CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 32101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ONOIGBORIA Stephen, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05CK32M) 2. [OSCURATO:PERSONA] Happy, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 054VIZB) 3. [OSCURATO:PERSONA] Larry, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05EHYF2) 4. JELLY Joseph, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 059SSHS) 5. EFAM Uche, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05BG81M) 6. NOSA Gabriel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05CJ9KI) 7. LACHGER Mustapha, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 01TXQ9L) 8. MIKEL Martins, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 054MVKM) avverso la sentenza del 16/7/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo: annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di marjuana di cui al capo 2) dell'imputazione; dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettarsi il ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; annullarsi con rinvio la sentenza in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; lette le conclusioni depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui impugnazioni, previo stralcio, sono state definite da questa Corte all'udienza dello scorso 20 aprile 2022 con sent. n. 25625 - hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del 16 luglio 2020 con la quale la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato quella di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato. In particolare, per quanto qui interessa, rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero con riguardo all'intervenuta assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la Corte territoriale ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), t.u.s., confermando nel resto la sentenza impugnata con riguardo ai reati di cui all'art. 73 t.u.s. e ha rideterminato le pene inflitte a: - [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 1 mesi 7 e giorni 10 di reclusione e 1853,00 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 1 e giorni 20 di reclusione e 1600,00 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi 10 e giorni 20 di reclusione e 1400,00 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 1 di reclusione e 1500,00 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 1 e mesi 1 e giorni 10 di reclusione e 1800,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 2 mesi 1 e giorni 10 dí reclusione e 3333,00 euro di multa. 2. A mezzo del comune difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto unitario ricorso, il cui primo motivo è comune e gli altri riguardano alcuni soltanto dei ricorrenti. 2.1. Con il primo motivo, si deducono la nullità della sentenza impugnata per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. ed omessa pronuncia in ordine ad eccezione sollevata dalla difesa. Preliminarmente, si rileva che era stata chiesta, ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione dei poliziotti che avevano partecipato a tutti gli acquisti simulati, evidenziando a tal proposito come il pubblico ministero avesse proposto appello muovendo censure anche in ordine alla erronea valutazione delle prove dichiarative, ovvero il travisamento dei fatti indicati nelle relazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria. A fronte di tale eccezione, la Corte territoriale si era riservata la propria decisione, senza tuttavia mai sciogliere la riserva, e ciò né durante il corso delle udienze successive né tantomeno in sede di stesura della sentenza, incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. 2.2. Con il secondo motivo, riferito al reato di cui al capo 59 - del quale sono stati ritenuti responsabili anche gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Jelly - si lamenta la violazione dell'art. 9 I. n. 146 del 2006 e dell'art. 6 Cedu, eccependosi l'inutilizzabilità delle prove acquisite dagli agenti sotto copertura per aver questi ecceduto dai poteri loro riconosciuti dalla legge per l'accertamento di reati, nonché la carenza e la manifesta illogicità della sentenza che, su tale decisivo punto, aveva respinto l'eccezione già formulata nel giudizio di appello. Si lamenta, in particolare, che gli agenti sotto copertura non si erano esclusivamente limitati a simulare l'attività di acquisto di stupefacenti, così come tassativamente previsto dall'art. 9 della legge 146 del 2006, bensì avevano deciso di agire a tutti gli effetti quali "agenti provocatori", sollecitando l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - correo degli odierni ricorrenti - a realizzare un reato nettamente diverso e più grave rispetto a quello di cui all'art. 73, comma 5, che era stato accertato sino ad allora, vale a dire la compravendita di una più consistente partita di droga, pari a 500 grammi di eroina. Si sostiene che, sino a tale momento, l'Ikechuckwu, al pari degli altri imputati, aveva posto in essere esclusivamente delle modestissime cessioni di sostanza stupefacente (il cui prezzo risultava ricompreso tra soli 10 e 50 euro, cfr. capi d'imputazione nn. 39- 40) e che dunque la commissione del reato indicato nel capo di imputazione n. 59 fosse avvenuta soltanto a fronte di una esplicita richiesta avanzata dagli agenti sotto copertura, il cui intento da parte dell'Ikechuckwu non poteva invece già dirsi sussistente. Che gli agenti sotto copertura si fossero spogliati di tale veste per indossare a tutti gli effetti quelle dell'agente "provocatore" risulterebbe altresì confermato dal prosieguo delle trattative intercorse tra gli stessi e Ikechuckwu. Nonostante quest'ultimo avesse ad un certo punto comunicato agli UC1 e UC2 di non poter consegnare loro una quantità superiore a 250 grammi di eroina, 1'8 gennaio 2019 gli agenti undercover indussero il medesimo a fare uno sforzo ben maggiore e a fornire loro esattamente il doppio di quanto lo spacciatore aveva detto di avere a disposizione.Di fatto l'[OSCURATO:PERSONA], benché avesse successivamente comunicato agli undercovers di accogliere tale richiesta, non aveva certamente una siffatta disponibilità di stupefacente ed infatti dovette contattare diverse persone per poter raggiungere il quantitativo che gli era stato sollecitato dagli agenti di polizia, tant'è che, durante le suddette trattative, egli aveva più volte affermato di doversi consultare prima con altri connazionali e che, al momento della consegna, lo stupefacente non risultava contenuto in una singola confezione, bensì suddiviso in più involucri. In ricorso si osserva come, sulla liceità della figura dell'undercover che agisca anche come "provocatore", la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in numerose occasioni evidenziando che non sono lecite le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte di un soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e da quelle strettamente e strumentalmente connesse. In merito a tale eccezione, il ricorrente osserva come anche la Corte d'appello non abbia reso una motivazione adeguata, limitandosi semplicemente ad affermare in maniera apodittica che i poliziotti undercover non avrebbero ceectiutb tigì lerO p«Cri, in ctiWtk) uvrubbuto utattpliteme.ett outtu -1 encre s.sd13ffisaé rnel-e regibtraàone e agevolazione delle condotte già n1 essere, La Corte territoriale avrebbe finito per non misurarsi affatto con le doglianze dedotte dalla difesa, evitando in particolare di focalizzarsi sulle ragioni per cui, da un'attività di spaccio pacificamente rientrante nell'alveo del reato di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, i poliziotti sotto copertura erano giunti di fatto ad aggiudicarsi una assai più consistente compravendita di stupefacente, inquadrabile nel diverso e ben più grave reato di cui al comma primo della predetta norma. 2.3. I successivi due motivi si riferiscono alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il concorso nel reato di cui al capo 59). 2.3.1. Con il primo di tali motivi il ricorrente denuncia violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione con riguardo al ritenuto concorso nel reato, lamentando che egli fu presente in una sola occasione, quella dell'Il gennaio 2019, in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si incontrò con gli agenti sotto copertura per verificare le condizioni della compravendita di sostanza stupefacente, e non diede alcun contributo idoneo ad agevolare l'esecuzione del delitto o a rafforzare l'altrui proposito criminoso, avendo semmai tenuto una condotta di mera connivenza penalmente irrilevante. La sentenza impugnata, poi, aveva erroneamente affermato che il ricorrente non avrebbe neppure contestato la condotta concorsuale, mentre nell'atto di appello il difensore si era ampiamente diffuso in merito al fatto che, al di là della mera presenza del ricorrente nel /ocus commissi delicti, egli non aveva in alcun modo partecipato attivamente o comunque agevolato le suddette trattative, tanto da non aver nemmeno partecipato agli sviluppi successivi. 2.3.2. Con in secondo motivo personale il suddetto ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. o, in alternativa, quantomeno delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi altresì d'imputato incensurato e privo di precedenti di polizia. Si allega, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe motivato sul punto in maniera del tutto apodittica, limitandosi a richiamare il medesimo percorso argomentativo svolto in relazione alle posizioni processuali dei coimputati e non tenendo in alcuna considerazione il ruolo davvero insignificante assunto dal ricorrente nei fatti contestatigli. 2.4. I successivi due motivi si riferiscono alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il concorso nel reato di cui al capo 59). 2.4.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce innanzitutto la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stato erroneamente ravvisato il suo concorso nel reato, laddove sarebbe la stessa versione dei fatti accolta dal giudice di prime cure, condivisa dalla Corte di appello, ad escludere un qualsivoglia contributo ed apporto materiale o morale dell'imputato nella commissione del delitto. Il ricorrente, in particolare, era rimasto distante dal luogo in cui si verificò la condotta contestata al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ciò che rende del tutto ininfluente il comportamento da lui tenuto. 2.4.2. Con un secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche per il contributo di minima importanza al medesimo contestato. 2.5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato ritenuto concorrente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 41) sul rilievo che egli avrebbe condotto l'acquirente di sostanza stupefacente, tale Jovanovic, nel luogo di incontro con lo spacciatore [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe poi unito a quest'ultimo dopo la cessione. Questa ricostruzione - si sostiene - non trova riscontro negli atti di causa, avendo la stessa polizia giudiziaria affermato che non era stato possibile accertare in modo univoco il ruolo ricoperto dai due cittadini nigeriani ed avendo evidenziato come l'[OSCURATO:PERSONA], al momento della cessione e corrispettivo pagamento, si trovasse in disparte rispetto al luogo in cui si consumava l'azione delittuosa del coimputato, mentre l'acquirente non aveva fatto alcun riferimento al ricorrente. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi personali di impugnazione. 2.6.1. Con il primo denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato erroneamente ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi di imputazione 2) e 30) della rubrica. Quanto al capo 2), il ricorrente lamenta di essere stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 anche con riguardo al concorso nella cessione di eroina, effettuata in sua assenza, avendo egli effettuato la sola consegna della marijuana. Analoghe considerazioni il ricorrente svolge con riguardo al capo 30), rispetto al quale lamenta di essere stato ritenuto responsabile sia di cessione di eroina sia della successiva cessione di marijuana, benché quest'ultima sia stata effettuata soltanto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, la valutazione circa la sussistenza dei relativi presupposti non deve essere effettuata tenendo conto delle complessive condotte contestate, bensì, volta per volta, con riferimento ai singoli episodi di cessione, che nel caso di specie non possono che essere considerati di lieve entità. 2.6.3. Con un terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 99, sesto comma, cod. pen., lamentandosi l'applicazione di un aumento di pena detentiva, a titolo di recidiva, pari a 7 mesi di reclusione, vale a dire in misura superiore rispetto alla pena di mesi 6 di reclusione oggetto della sentenza di patteggiamento che aveva giustificato la contestazione della circostanza aggravante. 2.7. In favore di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati due motivi d'impugnazione. 2.7.1. Con il primo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione sul rilievo che, quanto al capo 1) della rubrica, la responsabilità era stata affermata con riguardo alle condotte di cessione sia di eroina - unica sostanza dal ricorrente effettivamente ceduta - che di hashish, benché l'episodio in parola fosse stato sintetizzato dagli inquirenti in maniera breve e confusa, senza specificare a chi fossero attribuibili le cessioni delle singole e diverse sostanze. Analogamente, quanto alla contestazione di cui al capo 2) della rubrica, al ricorrente si attribuisce sia la cessione di eroina - effettivamente avvenuta - sia la cessione di marijuana che, al contrario, non si è mai verificata posto che egli non aveva interloquito con l'undercover, né per offrire né per cedere sostanza diversa da quella dose di eroina in contestazione. 2.7.2. Con un secondo motivo il ricorrente si duole dalla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione al motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. A mezzo del difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi con cui si deducono violazione della legge penale, dell'art. 546, lett. e), cod. proc. pen. ed illogicità e carenza assoluta di motivazione per essere state ritenute non più attuali le doglianze proposte, rispettivamente, con riguardo all'eccessività della pena base ed alla riconosciuta recidiva per il fatto che era stato accolto il motivo di gravame concernente la sussistenza della circostanza aggravante speciale di cui art. 80 d.P.R. 309/90. Il ricorrente allega che l'atto di gravame avverso la sentenza di primo grado censurava il provvedimento impugnato sotto tre profili distintamente rubricati: 1) l'eccessività della pena base e la relativa carenza di motivazione della sentenza del giudice di prime cure; 2) l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90; 3) l'erronea e immotivata applicazione della recidiva. L'affermazione per cui l'esclusione dell'aggravante e la conseguente rideterminazione della pena avrebbe reso inattuale l'impugnazione sulle altre due doglianze sarebbe del tutto illogica, non essendovi alcun assorbimento degli ulteriori motivi nel motivo di gravame accolto. La motivazione, dunque, era da considerarsi del tutto omessa tenendosi anche conto che: - la pena base si era scostata sensibilmente dal minimo edittale pur a fronte della assoluta modestia degli episodi di cessione contestati al ricorrente; - la recidiva doveva essere oggetto di attenta valutazione e motivazione. 4. A mezzo del comune difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, con unico motivo, l'illogicità della motivazione, in relazione all'art. 163 cod. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si sostiene che, con motivazione "standard", la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere l'appello in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo riferimento - per relationem, quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - alla condizione di persona irregolare sul territorio nazionale, priva di stabilità, riferimenti e redditi e dunque propensa ad attività illecite. In relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ci si duole del fatto che, con motivazione apodittica, sia stata ritenuta l'inammissibilità della censura proposta sul punto per mancanza di specificità, trascurandosi di considerare le condizioni personali richiamate dall'appellante e, in ogni caso, che il beneficio si sarebbe potuto concedere anche d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto la richiesta di rinnovazione istruttoria, se pure poteva ritenersi insita nella impugnazione del pubblico ministero (che, peraltro, non si fondava su censure relative alla valutazione delle prove dichiarative, bensì sul travisamento delle relazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria), non aveva comunque ragione di essere accolta, essendo stata respinta detta impugnazione dalla Corte territoriale, che ha confermato l'assoluzione di tutti gli imputati, compresi gli attuali ricorrenti, dal reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 53). Ed invero, allorquando la richiesta e il connesso obbligo di rinnovazione istruttoria siano strumentali ad una rivalutazione delle prove dichiarative in funzione dell'accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, laddove questa venga respinta non sussiste l'obbligo, di cui i ricorrenti lamentano la violazione, di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative (cfr. Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049, secondo cui il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere; conf. Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322). 2. Il secondo motivo del medesimo ricorso, relativo alla inutilizzabilità delle prove acquisite dagli agenti sotto copertura, per aver questi ecceduto dai poteri loro riconosciuti dalla legge per l'accertamento di reati, nonché alla carenza e alla manifesta illogicità della motivazione su tale decisivo punto, riferibili anche alle posizioni degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenuti responsabili in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è infondato. 2.1. Va premesso, quanto ai predetti Jelly e Mikel, che benché dal riepilogo dei motivi di appello dai medesimi proposti, quale contenuto nella sentenza impugnata, non risulti che anche questi imputati - come invece fatto dai due citati correi - avessero col gravame dedotto l'inutilizzabilità della prova, il ricorso proposto dal comune difensore non è inammissibile quanto alle loro posizioni. Per quel che qui interessa, infatti, la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte. cod. proc. pen. non opera - stante la clausola di salvezza in tale disposizione richiamata con riguardo alle ipotesi previste dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, qual è il rilievo dell'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Ciò precisato, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha evidenziato che l'attività di spaccio oggetto delle contestazioni mosse in processo era in pieno svolgimento a prescindere dall'attività degli agenti sotto copertura, i quali, senza compiere condotte di istigazione, si sono limitati a registrarla e a provocare talune consegne di stupefacenti che erano già state organizzate e previste dagli imputati. Come già si è rilevato nella decisione con cui questa Corte ha disatteso l'identico motivo di ricorso proposto dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 25625 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. m.), le cui argomentazioni il Collegio condivide ed intende ribadire, tali rilievi costituiscono corretta applicazione principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 47056 del 21/09/2016, P.G. in proc. Cabianca, Rv. 268998, relativa a fattispecie in tema di stupefacenti in cui l'agente, operando sotto copertura ma al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva indotto un informatore a procurarsi e a cedere un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, ove si osserva che la scriminante dell'adempimento del dovere trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la condotta dell'agente provocatore non si inserisca con rilevanza causale nell'iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui; conf. Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Buruiana, Rv. 260081, secondo cui non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex art. 6 CEDU, l'azione dell'agente provocatore che si limita a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale, nella quale è stata esclusa l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività di polizia giudiziaria, che si era caratterizzata per l'induzione del reo ad uno specifico episodio di cessione di droga ad un agente provocatore, in relazione a sostanza già illecitamente detenuta). Va in particolare rilevato che la sentenza impugnata, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalle difese di alcuni degli imputati - che già l'avevano proposta nel corso del giudizio di primo grado - ha richiamato al proposito quanto affermato dal primo giudice per disattendere l'identica eccezione in allora sollevata. Dopo aver analiticamente e correttamente ricostruito la disciplina positiva dell'attività degli agenti sotto copertura di cui all'art. 9, I. n. 146 del 2006 - senza che sul punto siano state in questa sede mosse contestazioni - il primo giudice, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, aveva evidenziato che gli agenti di polizia giudiziaria si erano limitati a fingere di essere assuntori di sostanze stupefacenti, tanto da essere avvicinati dagli spacciatori quando facevano ingresso nei giardini della Fortezza da Basso di Firenze (e cioè la zona di spaccio oggetto delle indagini). Con particolare riferimento al reato di cui al capo 59), e cioè la cessione di circa 500,00 grammi di eroina, è stato accertato che uno degli agenti sotto copertura (indicato come UC1) si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA] (da lui in