CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 26362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29665/2022R.G. proposto da 3B DEI F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimat a - avverso la sentenza n. 1536del 28/9/2022 del Tribunale di Treviso ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : −l a 3B dei [OSCURATO:SOCIETA]. – munita di titolo esecutivo giudiziale nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (segnatamente, la sentenza n. 1802/2013 della Corte d’appello di Palermo,che condannava la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal suo inadempimento contrattuale) – pignorava presso il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. il presunto credito della [OSCURATO:PERSONA], scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dall’esecutata con la compagnia assicuratrice; in particolare, l’odierna ricorrente sottoponeva ad espropriazione forzata il diritto (di credito) dell’esecutata ad essere tenuta indenne dall’assicuratore dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito cagionato alla stessa 3B; −nella procedura esecutiva la [OSCURATO:SOCIETA] rendeva una dichiarazione di quantità negativa, contestata dalla creditrice; −il giudice dell’esecuzione, delibando la questione ai sensi dell’art. 549 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 20, n. 4, L. 24 dicembre 2012, n. 228), con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], escludeva che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse debitrice della società esecutata; −l a 3B proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la suddetta ordinanza e, all’esito della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, veniva fissato termine al 13/5/2016 per l’introduzione del giudizio di merito; −i l Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 3014 del 15/12/2016, dichiarava improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi, affermando che nel giudizio di merito i termini a comparire e per l’iscrizione a ruolo della causa sono ridotti della metà e che la tardiva costituzione dell’opponente, da equipararsi a una mancata costituzione, implicava la pronuncia di chiusura in rito;−l ’impugnazione di 3B dei [OSCURATO:SOCIETA] era accolta da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, che cassava la decisione di merito e rinviava al Tribunale di Treviso per un nuovo esame dell’opposizione; −r iassunto il giudizio, il giudice di Treviso , con la sentenza n. 1536 del 28/9/2022, respingeva l’opposizione e confermava la menzionata ordinanza del giudice dell’esecuzione; −p er quanto qui rileva, il Tribunale così spiegava la propria decisione: «… [OSCURATO:SOCIETA]. rendeva la dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c., nei seguenti termini: “dichiara che la Medesima, ferme e ribadite le riserve e le eccezioni in merito alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] con polizza n. 039803564 in relazione al sinistro ed alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1802/2013 della Corte d’Appello di Palermo azionata nel presente procedimento esecutivo, ha partecipato all’Assicurato ed al suo legale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, la disponibilità, senza che ciò implichi a qualsiasi titolo riconoscimento alcuno, al pagamento della somma di Euro 154.937,07 a saldo e stralcio e a totale definizione del sinistro n. 888.1999.50456 ed a totale esaurimento dell’obbligazione derivante dalla polizza assicurativa n. 039803564”. [OSCURATO:SOCIETA]. dalla dichiarazione sopra riportata emergerebbero due elementi decisivi: la conferma dell’esistenza della polizza assicurativa n.039803564 richiamata nell’atto di pignoramento presso terzi quale fonte negoziale del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della compagnia assicuratrice e la circostanza che l’obbligazione derivante da tale polizza non fosse già stata estinta, avendo dato atto [OSCURATO:SOCIETA]. dell’apertura del sinistro, non ancora definito. Avrebbe quindi errato il G.E. nel ritenere insussistente l’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che quest’ultima non fosse debitrice della società esecutata e dichiarando, per l’effetto, estinto il processo esecutivo. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso tale ordinanza non è fondata. Infatti, se da un lato risulta documentalmente (doc. 2 parte attrice) che la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1802/2013 avesse accolto una domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (domanda peraltro proposta dalla stessa 3B S.n.c., atteso che tale pronuncia costituisce il titolo esecutivo azionato), emerge tuttavia dalla sentenza in questione che [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse stata parte di tale processo, non essendo stata proposta dalla società assicurata chiamata in garanzia con richiesta di manleva nei confronti dell’assicurazione. La sentenza in questione non prova quindi la sussistenza dell’obbligazione della società assicuratrice di tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nell’ipotesi – poi concretizzatasi –di sua condanna risarcitoria. Né un riconoscimento di tale obbligazione si può ricavare dalla dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c. sopra riportata che, al contrario, pur non contestando l’esistenza della polizza, mantiene ferme “le riserve e le eccezioni (evidentemente già sollevate) in merito alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] con polizza n. 039803564” e si limita a dare atto di avere formulato una proposta a mero titolo transattivo, ribadendo: “senza che ciò implichi a qualsiasi titolo riconoscimento alcuno”. Orbene, a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia, la creditrice esecutante avrebbe avuto l’onere non solo di produrre la polizza assicurativa in questione, per consentire di accertarne i termini di operatività, ma anche - e quest’ultimo rilievo rende irrilevante l’istanza formulata da 3B S.n.c. exart. 210 c.p.c. diretta all’acquisizione di tale documento -ricostruire nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. la vicenda che avrebbe originato il debito risarcitorio, di cui non fa invece alcuna menzione, rendendo quindi impossibile accertare, nell’ambito di questo procedimento, la copertura di polizza e la sussistenza o meno dell’obbligo di indennizzo. L’attrice non ha però assolto tale onere probatorio.»; −a vverso tale decisione la 3B dei [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;−resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; −a ll’esito della camera di consiglio del l’ 1 / 7 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.1917 cod. civ., perché «il Giudice a quo sbaglia nel ritenere che l’obbliga- zione (oggetto dell’accertamento ex art. 549 c.p.c.) del terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovuto discendere dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo (sent. n. 1802/13), nel cui relativo processo avrebbe dovuto essere chiamata in garanzia la società assicuratrice», posto che «l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo di- stinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) è tenuto nei confronti del danneggiato», sicché «l’obbligazione pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, deriva dalla polizza assicurativa e non dalla sentenza»; «in secondo luogo, l’obbligazione dell’assicuratore ha per oggetto il rimborso delle somme che al terzo danneggiato debbono essere pagate dall’assicurato, sicché diventa liquida ed esigibile solo nel momento in cui vengono accertate, giudizialmente (come nel nostro caso) o negozial- mente, la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare delle somme dovute al terzo [e] da tale momento l’assicuratore è tenuto all’adempimento della propria obbligazione»; «in terzo luogo … Non vi era dubbio, dunque, che il credito derivante dalla polizza assicurativa poteva essere sottoposto a pi- gnoramento»; − l a censura, articolata in tre profili, è inammissibile perché eccentrica rispetto alla ratio decidendi;− infatti, i n relazione alle doglianze svolte, è bene precisare che con la sentenza impugnata (la cui motivazione è sopra parzialmente riportata) il giudice di merito non ha affermato che il credito dell’indennizzo assicurativo nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile è im- pignorabile oppureche costituisce ostacolo alla sua espropriazione la ca- renza dei requisiti di liquidità/esigibilità, né ha sostenuto che il predetto credito sorge dalla sentenza resa contro l’assicurato e in favore del danneg- giato; − a l contrario, il Tribunale di Treviso ha inequivocabilmente statuito che la 3B ha mancato di provare gli elementi costitutivi del preteso credito dell’esecutato nei confronti del terzo pignorato («L’attrice non ha però as- solto tale onere probatorio»), i quali non potevano essere desunti dalla sen- tenza azionata come titolo esecutivo –perché resa in un giudizio al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva preso parte –, né dalla dichiarazione exart.547 cod. proc. civ. –che non contiene alcun riconoscimento di debito –, né dalla polizza assicurativa –non prodotta (con conseguente impossibilità di verificare la sua operatività, che era oggetto di contestazione dalla compa- gnia) e, comunque, di per sé inidonea a dimostrare la responsabilità civile della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (e, cioè, il rischio che costituisce oggetto della coper- tura assicurativa e, quindi, dell’indennizzo); − col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «si assumono violate le seguenti disposizioni di diritto sostanziale e processuale: artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c.», in quanto il giudice di merito, nonostante la mancata contestazione circa l’esistenza della polizza e l’apertura del relativo sinistro, haconsiderato come eccezione «una semplice difesa rimasta soltanto un’affermazione labiale contenuta nella dichiarazione di terzo exart. 547 c.p.c. (“ferme e ribadite le riserve e le eccezioni in merito alle condizioni di operatività della garanzia assicura- tiva prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] con polizza n. 039803564 in relazione al sinistro… n.888.1999.50456 ed a totale esaurimento dell’ob- bligazione derivante dalla polizza assicurativa n. 039803564”)»; inoltre,se- condo la ricorrente,il Tribunale ha invertito l’onere della prova e omesso di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente con- testati da [OSCURATO:SOCIETA], dopo che 3B aveva provato «il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo (nella specie, l’esistenza della polizza assicurativa)» e sarebbe spettato al terzo pignorato l’onere di dimostrare di avere estinto l’obbligazione prima del pignoramento o la sua insussistenza; − anche il secondo motivo è inammissibile; − in primo luogo, il ricorso – nella parte in cui si deduce la non conte- stazione di circostanze di fatto – è lacunoso (e, come tale, irrispettoso dell’art. 366 cod. proc. civ.), perché non indica la sede processuale in cui sono state introdotte dette circostanze, non trascrive i relativi passaggi ar- gomentativi, non riporta il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi e, così, impedisce alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024); − i n ogni caso, la censura formulata manifesta un evidente fraintendi- mento della sentenza impugnata: il giudice di merito non ha affatto invertito l’onere probatorio, ma –reputando come contestata l’operatività della po- lizza (ed è palesemente inammissibile la richiesta, avanzata col ricorso per cassazione,di rivalutazione della portata dell’eccezione) –ha correttamente preteso che fosse la creditrice a dimostrare la sussistenza del credito pigno- rato, il quale –come già esposto in relazione al primo motivo– non discende dalla mera esistenza della polizza, bensì dalla configurabilità della respon- sabilità civile dell’assicurata, la quale non è stata provata nei confronti della compagnia assicuratrice; − in definitiva , il ricorso va dichiarato inammissibile;−all’i nammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contrib