CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 ottobre 2021 , che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Agrigento , con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di violenza privata, lesioni aggravate e danneggiamento; Considerato che il primo motivo dei ricorsi, che contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità per i reati commessi da entrambi gli imputati, è manifestamente infondato in quanto versato in fatto e tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge e l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione all'art. 131 bis, è inammissibile perché non proposto con l'atto di appello; in proposito va ribadito che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 Rv. 282773); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 nove