CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 33162/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29504-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 420/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 117/2014 il Tribunale di Enna accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando ai convenuti di abbattere il fabbricato di loro proprietà, confinante con quello dell’attrice, che versava in stato di abbandono e dal quale provenivano, a carico del primo, infiltrazioni dannose, e condannandoli al pagamento della somma di € 1.528,42 a titolo di risarcimento danni. Con la sentenza impugnata, n.420/2021, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione di prime cure, rigettando il gravame proposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 117/2014 il Tribunale di Enna accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando ai convenuti di abbattere il fabbricato di loro proprietà, confinante con quello dell’attrice, che versava in stato di abbandono e dal quale provenivano, a carico del primo, infiltrazioni dannose, e condannandoli al pagamento della somma di € 1.528,42 a titolo di risarcimento danni. Con la sentenza impugnata, n.420/2021, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione di prime cure, rigettando il gravame proposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte di Appello, del fatto che l’immobile le era pervenuto per successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1972, e che, non essendovi mai stata accettazione dell’eredità, espressa o tacita, era decorso il termine di prescrizione del diritto di accettare; di conseguenza, il bene non era mai entrato nel patrimonio della odierna ricorrente, la quale non avrebbe mai assunto, nel corso del giudizio, alcuna condotta idonea ad integrare una accettazione tacita del lascito. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione sulla sua eccezione di assenza della titolarità del diritto di resistere il giudizio, per effetto della mancata accettazione dell’eredità del suo dante causa. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancata valutazione del fatto storico, decisivo, rappresentato dall’intervenuto decorso del termine decennale per accettare l’eredità. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha configurato l’accettazione tacita dell’eredità, da parte della Livera, valorizzando quattro concorrenti elementi (cfr. pagg. 6 e s. della sentenza impugnata), ovverosia: 1) che la stessa, nel costituirsi nel giudizio di merito, non aveva eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, ma aveva “… accettato il contraddittorio, precisando “di essere comproprietaria di 3/24 dell’immobile” e chiedendo il rigetto della domanda avversaria per difetto del nesso eziologico tra il lamentato danno e la fatiscenza del fabbricato in argomento”; 2) che la Livera aveva altresì dichiarato, nelle sue di fese, la sua intenzione di “… donare ai fratelli la quota di sua proprietà, ovvero, in difetto di accettazione da parte di questi ultimi, di voler promuovere un giudizio di divisione volto a porre in vendita l’immobile in questione”; 3) che “… le medesime aff ermazioni sono state ribadite anche nel giudizio cautelare che si è celebrato dinanzi il medesimo giudice”, poiché la ricorrente aveva –anche in quella sede– concluso per “… il rigetto del provvedimento ex art. 700 c.p.c. senza contestare in alcun modo la sua legittimazione”; 4) infine, che “… nella comparsa conclusionale in primo grado, la predetta ha asserito di essersi attivata per cedere la propria quota gratuitamente ai fratelli e/o anche a terzi (contattando all’uopo la controparte) senza peraltro esservi riuscita”. Tali condotte sono state ritenute sufficienti, dalla Corte di merito, per integrare un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, a fronte della quale sono state ritenute ininfluenti le “… affermazioni relative al mancato possesso dell’immobile rimaste del tutto sfornite di prova, mentre a nulla rileva l’omessa presentazione della denuncia di successione, sia perché l’adempimento in questione riveste unicamente rilievo fiscale, sia perché dalla sua omissione non possono trarsi elementi inequivoci del difetto della volontà di accettare l’eredità medesima” (cfr. pag. 7 della sentenza). I tre motivi di ricorso non contestano gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte di Appello: la ricorrente, infatti, non smentisce di aver rappresentato, sia inizialmente, che nella comparsa conclusionale in primo grado, la sua intenzione di cedere, anche gratuitamente, la sua quota di comproprietà ad altri. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999, Rv. 528409; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 11/05/2009 , Rv. 60810 5). Nella stessa direzione, si è ritenuto che “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato” (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 5569 del 01/03/2021, Rv. 660831). La manifestata intenzione di cedere la proprietà della quota ereditaria di cui si controverte, ancorché gratuitamente, è certamente un atto che presuppone la proprietà del cespite. E, sotto questo profilo, va comunque tenuto conto che “La ricerca della volontà di accettare l'ereditàattraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2663 del 22/03/1999, Rv.524414). Alla ricostruzione proposta dalla Corte distrettuale, dunque, la ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790) ; 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo