CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dei d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava condanna dei ricorrenti per il reato di truffa. Si contestavaugli stessi di avere fraudolentemente ottenuto la somma di 1.200 euro proponendo una vendita di falsi preziosi alla persona offesa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione del valore delle pietre preziose, elemento decisivo per la conferma della responsabilità. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si configura come meramente reiterativa di quella proposta con la prima impugnazione e non si confronta con la ineccepibile valutazione offerta sul punto dalla Corte di appello, che ha ritenuto che il mancato accertamento dell'effettivo valore delle pietre preziose fosse irrilevante, tenuto conto che la persona offesa aveva dichiarato, sia in sede di denuncia, che in dibattimento di avere prelevato da un ufficio postale la somma di milleduecento euro (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1.2. In materia il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). In linea con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come non fossero emersi elementi positivi e che, anzi, si palesavano come ostativi alla concessione delle attenuanti generiche sia le insidiose modalità della condottaisia i precedenti anche specifici a carico dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto la stessa non era stata notificata A._ ricorrente presso il domicilio eletto, ma presso il difensore, nonostante questi avesse manifestato la volontà di non di volere ricevere notifiche ai sensi di articolo 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.. L'eccezione sarebbe stata proposta tempestivamente, con nota del 2 maggio 2022.3.1. Il collegio riafferma che in tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per produrre effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina, o subito dopo essa, e del tutto indipendentemente dalla notifica di un atto (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019, dep.2020, Giorni, Rv. 278835 - 01; Sez. 3, 20/9/2007 n. 41063, Rv. 237640; Sez. 6, 2/4/2007 n. 21341, Rv. 236874; Sez. 6, 9/3/2006 n. 19267, Rv. 234499). Infatti, l'aspettare la prima notifica per verificare la volontà o meno del difensore di fiducia di accettare le notifiche per conto del proprio assistito sarebbe certamente foriero di ritardi e dilazioni incompatibili con l'avverbio "immediatamente" utilizzato dalla norma. La dichiarazione di non accettazione deve dunque precedere l'esecuzione dell'attività di notifica, non potendo essere ad essa contestuale o successiva. Nella specie, il difensore, come emerge dall'atto di nomina del 24 ottobre 2018, ha tempestivamente dichiarato la '(di non volere accettare notifiche per conto dell'assistito, per cui deve ritenersi legittimo il rifiuto a ricevere la notificazione eseguita a norma del citato art. 157, comma 8 bis, cod.proc.pen.. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello per l'ulteriore Corso. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna di al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi glia atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Così deciso i