precedenza conosciuto come spacciatore operante all'interno dei giardini della Fortezza da Basso) al solo scopo di verificare in prima persona la sua disponibilità alla vendita di un quantitativo di eroina pari ad almeno 500 grammi, simulando di potergli presentare una persona amica in grado acquistarlo, in quanto detto imputato era risultato essere un punto di riferimento per i suoi numerosi connazionali coinvolti nello spaccio di stupefacenti all'interno di tali giardini, essendo emerso dall'attività di videosorveglianza che all'arrivo dello [OSCURATO:PERSONA] tutti gli spacciatori si riunivano attorno a lui ed egli distribuiva loro piccoli ovuli biancastri. E' stato, pertanto, non illogicamente ritenuto che l'agente operante sotto copertura non determinò la condotta delittuosa del medesimo, il quale, dopo aver incontrato prima uno e poi l'altro degli agenti sotto copertura, uno dei quali gli era stato indicato come possibile acquirente e con il quale aveva iniziato a trattare il quantitativo della fornitura di droga e il prezzo, si era immediatamente dimostrato in grado di esaudire la richiesta di un quantitativo rilevante di droga, seppure inferiore a quello richiesto per non lasciare sforniti gli spacciatori da lui stesso abitualmente riforniti. Si tratta di considerazioni corrette, fondate sul rilievo che il proposito criminoso sollecitato dagli agenti sotto copertura era, in realtà, latente e non estraneo ai propositi criminosi del ricorrente, il quale non aveva avuto esitazioni alla richiesta di fornitura di un così rilevante quantitativo di eroina e aveva dimostrato di potersene procurare la (j) disponibilità senza difficoltà, sia pure entro qualche giorno (necessario anche per saggiare la serietà della proposta di concludere una transazione criminale di tale rilievo), cosicché non illogicamente è stato escluso che l'azione degli agenti sotto copertura abbia determinato in modo essenziale l'azione criminosa, in quanto detta azione si limitò a disvelare un'intenzione criminale esistente, sia pure ancora latente, fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa. Le prove in tal modo acquisite, dunque, non sono viziate da inutilizzabilità, con conseguente infondatezza del relativo motivo di ricorso. 3. E' invece fondato il primo motivo di ricorso personale proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 59) ascrittogli, con conseguente assorbimento del subordinato motivo sul trattamento sanzionatorio. 3.1. La sentenza impugnata, sub § N), si limita a richiamare, sul punto, la ricostruzione effettuata alle pagg. 44 e 45 della sentenza di primo grado, ritenendola attendibile e lapidariamente concludendo, senza null'altro aggiungere, che la stessa «porta al riconoscimento di un'equivocabile responsabilità a titolo di concorso da parte dell'imputato nel reato a lui ascritto». Al di là di quello che appare un mero errore materiale - sembrando doversi ritenere, pena l'insanabile contraddittorietà della decisione, che la Corte territoriale abbia voluto esprimersi nei termine di una "inequivocabile" responsabilità - questa laconica motivazione è all'evidenza carente ed inidonea a rispondere alla critiche sollevate nell'atto di appello, di cui la sentenza impugnata neppure dà specificamente conto, alla luce della non convincente motivazione della sentenza di primo grado richiamata. 3.2. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli e a., Rv. 254102), ricadendosi invece in ipotesi di sostanziale elusione delle questioni poste dall'appellante (Sez. 4, Sentenza n. 6779/2014 del 18/12/2013, Balzamo e a., Rv. 259316). Nel giudizio di appello, invero, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n.30838 del 19/03/2013, Autirieri e aa., Rv. 257056); è legittima, in particolare, la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e aa., Rv. 259929). L'ipotesi in esame, tuttavia, non può essere ricondotta a quelle da ultimo descritte. 3.3. Alle richiamate pagg. 44-45, la sentenza di primo grado, nel ricostruire il fatto relativo alla cessione di circa 500 gr. di eroina contestata al capo 59) dell'imputazione, ha dato atto che le trattative che avevano condotto all'accordo si erano sviluppate in quattro occasioni (nei giorni 8, 11, 14 e 18 gennaio 2019) e che le stesse avevano coinvolto diverse persone, poi imputate in concorso, ma non anche [OSCURATO:PERSONA]. Costui era stato arrestato il 19 gennaio 2019, giorno fissato per la consegna dello stupefacente, perché era sceso dalla tranvia insieme a [OSCURATO:PERSONA], l'uomo che aveva con sé lo stupefacente e che si incamminò, da solo, nel luogo dove lo attendevano gli agenti sotto copertura che avevano finto di essere acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per aver svolto funzioni di "palo", soltanto perché, all'uscita dal mezzo pubblico, Okenyhile gli aveva rivolto un cenno col capo ed egli si era recato verso il vicino bar, ivi rimanendo - annota la sentenza - «in evidente atteggiamento di copertura e controllo della situazione e dell'ambiente circostante il luogo in cui sarebbe avvenuto lo scambio di stupefacente». 3.4. In punto di diritto, il Collegio ribadisce il condivisibile principio - affermato proprio con riguardo al concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti dell'imputato che aveva svolto la funzione di "vedetta", con il compito di avvisare i concorrenti, dediti all'attività di spaccio, dell'arrivo della polizia giudiziaria - giusta il quale, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente stato commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200). Il ruolo di "palo", tuttavia, dev'essere accertato con motivazione non illogica, mentre nella specie, nella totale inattività del Mikel al momento del fatto ed in assenza di prova di pregressi accordi, esso è stato ricostruito in base a meri indizi, in particolare, al cenno del capo che il soggetto che aveva con sé lo stupefacente fece al ricorrente al momento della discesa dalla tranvia ed al fatto che quest'ultimo si posizionò nei pressi del bar (dando peraltro in interrogatorio spiegazione delle ragioni per cui si trovava lì) con un atteggiamento che alle forze dell'ordine che monitoravano la zona sembrò essere di controllo. Va dunque ribadito che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e aventi capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414; Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo e aa., Rv. 258721; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). Del resto, il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", codificato nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468), ed implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). 3.5. Alla luce delle contestazioni mosse dall'imputato circa il difetto di prova del suo concorso nel reato, a cui la sentenza di primo grado meramente richiamata da quella di appello non dà logiche ed adeguate risposte, deve pertanto ravvisarsi il vizio di assenza di motivazione nella sentenza impugnata, con conseguente annullamento, in parte qua, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e assorbimento del motivo sul trattamento sanzionatorio dal medesimo proposto. 4. Il primo motivo personale dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], circa l'affermazione della sua corresponsabilità nel medesimo reato di cui all'art. 59) dell'imputazione, è invece inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità, mentre è fondato il secondo motivo. 4.1. Quanto al primo aspetto, osserva il Collegio che il ricorrente si è limitato a riproporre in questa sede i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza 14 () confrontarsi realmente con le argomentazioni spese dai giudici di merito nella doppia decisione conforme e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. 4.1.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 4.1.2. Richiamando i principi di diritto affermati supra, sub § 3.2., deve in questo caso riconoscersi che il richiamo per relationem alle argomentazioni svolte alle pagg. 44 e 45 della sentenza di primo grado - non specificamente censurate dal ricorrente - consegna una motivazione non manifestamente illogica sul punto qui in esame e il ricorrente non si confronta con la stessa, censurando inammissibilmente l'insindacabile valutazione dei giudici di merito, resa con doppia pronuncia conforme. La sentenza di primo grado pone in particolare in luce - e la pronuncia qui impugnata non illogicamente ne ribadisce la rilevanza - come il ricorrente , partecipò alle trattative concernenti l'illecita cessione dello stupefacente in data 11 gennaio 2019, unitamente al dominus della cessione [OSCURATO:PERSONA], che Io presentò agli agenti sotto copertura come il "suo secondo". In tale occasione, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] si preoccupò di monitorare il parcheggio ove si svolse l'incontro per assicurare al complice la possibilità di condurre tranquillamente le trattative concernenti l'illecita cessione, così apportando un indiscutibile apporto causale alla commissione del reato ascritto con riguardo alla fase relativa all'accordo. Quando al fatto che il ricorrente non avrebbe più svolto attività nel prosieguo della condotta illecita, non ci si confronta con la ricostruzione operata dai giudici di merito, che sottolineano come il medesimo, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sia stato arrestato in flagranza di reato il 19 gennaio 2019, essendo i due sopraggiunti sul luogo concordato per la consegna dello stupefacente per sincerarsi che la stessa fosse andata a buon fine. Trattandosi di ricostruzione in fatto in questa sede non censurabile - e, per vero, in ricorso neppure contestata - non v'è dubbio che la stessa sia stata non illogicamente ritenuta quale compartecipazione del ricorrente al reato al medesimo ascritto, essendo stato correttamente ricostruito il suo consapevole ruolo di agevolazione materiale e compartecipazione morale alla commissione del delitto in aderenza ai principi richiamati supra, sub § 3.4. 4.2. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso con riguardo al trattamento sanzionatorio. La sentenza di primo grado - pagg. 58 e 59 - aveva negato all'imputato sia le circostanze attenuanti generiche, sia l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. senza rendere una specifica motivazione con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], del quale non erano stati esaminati né la tipologia di apporto causale dato al reato, né la situazione personale, essendosi contraddittoriamente osservato, da un lato (pag. 58), che gli imputati non meritavano le circostanze attenuanti generiche perché "responsabili di una condotta delittuosa avente i caratteri della frequenza e della sistematicità", d'altro lato (pag. 60) che l'imputato era stato riconosciuto responsabile del solo reato di cui all'art. 59 dell'imputazione e che il medesimo era "formalmente incensurato e senza carichi pendenti". Richiesta di rivedere il giudizio sul punto, la sentenza impugnata (§ J) non ha reso alcuna intelligibile motivazione, incomprensibilmente rimandando a quanto fatto "oggetto di valutazione in relazione alle altre posizioni processuali". Si tratta - reputa il Collegio - di una motivazione apparente che non consente di individuare l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. La sentenza dev'essere dunque sul punto annullata con rinvio per nuovo esame.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità, alla luce dei principi di diritto esposti supra, sub § 4.1.1. Le due sentenze di merito, premessa la ricostruzione del fatto in questa sede non censurabile, hanno argomentato in modo non illogico la sussistenza della condotta di compartecipazione tenuta dal ricorrente nel reato materialmente commesso dal complice [OSCURATO:PERSONA], dal quale egli condusse la persona interessata all'acquisto dello stupefacente così apportando un indubbio contributo causale, e le generiche censure svolte in ricorso, che non si confrontano con le ragioni addotte dai giudice del merito, non ne inficiano in alcun modo la tenuta. 6. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Va premesso che i reati di cui ai capi 2) e 30) sono stati contestati e ritenuti come unica condotta di cessione di stupefacenti diversi di lieve entità in omaggio al principio - che nessuno in processo ha censurato - giusta il quale in tema di sostanze stupefacenti, la cessione, nel medesimo contesto spazio temporale e senza un'apprezzabile soluzione di continuità, di diverse tipologie di stupefacente, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018, dep. 2019, Torre, Rv. 275075). E' pacifico, infatti, che in nessun caso è stata ritenuta la continuazione interna ai capi. La responsabilità del ricorrente è stata, dunque, correttamente affermata sul rilievo che, in quell'unica condotta delittuosa, egli ha fornito un contributo concorsuale penalmente rilevante (lo ammette lo stesso imputato, sia pur soltanto con riguardo alla cessione di una delle due tipologie di sostanze oggetto di contestazione in ciascun capo). Il diverso apporto di ciascun concorrente all'unico reato potrebbe semmai essere valutato sul piano sanzionatorio, ma sul punto non v'è doglianza. 6.1. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. E' ben vero che questa Corte ha affermato il principio giusta il quale, in tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270), ma analogo principio - reputa il Collegio - non può affermarsi per la circostanza attenuante prevista nella seconda parte della citata disposizione, che qui rileva, con riguardo ai delitti determinati da motivi di lucro. Ed invero, per questi la legge richiede - oltre all'accertamento della speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso - anche la speciale tenuità del lucro che l'agente ha agito per conseguire ovvero che ha comunque conseguito. Laddove si tratti di reiterazione di condotte criminose di spaccio di stupefacenti sorrette da medesimo disegno criminoso da parte di un soggetto che, sostanzialmente, vive dei profitti ricavati dal traffico illecito, reputa il Collegio che nella ricostruzione del movente del lucro e nel giudizio sulla sua speciale tenuità ben possano essere utilizzate, quali oggettivi dati di fatto che lo delineano, le plurime condotte concretamente attuate in un contenuto lasso temporale. La valutazione in questi termini effettuata dalla sentenza impugnata, dunque, si sottrae a censure e la conclusione circa l'impossibilità di ritenere che il movente delle singole azioni - l'imputato è stato condannato per i reati di cui ai capi 2), 25), 29), 30), 45), 52), commessi nell'arco di un mese - potesse considerarsi diretto a conseguire un lucro di speciale tenuità è corretta in diritto e non illogicamente motivata. 6.2. Il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), t.u.s., ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente, sicché non rileva più il diverso trattamento sanzionatorio quantificato in primo grado. La sentenza impugnata ha fissato la pena base per il più grave reato di cui al capo 45) in anni uno e mesi tre di reclusione e 1.830 euro di multa e l'ha aumentata per la recidiva di un terzo, vale a dire di mesi cinque di reclusione e 600 euro di multa, in misura dunque non superiore alla pena che, secondo quanto allegato in ricorso, era stata inflitta all'imputato per il reato già giudicato che ha fondato il riconoscimento della recidiva. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, per le medesime ragioni per cui sono stati disattesi gli analoghi motivi di ricorso proposti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] boria. 7.1. Quanto al primo motivo, anche i reati di cui ai capi 1) e 2) contestati al menzionato ricorrente sono stati qualificati e ritenuti quali unica condotta di cessione di stupefacenti diversi, integrativa di un solo reato di spaccio di lieve entità. Alla luce di quanto affermato supra, sub § 6 la responsabilità del ricorrente è stata, dunque, correttamente affermata avendo questi - come da lui stesso ammesso - fornito un contributo concorsuale penalmente rilevante quantomeno con riguardo alla cessione di una delle due tipologie di sostanze oggetto di contestazione in ciascun capo. Come si è detto, il diverso apporto di ciascun concorrente all'unico reato potrebbe semmai essere valutato sul piano sanzionatorio, ma sul punto neppure [OSCURATO:PERSONA] propone doglianze, 7.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato per le ragioni richiamate supra, sub § 6.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato ritenuto responsabile per plurime cessioni di sostanze stupefacenti - capi 1), 2), 25) e 44) - commessi nell'arco di circa tre settimane, sicché correttamente e non illogicamente si è escluso che il medesimo abbia agito per conseguire un lucro di speciale tenuità. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Illegittimamente ed illogicamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'accoglimento di uno dei tre motivi di appello - quello relativo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g) t.u.s., con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio - consentisse di ritenere assorbiti gli altri due motivi, articolati con riguardo alla richiesta riduzione della pena base ed al disconoscimento degli effetti della recidiva. Su queste ultime censure proposte col gravame di merito, dunque, si registra un'assoluta carenza di motivazione. 8.1. In particolare, con riguardo alla pena base determinata per il più grave reato di cui al capo 15), la Corte territoriale l'ha mantenuta nella stessa misura quantificata in primo grado, eliminando soltanto la porzione di pena ritenuta correlata alla circostanza aggravante esclusa. Trattandosi di pena che, soprattutto per quella detentiva, si discosta apprezzabilmente dal minimo edittale (anni uno e mesi sei di reclusione e 1.500 euro di multa), l'appellante aveva interesse a che il motivo di gravame fosse esaminato. Anche l'aumento per la continuazione, del resto, è stato mantenuto negli stessi termini già effettuati in primo grado. 8.2. Ancor più evidente è l'omessa motivazione sulla ritenuta recidiva reiterata. Trattandosi di recidiva facoltativa, è infatti richiesta al giudice una specifica valutazione (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); sebbene l'onere motivazionale possa essere adempiuto anche implicitamente, occorre tuttavia che si sia in concreto apprezzata l'eventuale sussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040), ciò di cui, nella specie, la sentenza non rende alcuna evidenza. 8.3. Come anche richiesto dal Procuratore generale, la sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.9. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 9.1. In forza di un risalente e consolidato orientamento che va qui certamente ribadito, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e il relativo giudizio, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivato, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Mazzanti, Rv. 191311). Né, secondo l'orientamento maggioritario condiviso dal Collegio, il giudice è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto e aa., Rv. 260136), sia per concedere che per negare il beneficio, senza che sia possibile muovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, trattandosi di prospettazione di merito che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611). 9.2. [OSCURATO:PERSONA] non contesta che le argomentazioni circa le cause ostative richiamate per relationem (la situazione di irregolarità sul territorio dello Stato, l'assenza di redditi di natura lecita) siano anche a lui riferibili e si limita ad una generica contestazione circa il fatto che si tratterebbe di condizioni "di marginalità", contestazione evidentemente inidonea ad escludere la logicità della prognosi sfavorevole effettuata, con doppia decisione conforme, dai giudici di merito. Che il periodo di custodia cautelare possa aver sortito effetto deterrente, poi, è contestazione evidentemente generica - perché non ancorata ad alcun concreto elemento di giudizio rispetto ad una rivisitazione critica delle condotte tenute e/o a concreti segni di resipiscenza - e che comunque attiene alla insindacabile valutazione di merito. 8.3. Queste argomentazioni valgono anche per [OSCURATO:PERSONA], che allega non essere stati valutati elementi che invece il primo giudice aveva preso in considerazione ritenendoli subvalenti ad altri di segno sfavorevole, ciò che, con l'appello - sul punto ritenuto generico - non era stato peraltro specificamente criticato. A fronte della contraria valutazione dei giudici di merito, non valgono, pertanto, i richiami all'incensuratezza ed alle condizioni di vita - dovendosi inoltre segnalare che che il primo giudice aveva anche richiamato la pendenza di un procedimento penale a carico dell'imputato per un fatto specifico - nonché al dedotto elemento della "giovane età", che rivela ictu ocu/i la manifesta infondatezza della doglianza, trattandosi di persona adulta venticinquenne all'epoca dei fatti. Quanto alla critica per cui, pur ritenendo generico l'appello sul punto, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto considerare che rientrava tra i suoi poteri officiosi quello di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., basti osservare come, secondo l'autorevole insegnamento della Sezioni unite di questa Corte, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può comunque dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376- 01). Questa condizione - reputa il Collegio - va intesa nel senso che deve trattarsi di una richiesta ammissibile che imponga un obbligo di motivazione rispetto a specifiche contestazioni mosse al motivato diniego opposto in primo grado, che nella specie la Corte territoriale ha implicitamente, ma chiaramente, mostrato di condividere. 10. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere rigettati con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il medesimo va condannato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche a quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza