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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 13941/2026

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d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in meritoalla qualificazione del reato nei termini di cui all’art. 648 cod. pen., e il secondo motivo diricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e/o di illogicità della motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono entrambi nonconsentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e conformiai principi di diritto enunciati in sede di legittimità, a tenore dei quali, con specifico riferimentoal trattamento sanzionatorio, è comunque preclusa alla cognizione di questa Corte unavalutazione di merito sulla congruità della pena, qualora la sua determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù,Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose.

Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen..considerato, inoltre, che il giudice di merito ha motivato correttamente senza incorrerein vizi di manifesta illogicità, avendo fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.) (si vedano, in particolare,pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riferimento all’accertamento del dolo di ricettazionee al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dallamancanza di segnali di resipiscenza e di sforzi risarcitori e conciliativi);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in meritoalla qualificazione del reato nei termini di cui all’art. 648 cod. pen., e il secondo motivo diricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e/o di illogicità della motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono entrambi nonconsentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e conformiai principi di diritto enunciati in sede di legittimità, a tenore dei quali, con specifico riferimentoal trattamento sanzionatorio, è comunque preclusa alla cognizione di questa Corte unavalutazione di merito sulla congruità della pena, qualora la sua determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù,Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen..considerato, inoltre, che il giudice di merito ha motivato correttamente senza incorrerein vizi di manifesta illogicità, avendo fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.) (si vedano, in particolare,pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riferimento all’accertamento del dolo di ricettazionee al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dallamancanza di segnali di resipiscenza e di sforzi risarcitori e conciliativi);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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