CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 19. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 24 della Corte di appello di Napoli, depositata il 10. 1.2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15. 12. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 24 del 10. 1. 2017 la Corte di appello di Napoli rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 1.200,00 a titolo di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 14555/2017. Numero registro generale 14555/2017 Numero sezionale 2720/2021 provvigione per l’attività di mediazione da lui svolta per la conclusione, in data Numero di raccolta generale 19866/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 25. 1. 2006, di un contratto preliminare di locazione di un capannone industriale, nonché la sua richiesta di condanna del Nevola al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subiti per essere stato indagato per la ricettazione dell’assegno consegnatogli in sede di stipula del suddetto preliminare, per il quale il convenuto aveva presentato falsa denunzia di smarrimento, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Avellino che, a seguito di patteggiamento, aveva condannato per tale fatto il Nevola per il reato di calunnia. A sostegno della conclusione accolta la Corte napoletana affermò l’insussistenza del diritto dell’appellante alla provvigione per non avere questi provato la sua iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari, risultando inidonea a tal fine la produzione del tesserino di mediatore, rilasciato nel 1999, e che l’ulteriore motivo di gravame, che aveva denunziato il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in ordine alla sua domanda di risarcimento dei danni, era inammissibile, avendo il Tribunale esaminato e deciso su tale domanda, rigettandola, reputando che l’attore avesse dolosamente negoziato l’assegno, titolo che non era a lui destinato ed era stato rilasciato in bianco, al fine di conseguire il pagamento di un credito che non gli competeva. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 15. 6. 2017, ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 2 legge n. 39 del 1989, come modificato dall’art. 18 legge n. 57 del 2001, dell’art. 11 disp. legge in generale, dell’art. 2729 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di pagamento della provvigione in ragione della inidoneità della prova offerta circa l’iscrizione dell’attore nell’albo dei mediatori immobiliari, reputando a tal fine insufficiente, con motivazione astrusa e non pertinente, mediante richiamo alla legge n. 57 del 2001, la copia del tesserino rilasciato dalla Camera di commercio che attestava la sua iscrizione all’albo, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 14555/2017. Numero registro generale 14555/2017 Numero sezionale 2720/2021 ed omettendo di considerare che nella copia del contratto preliminare di Numero di raccolta generale 19866/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 locazione prodotta in giudizio veniva dato atto di tale iscrizione in capo al [OSCURATO:PERSONA] e venivano indicati il numero e la data della stessa. Il mezzo è fondato. La Corte di appello ha ritenuto non sufficiente la prova della iscrizione dell’appellante nell’albo dei mediatori immobiliari rilevando che l’iscrizione nel registro delle imprese risultava effettuata per la categoria dei mediatori finanziari e non dei mediatori immobiliari e che il tesserino di mediatore, essendo stato rilasciato nel 1999, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 57 del 2001, non provava che il [OSCURATO:PERSONA] possedesse, al tempo dell’affare, i requisiti normativi richiesti per l’esercizio professionale dell’attività di mediazione immobiliare. Tanto precisato, il motivo merita accoglimento in quanto, come dedotto nel ricorso, il richiamo fatto dal giudice territoriale alle modifiche introdotte dalla legge n. 57 del 2001, art. 18, in ordine ai nuovi requisiti culturali e personali richiesti per l’iscrizione all’albo dei mediatori, al fine di escludere vigenza ed idoneità probatoria al tesserino di mediatore rilasciato alla parte nel 1999, non risulta pertinente, tenuto conto che l’art. 6 legge n. 39 del 1989 presuppone esclusivamente, al fine del sorgere del diritto del mediatore alla provvigione, l’iscrizione all’albo, condizione la cui sussistenza deve ritenersi pertanto sufficiente, tale cioè da non autorizzare un controllo in ordine all’effettivo possesso da parte dell’interessato dei requisiti richiesti dalla legge, che compete agli enti amministrativi preposti alla tenuta dei ruoli. Sotto altro profilo la decisione impugnata è censurabile laddove non ha considerato, ai fini della suddetta prova, il contratto preliminare di locazione, alla cui stipulazione la parte riconduceva il sorgere del proprio diritto alla provvigione, in cui si dava atto che il [OSCURATO:PERSONA] era iscritto al ruolo degli agenti immobiliari e si indicava il numero e la data della iscrizione, documento che risulta prodotto nel giudizio di primo grado ed espressamente richiamato, per questa parte, nell’atto di citazione. La mancata considerazione di tale documento non si conforma all’orientamento di questa Corte, secondo cui l'onere della prova dell'iscrizione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 14555/2017. Numero registro generale 14555/2017 Numero sezionale 2720/2021 nell'albo dei mediatori, previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, che grava Numero di raccolta generale 19866/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 sul soggetto che vanta il diritto alla provvigione, può essere assolto non solo mediante prova diretta ma anche mediante la prova per testimoni o per presunzioni ( Cass. n. 11539 del 2013 ). In particolare, si è precisato che la prova per presunzione può consistere nell'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio ( Cass. n. 20556 del 2021; Cass. n. 26292 del 2007 ). Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 24 Cost., e degli artt. 101, comma 2, 345, commi 2 e 3, e 183, commi 4 e 8, cod. proc. civ., assumendo che il tema del possesso da parte dell’attore dei requisiti introdotti dalla legge n. 57 del 2001 era questione del tutto nuova, sollevata d’ufficio dal giudice di appello, su cui questi avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio delle parti. Il mezzo va dichiarato assorbito, investendo lo stesso capo della decisione impugnato con il motivo precedente. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 132, comma 2 e 4 , e 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile il motivo di appello che lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di risarcimento dei danni. Si sostiene, in particolare, che la motivazione data sul punto dalla Corte di appello, che ha rilevato che il giudice di primo grado si era pronunciato sulla domanda, è errata, in quanto il Tribunale si era pronunciato, rigettandola, non già sulla domanda di risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito della condotta del Nevola, che aveva falsamente denunziato lo smarrimento dell’assegno a lui consegnato, per il quale fatto egli era stato indagato per il reato di ricettazione e il Nevola successivamente condannato con sentenza di patteggiamento per il reato di calunnia, domanda che era stata proposta in giudizio, bensì sulla quella affatto diversa, in realtà mai avanzata dall’istante, di ristoro dei danni da questi sopportati a causa della mancata riscossione dell’assegno, sicché la Corte avrebbe dovuto rilevare e ritenere fondata la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo è fondato.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 14555/2017 R.G. N. 14555/2017. Numero sezionale 2720/2021 Numero di raccolta generale 19866/2022 Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, da un lato, che la domanda Data pubblicazione 20/06/2022 avanzata da [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto il risarcimento dei danni causati della condotta della controparte come sopra descritta, e, dall’altro, che il Tribunale si era pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni “ subiti a causa della mancata riscossione dell’assegno “, rigettandola per avere l’attore dolosamente compilato l’assegno a lui non destinato e rilasciato in bianco, al fine di conseguire una provvigione che non gli competeva. Questo disallineamento o non corrispondenza tra domanda avanzata nell’atto di citazione e la statuizione di rigetto della sentenza di primo grado risulta denunziata dal motivo di appello, con l’effetto che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la censura e non limitarsi a dichiararla inammissibile sulla base del rilievo che il Tribunale si era comunque espresso sulla domanda di risarcimento dei danni e l’appellante non aveva censurato la relativa motivazione. Il quarto motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla sentenza di condanna del Nevola per il reato di calunnia in danno dell’attore, che avrebbe dovuto essere valutato nello scrutinare la domanda risarcitoria riproposta in sede di gravame. Anche questo motivo è fondato, correlandosi all’erronea interpretazione e valutazione da parte della Corte distrettuale delle censure sollevate dall’appellante già oggetto di esame nel precedente motivo. In conclusione, sono accolti il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 14555/2017 R.G. N. 14555/2017. Numero sezionale 2720/2021 Numero di raccolta generale 19866/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D '