CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 12066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28247/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL' AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2485/2020depositata il 22/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver premesso di aver svolto le funzioni di componente della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC - operante presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, di cui al d.lgs. 59/2005 e successive modifiche, ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna del predetto Ministero alla corresponsione della retribuzione spettante per il lavoro svolto o, in subordine, la corresponsione, a titolo di ingiustificato arricchimento della P.A., della somma corrispondente ai vantaggi che il Ministero ha tratto in virtù dell’opera svolta. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il compenso si dovesse determinare in relazione ai criteri indicati con il d.m. 5.2.1998 (emanato in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 comma 2° DPR n. 90/07) che hanno previsto il pagamento del compenso per ciascun procedimento di autorizzazione integrata ambientale concluso: non potendosi, tuttavia, applicare in toto tale criterio, previsto solo per le attività portate a termine (mentre, nel caso di specie, l’incarico del ricorrente era stato solo parzialmente espletato, essendo costui poi decaduto), il Tribunale ha ritenuto congruo il criterio proporzionale (in relazione all’attività effettivamente svolta) applicato dal Ministero, ed ha determinato la somma dovuta in € 12.453,00 (di cui € 10.453,00 già liquidato dal Ministero), condannando il Ministero al pagamento della somma di € 2.000,00. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2485/2020, depositata il 22.5.2020, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare al pagamento della somma di € 12.480,00 oltre interessi legali sulla minor somma di € 2.000,00. Il giudice d’appello ha, preliminarmente, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado di applicare, nella liquidazione del compenso del commissario ministeriale, i criteri di cui al DM 5.3.2008 con l’applicazione di riduzioni percentuali differenziate in relazione allo stato di avanzamento delle istruttorie svolte dal ricorrente. Il giudice di secondo grado ha, tuttavia, accertato che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il Ministero non aveva mai pagato all’attore la somma di € 10.453,00, di cui al prospetto di liquidazione inviato allo stesso Rizzo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 4 bis comma 2° D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 208, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2009. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha applicato la norma sopra citata, la quale prevede, quanto alle modalità di corresponsione dei compensi dei componenti della [OSCURATO:PERSONA] per l’autorizzazione ambientale integrata, che gli stessi siano erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all’avvio di ciascuna istruttoria, e nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata. Espone che tale norma fu introdotta dal legislatore per risolvere il problema della mancata previsione della ripartizione dei compensi proprio tra i componenti della Commissione IPPC . Il ricorrente ritiene, inoltre, inesatta l’affermazione della Corte secondo cui la normativa in oggetto sarebbe sopravvenuta ai fatti di cui è causa, essendo stata emanata proprio per incidere sui rapporti in corso di causa e sui quali pendeva un contenzioso amministrativo. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta, in subordine rispetto al primo motivo, la violazione dell’art. 13 comma 2° DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 90. Lamenta il ricorrente che non trovando applicazione il DM 5 marzo 2008 (adottato in attuazione dell’art. 13 DPR 90/2007) ai compensi spettanti in caso di cessazione dell’incarico, il giudice non poteva fare riferimento all’atto della direzione generale del Ministero, con cui è stata liquidata la somma riconosciuta in misura percentuale rispetto al lavoro del ricorrente. Tale atto non era qualificabile neppure come un provvedimento amministrativo, ma solo come offerta di prestazione. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2233 comma 2° cod. civ.. Espone il ricorrente che la Corte d’Appello ha sottovalutato l’importanza, gravosità e i risultati della sua opera. Ad avviso del ricorrente, il suo compenso, in mancanza di altri criteri, avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1709 e 2225 cod. civ., tenuto conto della natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e del risultato utile conseguito dal committente. 4. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza. Va, preliminarmente, osservato che, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 4 bis comma 2° DL n. 208/2008, conv. nella L. 304/2009, trattandosi di normativa entrata in vigore, rispettivamente, alla fine del 2008 e nel marzo 2009, successivamente alla cessazione dell’incarico del ricorrente, intervenuta il 19 settembre 2008 (vedi pag. 3 sentenza impugnata). D’altra parte, lo stesso ricorrente ammette (vedi pag. 7 ricorso) che “non si è in presenza di una legge di interpretazione autentica, né di una legge retroattiva, bensì di una legge che regola ex novo un caso che non aveva ricevuto disciplina alcuna” . Ne consegue che tutte osservazioni in ordine al fatto che la legge sarebbe stata emanata per risolvere il contenzioso in atto non trovano alcun addentellato normativo, in difetto di un espresso richiamo della legge alle situazioni pregresse rispetto alla sua entrata in vigore. Non corretta è l’affermazione del ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe preso in considerazione, ai fini della liquidazione del compenso, un atto della direzione generale del Ministero dell’Ambiente. Si evince, invece, dalla sentenza impugnata che entrambi i giudici di merito, valutando il comportamento della p.a. come una sorta di recesso, hanno inquadrato la vicenda in esame nella fattispecie di cui all’art. 2237 c.c. – che consente al cliente di recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’attività svolta - commisurando il compenso all’attività effettivamente svolta ed applicando ‒ in via parametrica ‒ il d.m. 5 marzo 2008, «ridotto in misura proporzionale», per il mancato completamento dell’incarico. La giurisprudenza ha, in effetti, affermato che, in materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass. 29745/2020; Cass. 10444/1998). Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il correttivo adottato dai giudici di merito di quantificare il compenso in base allo stato di avanzamento della pratica, risponde proprio al criterio equitativo di commisurare il compenso stesso alla quantità dell’opera prestata (fermo restando che, come parametro qualitativo, era stato adottato quello normativo di cui al DM 5.3.2008). Dunque, la contestazione del ricorrente secondo cui il compenso non sarebbe stato liquidato secondo criteri equitativi non merita accoglimento, sfociando piuttosto in una censura di merito nella misura in cui viene lamentata la mancata valutazione dell’importanza dell’opera e dei risultati conseguiti dal ricorrente, doglianza che, peraltro, non considera che tali elementi sono già stati valutati a monte dal legislatore. 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 comma 2° cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha violato i principi generali in caso di soccombenza parziale, compensando per un terzo le spese del grado e ponendo i restanti due terzi a suo carico. Ad avviso del ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe potuto, al limite, compensare integralmente le spese, ma mai condannare l’appellante parzialmente vittorioso. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, con riferimento al regolamento delle spese, l’orientamento di questa Corte è quello secondo cui il sindacato della giudice di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613/2017; Cass. 10685/2019). Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da, parte del ricorrente, dell