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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 04117/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3956/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SAS -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FORLI' di cui al procedimento nr r.g. 2746/2021, depositato i l 20/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 21.12.2021 il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società fallita, avverso il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione in prededuzione del credito di € 101.399,67, vantato a titolo di rimborso dei pagamenti dallo stesso effettuati a favore dei terzi, da qualificarsi finanziamenti soci resi a favore della società.

Il giudice di primo grado, ritenuta, preliminarmente, la ritualità e legittimità della partecipazione personale all’udienza dei curatori della fallita, ha, altresì, ritenuto assorbente l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo proposta dal Cortesi, per non avere quest’ultimo fornito prova della non imputabilità allo stesso del ritardo nel deposito della stessa domanda.

In particolare, il giudice di primo grado ha, in primo luogo, evidenziato che la deduzione dell’opponente di essere riuscito solo a distanza di tempo (a causa della rottura del server aziendale) a ricostruire i pagamenti dallo stesso effettuati a favore di terzi, creditori della società poi fallita, risultava solo allegata e in alcun modo dimostrata.

Inoltre, era, parimenti, sprovvisto di un adeguato principio di prova l’assunto secondo cui la causa del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo fosse imputabile agli istituti di credito presso cui l’opponente era intestatario dei conti correnti da cui erano effettuati i pagamenti.

Il giudice di primo grado ha aggiunto che, tenuto conto della carica rivestita dal Cortesi nella società poi fallita, era del tutto implausibile che lo stesso non fosse a conoscenza dell’intervenuto fallimento della società e non fosse, altresì, a conoscenza dei pagamenti dallo stesso effettuati a favore dei creditori per importi non certo minimali.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Il ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’artt. 99l.fall..

Lamenta il ricorrente che la curatela, sebbene non fosse neppure tardivamente costituita, nel partecipare all’udienza quale mera parte, è stata ammessa ad argomentare con piene difese, così violando il suo diritto di difesa.

2. Il motivo è inammissibile.

I ricorrente reitera in tutto il motivo la doglianza secondo cui la curatela sarebbe stata ammessa a svolgere piene difese che avrebbero violato il suo diritto, senza, tuttavia, neppure aver cura di precisare quali sarebbero state queste difese.

E’ stata, infatti, riportata nel ricorso, per esteso, la dichiarazione resa in udienza dal curatore (vedi pag. 5 del ricorso) in cui quest’ultimo si era limitato a fornire come elemento utile, per valutare la tempestività dell’istanza di insinuazione tardiva, la data di emissione del decreto di esecutività del primo stato passivo, circostanza fattuale, peraltro, già desumibile dalla documentazione in atti.

Il ricorrente si duole che non gli sia stato concesso un termine per replicare, ma non indica neppure quali deduzioni avrebbe inteso svolgere per replicare alla dichiarazione del curatore, il quale si era limitato a riportare circostanze di fatto non contestate.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 101 L.F. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare un fatto decisivo per la controversia, ovvero il fatto storico della rottura del server aziendale.

Peraltro, il Cortesi aveva formulato in udienza richiesta di ammissione di mezzi istruttori che avrebbero consentito di ricostruire integralmente le somme pagate a favore della società, mezzi istruttori non ammessi dal Tribunale.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non coglie affatto nel segno nel sostenere che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il fatto storico della rottura del server aziendale.

Come già evidenziato in narrativa, il Tribunale di Forlì ha esaminato espressamente tale profilo affermando, in ordine alla rottura del server, che si trattava di circostanza solo allegata e in alcun modo dimostrata.

Quanto ai mezzi istruttori, che il ricorrente stesso ammette di aver articolato solo in udienza (e quindi quando erano già maturate le preclusioni previste dall’art. 99 L.F.), la doglianza con cui il ricorrente si lamenta della mancata ammissione è pure generica, non avendo neppure precisato quali istanze istruttorie avesse svolto.

Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deli ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3956/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SAS -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FORLI' di cui al procedimento nr r.g. 2746/2021, depositato i l 20/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 21.12.2021 il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società fallita, avverso il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione in prededuzione del credito di € 101.399,67, vantato a titolo di rimborso dei pagamenti dallo stesso effettuati a favore dei terzi, da qualificarsi finanziamenti soci resi a favore della società. Il giudice di primo grado, ritenuta, preliminarmente, la ritualità e legittimità della partecipazione personale all’udienza dei curatori della fallita, ha, altresì, ritenuto assorbente l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo proposta dal Cortesi, per non avere quest’ultimo fornito prova della non imputabilità allo stesso del ritardo nel deposito della stessa domanda. In particolare, il giudice di primo grado ha, in primo luogo, evidenziato che la deduzione dell’opponente di essere riuscito solo a distanza di tempo (a causa della rottura del server aziendale) a ricostruire i pagamenti dallo stesso effettuati a favore di terzi, creditori della società poi fallita, risultava solo allegata e in alcun modo dimostrata. Inoltre, era, parimenti, sprovvisto di un adeguato principio di prova l’assunto secondo cui la causa del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo fosse imputabile agli istituti di credito presso cui l’opponente era intestatario dei conti correnti da cui erano effettuati i pagamenti. Il giudice di primo grado ha aggiunto che, tenuto conto della carica rivestita dal Cortesi nella società poi fallita, era del tutto implausibile che lo stesso non fosse a conoscenza dell’intervenuto fallimento della società e non fosse, altresì, a conoscenza dei pagamenti dallo stesso effettuati a favore dei creditori per importi non certo minimali. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Il ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’artt. 99l.fall.. Lamenta il ricorrente che la curatela, sebbene non fosse neppure tardivamente costituita, nel partecipare all’udienza quale mera parte, è stata ammessa ad argomentare con piene difese, così violando il suo diritto di difesa. 2. Il motivo è inammissibile. I ricorrente reitera in tutto il motivo la doglianza secondo cui la curatela sarebbe stata ammessa a svolgere piene difese che avrebbero violato il suo diritto, senza, tuttavia, neppure aver cura di precisare quali sarebbero state queste difese. E’ stata, infatti, riportata nel ricorso, per esteso, la dichiarazione resa in udienza dal curatore (vedi pag. 5 del ricorso) in cui quest’ultimo si era limitato a fornire come elemento utile, per valutare la tempestività dell’istanza di insinuazione tardiva, la data di emissione del decreto di esecutività del primo stato passivo, circostanza fattuale, peraltro, già desumibile dalla documentazione in atti. Il ricorrente si duole che non gli sia stato concesso un termine per replicare, ma non indica neppure quali deduzioni avrebbe inteso svolgere per replicare alla dichiarazione del curatore, il quale si era limitato a riportare circostanze di fatto non contestate. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 101 L.F. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare un fatto decisivo per la controversia, ovvero il fatto storico della rottura del server aziendale. Peraltro, il Cortesi aveva formulato in udienza richiesta di ammissione di mezzi istruttori che avrebbero consentito di ricostruire integralmente le somme pagate a favore della società, mezzi istruttori non ammessi dal Tribunale. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che il ricorrente non coglie affatto nel segno nel sostenere che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il fatto storico della rottura del server aziendale. Come già evidenziato in narrativa, il Tribunale di Forlì ha esaminato espressamente tale profilo affermando, in ordine alla rottura del server, che si trattava di circostanza solo allegata e in alcun modo dimostrata. Quanto ai mezzi istruttori, che il ricorrente stesso ammette di aver articolato solo in udienza (e quindi quando erano già maturate le preclusioni previste dall’art. 99 L.F.), la doglianza con cui il ricorrente si lamenta della mancata ammissione è pure generica, non avendo neppure precisato quali istanze istruttorie avesse svolto. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deli ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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