CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34248/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha condannatoClaudio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 500 di multa per il reato di percosse in dannodi [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità e apparenzadella motivazione ex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in ordineall’analisi delle prove poste alla base del giudizio di responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA], osserva il ricorrente, attribuisce importanza essenziale allo sputoindirizzato contro la persona offesa, pur ammettendo che si tratta di condottapenalmente non rilevante, e al tempo stesso non individua comportamenti idoneiad integrare il reato di percosse in quanto si limita a valorizzare, sul pianogenerale, l’atteggiamento aggressivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di manifesta illogicitàdella motivazione ex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riferimentoall’omessa valorizzazione delle divergenze fra le testimonianze e all’erroneavalutazione del filmato prodotto dalla persona offesa. Quanto alle dichiarazioni delteste [OSCURATO:PERSONA], in particolare, rileva il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] le qualificacome attendibili pur riconoscendo che non ne emerge la prova di un contatto fisicofra le parti. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non spiega il contenuto del video e nonchiarisce se questo mostri un’aggressione, della quale, peraltro, non parla neanchela persona offesa ma solamente la teste [OSCURATO:PERSONA].2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge econtraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all’individuazione delle condotteevocate in imputazione. Quest’ultima, osserva il ricorrente, parla di sputi e di colpial viso e al busto, ma la motivazione della sentenza impugnata si limita a dareconsistano. Non si è inoltre tenuto conto delle vistose contraddizioni fra letestimonianze della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA]: mentre [OSCURATO:PERSONA], infatti,nega di aver ricevuto pugni, [OSCURATO:PERSONA] all’opposto afferma che il [OSCURATO:PERSONA] glieneha sferrati colpendolo anche con calci.2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione ex art.606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riguardo al diniego delle attenuantigeneriche, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha negato senza spiegare in alcun modo le ragionidi tale decisione.2.5 Con il quinto motivo si denuncia infine carenza di motivazione ex art. 606,comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riguardo al riconoscimento della recidiva,in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato gli elementi alla base di tale decisione,non ha fatto alcuno specifico riferimento alla natura dei precedenti del [OSCURATO:PERSONA] enon ha argomentato in merito all’entità dell’aumento di pena.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.1. Il ricorso è fondato.2. I primi tre motivi, che hanno valore assorbente rispetto ai successivi,possono essere esaminati congiuntamente perché tutti affrontano il tema deldifetto di motivazione in ordine alla valutazione della prova.La sentenza impugnata, in sostanza, attribuisce al ricorrente lo sputoindirizzato contro la persona offesa e “l’atteggiamento particolarmente aggressivo”che, a sua volta, si è concretizzato “nello scagliarsi contro [OSCURATO:PERSONA] e quindipercuotendolo”. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] riporta testualmente in motivazione latestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale definisce “molto aggressivo e minaccioso”il ricorrente e parla dello sputo ai danni del [OSCURATO:PERSONA] dichiarando, nel contempo, di nonricordare se vi sia stato un contatto fisico. La motivazione si concentra poi sulvideo realizzato in occasione dei fatti, evidenziando che da questo emergel’aggressività del ricorrente “il quale si scaglia violentemente addosso al querelantee gli sputa in viso”.Appare evidente, pertanto, che dalla motivazione non emerge alcunriferimento a specifiche condotte idonee a costituire il reato di percosse, nonpotendo essere sufficiente, al riguardo, il pur insistito riferimento all’atteggiamentoaggressivo del ricorrente e all’episodio dello sputo (di cui peraltro è lo stessoGiudice di [OSCURATO:PERSONA] ad escludere espressamente la rilevanza penale stigmatizzandonesolo il carattere “odioso e riprovevole”).Tale vizio della decisione non si esaurisce peraltro in una mera lacunosità ocontraddittorietà della motivazione ma denota la sostanziale inesistenza diquest’ultima, dal momento che dalla sentenza non emergono in alcun modo leragioni in base alle quali, in concreto, il giudice ha ritenuto di ravvisare gli estremidel reato di percosse. Vi sono dunque i presupposti per ravvisare il vizio diviolazione di legge che, ex art. 569 cod. proc. pen., può essere dedotto incassazione attraverso il ricorso c.d. per saltum (si veda sul punto, fra le altre, Sez.1, n. 11721 del 14/3/2025, Rv. 287771 – 01, secondo la quale la mancanzaassoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il viziodi violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevedeche le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità).3. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, conannullamento della sentenza impugnata e rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano indiversa persona fisica, che dovrà provvedere, sulla scorta di una complessivarivalutazione delle risultanze probatorie, alla verifica della sussistenza del reatocontestato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diMilano in diversa persona fisica.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]