività deviante rispetto al modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077). 5.- A tale onere non ha ottemperato il ricorrente incidentale. Il motivo si risolve in un generico richiamo allo svolgimento del giudizio di primo grado e al ricorso introduttivo dell'appello (pagina 5 del controricorso contenente ricorso incidentale), con l'asserita proposizione di un autonomo gravame ad opera di una parte estranea al giudizio di primo grado. Il ricorrente incidentale trascura di riprodurre, a sostegno del motivo, i passi salienti degli atti processuali che fondano la censura. Analogo difetto di specificità si apprezza con riguardo all'eccezione d'inammissibilità dell'appello (pagina 6 del controricorso con ricorso incidentale), che il ricorrente incidentale asserisce per incidens di aver sollevato in via preliminare, senza ulteriori dettagli che valgano a chiarire, con il supporto dei passi più rilevanti degli atti difensivi, i termini e la sede in cui l'eccezione è stata proposta. 6.- Nel merito, riveste rilievo pregiudiziale la questione posta con il terzo motivo del ricorso incidentale, che concerne l'obbligo di pagamento dei contributi alla Gestione separata. Il motivo, che contesta in radice l'obbligo in parola, è infondato. 7.- Questa Corte è costante nell'affermare l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA (Cass., sez. lav., 3 marzo 2021, n. 5826, e 12 dicembre 2018, n. 32166): invero, tali professionisti versano alla Cassa esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, ma dal versamento effettuato non scaturisce la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio. Tale conclusione discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995: l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Tra la Gestione separata e le Casse professionali intercorre, difatti, una relazione di complementarità, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo d'iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza. 8.- Tale orientamento è stato confermato anche di recente da questa Corte, che, proprio con riguardo alla posizione degl'ingegneri e degli architetti, si è cimentata con le enunciazioni di principio del giudice delle leggi (Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288). Con la sentenza n. 104 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, così come è stato interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. La pronuncia citata afferma che la norma sospettata d'illegittimità costituzionale, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, non presta il fianco alle censure d'irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo. La Corte costituzionale ha attribuito alla norma in esame una funzione di chiusura e ne ha individuato il fondamento ultimo nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori. 9.- Con la sentenza n. 238 del 2022, la Corte costituzionale ha approfondito i profili controversi sottesi all'obbligo d'iscrizione di ingegneri e architetti alla Gestione separata e ha argomentato che «l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto della Gestione separata risulta chiaro - e dunque certo - alla luce del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ha accolto, senza incertezze, l'interpretazione estensiva, consolidatasi in una regola di diritto vivente, secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell'attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria» (punto 6.1. del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con precipuo riguardo agl'ingegneri, ha dunque ribadito i principi già enunciati dalla sentenza n. 104 del 2022: «La vocazione universalistica della gestione separata - ulteriormente corroborata dai molti interventi legislativi successivi alla legge n. 335 del 1995 volti ad estenderne l'operatività - consente di affermare, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 14 dicembre 2018, n. 32508 e 12 dicembre 2018, n. 32166 e n. 32167), che tale istituto, lungi dal porsi in posizione di irragionevole distonia rispetto al sistema generale della tutela previdenziale, come assume il giudice rimettente, ne costituisce piuttosto l'imprescindibile momento di compimento e chiusura, assolvendo a una funzione complementare e non già rigidamente alternativa. La censura di irragionevolezza sollevata dal giudice a quo va dunque ritenuta non fondata, ribadendo le considerazioni già svolte da questa Corte (sentenza n. 104 del 2022) in ordine al fondamento costituzionale dell'istituto, la cui ratio - avuto riguardo alla circostanza che la tutela previdenziale assume rilevanza, sul piano costituzionale, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, essendo il lavoro tutelato «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma, Cost.) - risiede nell'attuazione dell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi previsti dal comma quarto dello stesso art. 38 (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»). Proprio in ragione di tale principio, l'attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all'imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l'iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria. A questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l'obbligo, previsto dalla normativa censurata, di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS» (punto 4.1. del Considerato in diritto). Sulla questione dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, che il ricorrente incidentale, con il terzo motivo, ha devoluto a questa Corte, non vi sono ragioni di discostarsi dall'indirizzo oramai costante, che ha ricevuto anche l'avallo delle recenti pronunce della Corte costituzionale. 10.- Acclarato l'obbligo d'iscrizione del Capuano alla Gestione separata, occorre esaminare le questioni inerenti alla prescrizione, che l'INPS prospetta con l'unico motivo del ricorso principale. 11.- Si deve sgombrare il campo dall'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, che il Capuano solleva con il primo motivo di ricorso incidentale. 12.- A tale riguardo, si devono confermare le conclusioni cui è giunta la più recente giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). 12.1.- Elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod. civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., 25 luglio 2002, n. 10955). La parte, alla cui iniziativa l'eccezione è riservata (art. 2938 cod. civ.), ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (da ultimo, Cass., S.U., 13 giugno 2019, n. 15895, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente). 12.2.- La determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza n. 10955 del 2002, cit.). 12.3.- Rilevabili d'ufficio sono anche gli ulteriori profili che attengono alla durata e al decorso del termine. Integrano dunque eccezioni in senso lato, per giurisprudenza consolidata, i fatti interruttivi (Cass., S.U., 27 luglio 2005, n. 15661) e le cause di sospensione (Cass., sez. II, 30 settembre 2016, n. 19567). 12.4.- La prescrizione dell'obbligo contributivo, ritualmente devoluta a questa Corte, si configura come materia controversa in tutti i suoi elementi, che investono anche le cause di sospensione. Non si può scindere una fattispecie estintiva, che si configura in termini unitari, e non si può scorgere alcun "giudicato interno" con riguardo a un singolo, irrelato, segmento di tale fattispecie. Il "giudicato interno", difatti, si può predicare soltanto con riguardo a un'unità minima di decisione, che ad un fatto, qualificato da una norma, riconnetta un determinato effetto. Nella specie, l'effetto è quello dell'estinzione del diritto (art. 2934 cod. civ.), che consegue al concorso di tutti gli elementi che contraddistinguono la fattispecie della prescrizione. 13.- La censura non è dunque preclusa da alcun "giudicato interno" e può essere scrutinata nel merito. Essa si rivela fondata. 14.- Il termine di prescrizione della pretesa contributiva risulta sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma aquilano, disciplina che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del principio "Iura novit curia", menzionato anche nelle difese dell'Istituto. 14.1.- In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, che ha dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, è stata adottata, il 9 aprile 2009, una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per dettare ulteriori misure urgenti. L'art. 2, comma 1, di tale ordinanza così dispone: «Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa». Il termine del 30 novembre 2009 è stato prorogato al 30 giugno 2010 in virtù dell'art. 1, comma 1, della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2009. Tali ordinanze integrano il precetto legislativo, che definisce i termini per il pagamento dei contributi, e costituiscono con tale precetto una unità inscindibile. 14.2.- Le previsioni dettate a ridosso del sisma con le predette ordinanze sono state poi confermate dal legislatore, che ne ha prorogato la vigenza. Il ricorrente richiama a tale riguardo le previsioni dell'art. 39, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che accordano un'ulteriore proroga, fino al 15 dicembre 2010, della «sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali». Ne beneficiano le «persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo». L'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», ha poi sancito, fra l'altro, la graduale ripresa dell'attività di riscossione dei contributi. 14.3.- Tale normativa, qui ripercorsa nei suoi snodi essenziali, si rivela d'importanza cruciale per stabilire se si sia compiuto il tempo determinato dalla legge (art. 2934 cod. civ.), indispensabile per il maturare della prescrizione. Sulla legge che determina il tempo della prescrizione, elemento che il giudice è chiamato a verificare d'ufficio, incidono i provvedimenti puntualmente richiamati dalla parte ricorrente e confermati e prorogati dal legislatore. 15.- Si deve osservare, infine, che non possono essere condivisi i rilievi che il ricorrente incidentale ha formulato nella memoria depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio, al fine di dimostrare l'irrilevanza della normativa addotta dall'Istituto a sostegno del motivo di ricorso. 15.1.- Come traspare dal succedersi degl'interventi, che hanno prorogato i termini per l'adempimento degli obblighi contributivi, l'attività di riscossione dei contributi ha segnato una battuta d'arresto e il legislatore, con la legge n. 183 del 2011, ne ha disposto la graduale ripresa. Poiché il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere, la sospensione dell'attività di riscossione, sancita in termini generali dalle ordinanze del 2009 e dalle disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, si frappone come ostacolo non di mero fatto all'attività dell'Istituto, volta a far valere le pretese, con conseguente incidenza anche sul decorso del termine di prescrizione. 15.2.- Né si può sostenere che tale sospensione si applichi soltanto ai soggetti già iscritti alla Gestione separata. La sospensione dell'attività di riscossione dei contributi, proprio per la sua portata generale, incide anche sull'esercizio delle pretese che l'INPS avrebbe potuto vantare sul presupposto dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, in concreto inadempiuto. 16.- In conclusione, il ricorso principale è accolto, nei sensi precisati, e la sentenza è cassata per quanto di ragione. La causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la questione controversa della prescrizione, tenendo conto, ai fini del decorso del relativo termine, della sospensione prevista dalla disciplina speciale richiamata ai punti 14.1. e 14.2. Il ricorso incidentale è rigettato. Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di regolare le spese del presente giudizio. vhp,-,), 17.- Il rigetto del ricorso incidentarr-dare atto dei presupposti , per il pagamento a carico del Capuano di un ulteriore importo a titolo/ di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sid dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315) P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa co
Sentenza Cassazione n. 02987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris