CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2018
Cassazione n. 19029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 143/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].A.P. – [OSCURATO:PERSONA] - CONSORZIO , con sede in Taranto, alla via Metaponto n. 52, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]Amico , rappre sentat o e difes o , giusta procuraspeciale allegata in calce a l ric orso , da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, con indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. - r icorrent e - contro SANACS.P.A. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 239, in persona dei commissari straordinari Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto, n. cron. 11 733 /20 18 , del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatoil giorno 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Sanac s.p.a. ammise al passivo di detta procedura il credito vantato da GR.A.P. - [OSCURATO:PERSONA] - Consorzio per l'importo domandato di € 221.855,88, con collocazione chirografaria invece che in prededuzione come richiesto. 2. Con decreto del 21 novembre 2018, il Tribunale di Milano, a seguito dell'opposizione proposta, ex art. 98 l.fall., dal menzionato creditore, disattese la richiesta di remissione della causa al collegio per la relativa discussione orale e negò, nel merito, il riconoscimento della prededuzione invocata ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004), atteso che la Sanac s.p.a. in amministrazione straordinaria non era stata individuata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale impresa di interesse strategico nazionale. Né, ai fini dell’applicazione, in suo favore, di detta prededuzione, giusta il comma 3 della citata disposizione,potevano assumere rilievo : i ) il fatto che la stessa fosse società del gruppo ILVA, posta in amministrazione straordinaria, e che ILVA fosse impresa che gestiva uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del d.l. n. 207 del 2012; ii) la circostanza chela prestazione resa fosse necessaria allo stabilimento di ILVA. 3. Per la cassazione del decretosuddetto ha proposto ricorso GR.A.P. - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, Sanac s.p.a. in amministrazione straordinaria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione (art. 360, coma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e dell’art. 135, comma 4, c.p.c.», ascrive al tribunale di avere erroneamente negato, alla parte opponente, di poter discutere la causa innanzi al collegio, cui spettava la decisione, dovendosi intendere il disposto dell'art. 99, comma 3, l.fall. come limitato all'attività di trattazione eventualmente necessaria prima dell'udienza finale di comparizione davanti all'organo chiamato a decidere della controversia. 1.1. La corrispondente doglianza è inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. 1.2. Invero, la trattazione di tutti i procedimenti di impugnazione di cui all’art. 98 l.fall. può avvenire, giusta il successivo art. 99, davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione è possibile - secondo l ’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ( cfr . Cass. 12116 del 2016, richiamata, in motivazione, nella successiva Cass. n. 16304 del 2021, pronunciata in fattispecie assolutamente analoga a quella odierna: Nello stesso senso, si vedano anche le più recenti Cass. n. 31719 del 2021 e Cass.nn. 4376, 4392 e 4553 del 2022), senza che l’odierna doglianza offra significativi elementi per modificarla- anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza l’assegnazione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., puramente eventuale e facoltativa. 1.2.1. Non trovano applicazione, invece, le norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare che, come è noto, non s’identifica , sul punto , con l’appello (cfr. Cass. n. 17421del 2020); 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, - recante «Violazione ed errata applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 25 L.F.»- che contesta al tribunale di aver ritenuto valida la procura ad litemconferita ai difensori dell’opposta malgrado provenisse solo da due dei nominati commissari straordinari, senza considerare che la stessa non era stata accompagnata dalla corrispondente delibera autorizzativa della costituzione in giudizio, da adottarsi a maggioranza, né dal provvedimento autorizzativo del giudice delegato. 2.1. Invero, al cospetto di un'opposizione volta a veder riconoscere la prededuzione negata dal giudice delegato e disattesa non sulla base di un'eccezione di parte della procedura, la critica circa la regolarità della costituzione in giudizio di quest'ultima varrebbe, al più, a contestare la condanna alla refusione delle spese in favore della controparte non regolarmente costituita. 2.2.1. Profilo, questo, che, tuttavia, non è stato investito da alcuna censura, dovendosi, di conseguenza, escludere che l’odierno ricorrente abbia alcun interesse a discutere della regolarità della costituzione avversaria innanzi al tribunale, in quanto dall'accoglimento delle proprie tesi non trarrebbe comunque alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. la già citata Cass. n. 16304 del 2021). 2.2.2. Resta solo da dire, in via assolutamente dirimente, che il collegio dell'opposizione ha correttamente constatato («La procedura resistente, ritualmente costituitasi nel procedimento in esame…»:cfr. pag. 2 del decreto impugnato) la validità della procura alle liti conferita ai difensori della Sanac s.p.a. in amministrazione straordinaria, giacché la rappresentanza della stessa, anche in giudizio, richiede il coinvolgimento di solo due commissari, in ossequio al disposto dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 270/1999. 2.2.3. Non sono necessarie, invece, la produzione in giudizio della delibera dei commissari, non prevista dalla norma appena richiamata in ragione del fatto che tale atto è privo di valenza esterna, né l'autorizzazione del giudice delegato, posto che l'art. 25 l.fall. non trova applicazione al caso di specie. 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Nullità del decreto impugnato per violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) determinata dall’errata interpretazione dell’art. 3, comma 1-ter e comma 3, del del d.l. n. 347/2003, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.», assume, esclusivamente, che «La prededucibilità del credito del ricorrente è stata dal Tribunale esclusa mediante il ricorso ad un formalismo dogmatico e preconcetto, che si esprime e si condensa in apodittiche affermazioni di principio, assolutamente astratte e sconnesse dalla res in judicio deducta e logicamente inidonee ad assumere dignità di motivazione». 3.1. Una siffattadoglianza -pure volendosene sottacere gli evidenti profili di assoluta genericità -si rivela comunque infondata. 3.1.1. Questa Corte, infatti, ha già chiarito, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna, che l'art. 3, comma 1-terdel d.l. n. 347 del 2003, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, « prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.P.C.M. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv.,con modif., dalla legge n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anche alla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pur ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice (Cass. 4341/2020). Rileva, dunque, la diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto gerente un'impresa individuata come di interesse nazionale, mentre non sono decisivi l'esistenza di un rapporto di gruppo con un'impresa individuata come d'interesse nazionale (nel caso di specie neppure dedotto) o l'indiretto vantaggio che una simile impresa possa eventualmente ricevere»(cfr. Cass. n. 16304 del 2021 ). 3.1.2. N é soccorre, come sollecitato , da ultimo , in memoria, il diverso precedente riversato in Cass. n. 21156del 2022 (che attiene, selettivamente, al rapporto tra prestazioni necessarie alla continuità produttiva e definizione del ciclo produttivo essenziale in ILVA) e ciò senza contraddizione -aggiunge il Collegio – a quanto statuito da Cass. n. 211 51 del 2022 (istitutiva di un legame tra autotrasporto e situazione produttiva ancora dell’ILVA in quanto tale); nessuna di tali fattispecie ricorre nella vicenda, in cui le prestazioni risultano erogate a SANAC s.p.a. , società del gruppo ILVA e che però n on gestiva uno stabilimento industriale definito con d.P.C.M. exart. 1 del d.l. n. 207 del 2012 di interesse strategico nazionale, punto della decisione non attinto da specifica censura e comunque non assoggettabile ad interpretazione antitestuale, posto il contesto della norma di palese eccezione alla par condicio creditorumin cui il requisito oggettivo è inserito; 3.2.Va osservato, infine , che nemmeno è stata specificamente censurata altra ratio decidendi del decreto oggi impugnato , ove il tribunale ha negato che l’estensione delle norme sull’amministrazione straordinaria, come voluto dall’art.3, co mma 3 , ult imo periodo del d.l. n. 347 del 2003, potessero avere un significato diverso daquello processuale e d organizzativo della procedura . 4. Il ricorso, dunque, va respinto, potendosi interamente compensare le spese di questo giudizio di legittimità, posto che l’indirizzo giurisprudenziale che ha giustificato il rigetto del suo terzo motivo si è formato solo dopo la sua proposizione. 4.1. Deve darsi atto, da ultimo,- in asse nza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del consorzio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corterigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].A.P. - [OSCURATO:PERSONA] -Consorzio e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del consorzio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello