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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06552/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11809/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo [OSCURATO:PERSONA]' & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO BARI n. 2225/2017 pubblicata il 10/10/2017, R.G. n. 2139/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal utem_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

"(o Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi in liquidazione, assunta con patto di prova da [OSCURATO:SOCIETA]. (in conseguenza della ripartizione del portafoglio clienti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con distribuzione dei dipendenti presso varie società assicuratrici ) e contestualmente destinata alla sede di Bari, ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole in data 18.7.2003 da [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo: a) il mancato superamento del periodo di comporto, non ancora scaduto al momento del recesso datoriale; ciò in quanto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. , poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., vi era stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. che imponeva di prendere in considerazione al fine della determinazione del periodo di comporto la effettiva anzianità di servizio della dipendente; b) il contenuto generico del patto di prova, c) la mancata indicazione dei motivi del trasferimento, come richiesto dalla lavoratrice;

2. il Giudice di primo grado ha respinto la domanda;

3. la statuizione di rigetto è stata riformata dalla Corte di appello di Bari che ha dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione della Conte nel posto di lavoro ed alla indennità risarcitoria;

3.1. il giudice di appello, esclusa la configurabilità di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., sia alla luce della disciplina applicabile dettata dalla legge n. 39/1977 sia per difetto dell'autonomia funzionale del compendio "trasferito" alla società [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto nullo, per genericità di contenuto, il patto di prova stipulato al momento dell'assunzione della Conte; in conseguenza, configurandosi il rapporto di lavoro ab origine come a tempo indeterminato, il periodo di comporto come da previsione collettiva doveva essere calcolato su un periodo maggiore il quale non era ancora scaduto al momento dell'intimazione del recesso datoriale;4.

Per la cassazione della decisione lem- propone k ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che Ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA].

1. con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ., dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 14 disp. prel.cod. civ. sostenendo che in base all'art. 2096 cod. civ. si richiedeva la forma scritta solo per la stipulazione del patto di prova ma non anche per la individuazione delle mansioni di assegnazione, ben potendo la valutazione del datore di lavoro circa il superamento della prova fondarsi su caratteristiche personali del lavoratore del tutto neutrali rispetto all'espletamento delle mansioni;

2. con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1346 e 1362 cod. civ. (con riferimento alla lettera di assunzione della resistente e all'art. 88 c.c.n.l. dipendenti [OSCURATO:PERSONA]), nonché dell'art. 2096 cod. civ.; sostiene che il patto di prova aveva un contenuto specifico in quanto le mansioni di assegnazione erano identificate per relationem mediante il riferimento all'area professionale (area professionale C) ), al livello retributivo ( 3 0) ed alla classe (1") della scala classificatoria collettiva;

3. con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 1346, 1366 e 1375 cod. civ., e comunque dell'art. 2727 cod. civ., nonché omesso esame di fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti; lamenta, in sintesi, la mancata considerazione della lettera di assunzione contenente un espresso riferimento alla lettera del 10.3.2003 del [OSCURATO:PERSONA] alla quale era allegata copia del curriculum della dipendente con la specifica indicazione delle mansioni polivalenti di addetta amministrativa svolte dalla Conte presso la [OSCURATO:PERSONA];tanto, in base alle regole di esperienza, avrebbe consentito alla Conte di desumere le mansioni oggetto del patto di prova, riferibili a quelle in precedenza svolte come del resto rappresentato nel colloquio avuto dalla Conte con esponente della società [OSCURATO:SOCIETA];

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1368 cod. civ., dolendosi in particolare che il giudice di appello, nell'interpretare il patto di prova, non avesse tenuto conto del tenore letterale delle espressioni usate e del criterio di cui all'art. 1367 cod,. civ. per cui, nel dubbio, le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché quello in cui non ne avrebbero avuto nessuno;

5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 6 r.d. n. 1825/1924 conv. in legge n. 562/1926 e dell'art. 43 c.c.n.l. 1999; sostiene che una volta accertata la validità ed efficacia del patto di prova il licenziamento non avrebbe dovuto essere annullato per violazione dell'art. 2096 cod.civ.;.

Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]

6. con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA] deduce a deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in relazione al d.l. n. 576/1978 e alla legge n. 295/1978, censurando in sintesi la sentenza impugnata per avere escluso, che nel "passaggio" da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. fosse configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ;

6. con il secondo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente ripropone il terzo motivo di ricorso in appello, ritenuto assorbito dalla Corte di merito, con il quale era dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento allegato all'accordo collettivo del 26 luglio 1999 in relazione all'art. 112 cod. proc.civ.; in sede di gravame parte ricorrente aveva infatti sostenuto che la individuazione della sede di destinazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe dovuto avvenire in conformità del criterio di correttezza e buona fede, con onere per la società di dimostrare le esigenze aziendali che giustificavano il trasferimento dalla sede di Palermo (ove la Conte prestava la propria attività alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a quella di Bari; Esame dei motivi di ricorso principale.

7. i primi quattro motivi di ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati:

7.1. la sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2096 cod. civ. si interpreta nel senso che il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sul punto sufficientemente chiaro e preciso - anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi; la relativa mancanza costituisce infatti motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass. n. 9597/2017, Cass. n.21698/2006, Cass. n. 3455/2006); tali arresti, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc civ., rendono priva di pregio la tesi della società ricorrente circa il carattere "neutro" della specificazione delle mansioni di adibizione, la quale, viceversa, risulta del tutto funzionale alla garanzia, per entrambe le parti, di un corretto espletamento della prova ed alla verifica, frutto necessariamente di un giudizio ex post, della conformità a correttezza e buona fede dell'eventuale recesso di una dalle parti intimato per mancato superamento della prova;7.2. il giudice di appello, sulla base di accertamento di fatto ad esso istituzionalmente riservato, ha affermato la inidoneità delle indicazioni contenute nel patto di prova a consentire la identificazione delle mansioni di adibizione; tale accertamento non risulta validamente incrinato dalle deduzioni articolate con il secondo motivo di ricorso le quali danno per scontato un presupposto, che si asserisce avrebbe dovuto orientare nella individuazione delle mansioni di adibizione - vale a dire che la Conte sarebbe stata assegnata necessariamente a mansioni impiegatizie quali quelle già svolte presso la originaria datrice di lavoro- presupposto che invece è rimasto indimostrato; la Corte di merito si è specificamente confrontata con la declaratoria relativa all'[OSCURATO:PERSONA] "C" e con il livello retributivo (3") attribuito, i quali, come evidenziato dal giudice di seconde cure, proprio in quanto riferiti ad una molteplicità di profili professionali, non consentivano la specifica individuazione delle mansioni di adibizioni in relazione alle quali sarebbe dovuta avvenire la prova; né, come pretende parte ricorrente, la concreta individuazione delle mansioni di adibizione sarebbe stata comunque ricavabile aliunde; ciò sia perché tale possibilità deve escludersi in linea di principio in quanto in contrasto con la esigenza di chiarezza e precisione a presidio della quale è posta la previsione della forma scritta del patto di prova sia perché, in concreto, le deduzioni sviluppate con il terzo motivo si sostanziano nella richiesta di un diverso apprezzamento nel merito della valutazione della Corte, sulla base di una serie di circostanze che - si prospetta- avrebbero dovuto orientare nella interpretazione del documento contrattuale, circostanze peraltro non veicolate attraverso la corretta deduzione del vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e già prima facie prive di decisività, vale a dire dell'attitudine a determinate un diverso esito della lite a diversa soluzione della lite ( tale ad esempio il riferimento alla nota del liquidatore); infine, la modalità di deduzione della violazione del criteri ermeneutici non è conforme all'insegnamento di questa Corte sostanziandosi in una lettura del documento contrattuale meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla sentenza impugnata intrinsecamente inidonea ad inficiare l'approdo interpretativo del giudice di merito (Cass. n. 19044/2010, 15604/2007. 4178/2007);

8. il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto non formula una critica diretta alla sentenza impugnata ma investe le conseguenze giuridiche connesse all'accertamento della validità del patto di prova, validità da ritenersi esclusa alla luce delle ragioni di rigetto dei motivi precedenti; Esame dei motivi di ricorso incidentale

9. l'esame del primo motivo di ricorso principale assorbe la necessità di esame del primo motivo di ricorso incidentale condizionato;

10. il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (Cass. n. 19442/2022, Cass. n. 23558/2014);

11. atteso l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e de1 142-ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove ovuto, previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez.

Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo di ricorso incidentale ed inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale .

Compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del/ ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11809/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo [OSCURATO:PERSONA]' & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO BARI n. 2225/2017 pubblicata il 10/10/2017, R.G. n. 2139/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal utem_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. "(o Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi in liquidazione, assunta con patto di prova da [OSCURATO:SOCIETA]. (in conseguenza della ripartizione del portafoglio clienti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con distribuzione dei dipendenti presso varie società assicuratrici ) e contestualmente destinata alla sede di Bari, ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole in data 18.7.2003 da [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo: a) il mancato superamento del periodo di comporto, non ancora scaduto al momento del recesso datoriale; ciò in quanto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. , poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., vi era stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. che imponeva di prendere in considerazione al fine della determinazione del periodo di comporto la effettiva anzianità di servizio della dipendente; b) il contenuto generico del patto di prova, c) la mancata indicazione dei motivi del trasferimento, come richiesto dalla lavoratrice; 2. il Giudice di primo grado ha respinto la domanda; 3. la statuizione di rigetto è stata riformata dalla Corte di appello di Bari che ha dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione della Conte nel posto di lavoro ed alla indennità risarcitoria; 3.1. il giudice di appello, esclusa la configurabilità di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., sia alla luce della disciplina applicabile dettata dalla legge n. 39/1977 sia per difetto dell'autonomia funzionale del compendio "trasferito" alla società [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto nullo, per genericità di contenuto, il patto di prova stipulato al momento dell'assunzione della Conte; in conseguenza, configurandosi il rapporto di lavoro ab origine come a tempo indeterminato, il periodo di comporto come da previsione collettiva doveva essere calcolato su un periodo maggiore il quale non era ancora scaduto al momento dell'intimazione del recesso datoriale;4. Per la cassazione della decisione lem- propone k ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che Ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA]. 1. con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ., dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 14 disp. prel.cod. civ. sostenendo che in base all'art. 2096 cod. civ. si richiedeva la forma scritta solo per la stipulazione del patto di prova ma non anche per la individuazione delle mansioni di assegnazione, ben potendo la valutazione del datore di lavoro circa il superamento della prova fondarsi su caratteristiche personali del lavoratore del tutto neutrali rispetto all'espletamento delle mansioni; 2. con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1346 e 1362 cod. civ. (con riferimento alla lettera di assunzione della resistente e all'art. 88 c.c.n.l. dipendenti [OSCURATO:PERSONA]), nonché dell'art. 2096 cod. civ.; sostiene che il patto di prova aveva un contenuto specifico in quanto le mansioni di assegnazione erano identificate per relationem mediante il riferimento all'area professionale (area professionale C) ), al livello retributivo ( 3 0) ed alla classe (1") della scala classificatoria collettiva; 3. con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 1346, 1366 e 1375 cod. civ., e comunque dell'art. 2727 cod. civ., nonché omesso esame di fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti; lamenta, in sintesi, la mancata considerazione della lettera di assunzione contenente un espresso riferimento alla lettera del 10.3.2003 del [OSCURATO:PERSONA] alla quale era allegata copia del curriculum della dipendente con la specifica indicazione delle mansioni polivalenti di addetta amministrativa svolte dalla Conte presso la [OSCURATO:PERSONA];tanto, in base alle regole di esperienza, avrebbe consentito alla Conte di desumere le mansioni oggetto del patto di prova, riferibili a quelle in precedenza svolte come del resto rappresentato nel colloquio avuto dalla Conte con esponente della società [OSCURATO:SOCIETA]; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1368 cod. civ., dolendosi in particolare che il giudice di appello, nell'interpretare il patto di prova, non avesse tenuto conto del tenore letterale delle espressioni usate e del criterio di cui all'art. 1367 cod,. civ. per cui, nel dubbio, le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché quello in cui non ne avrebbero avuto nessuno; 5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 6 r.d. n. 1825/1924 conv. in legge n. 562/1926 e dell'art. 43 c.c.n.l. 1999; sostiene che una volta accertata la validità ed efficacia del patto di prova il licenziamento non avrebbe dovuto essere annullato per violazione dell'art. 2096 cod.civ.;. Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 6. con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA] deduce a deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in relazione al d.l. n. 576/1978 e alla legge n. 295/1978, censurando in sintesi la sentenza impugnata per avere escluso, che nel "passaggio" da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. fosse configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ; 6. con il secondo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente ripropone il terzo motivo di ricorso in appello, ritenuto assorbito dalla Corte di merito, con il quale era dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento allegato all'accordo collettivo del 26 luglio 1999 in relazione all'art. 112 cod. proc.civ.; in sede di gravame parte ricorrente aveva infatti sostenuto che la individuazione della sede di destinazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe dovuto avvenire in conformità del criterio di correttezza e buona fede, con onere per la società di dimostrare le esigenze aziendali che giustificavano il trasferimento dalla sede di Palermo (ove la Conte prestava la propria attività alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a quella di Bari; Esame dei motivi di ricorso principale. 7. i primi quattro motivi di ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati: 7.1. la sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2096 cod. civ. si interpreta nel senso che il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sul punto sufficientemente chiaro e preciso - anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi; la relativa mancanza costituisce infatti motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass. n. 9597/2017, Cass. n.21698/2006, Cass. n. 3455/2006); tali arresti, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc civ., rendono priva di pregio la tesi della società ricorrente circa il carattere "neutro" della specificazione delle mansioni di adibizione, la quale, viceversa, risulta del tutto funzionale alla garanzia, per entrambe le parti, di un corretto espletamento della prova ed alla verifica, frutto necessariamente di un giudizio ex post, della conformità a correttezza e buona fede dell'eventuale recesso di una dalle parti intimato per mancato superamento della prova;7.2. il giudice di appello, sulla base di accertamento di fatto ad esso istituzionalmente riservato, ha affermato la inidoneità delle indicazioni contenute nel patto di prova a consentire la identificazione delle mansioni di adibizione; tale accertamento non risulta validamente incrinato dalle deduzioni articolate con il secondo motivo di ricorso le quali danno per scontato un presupposto, che si asserisce avrebbe dovuto orientare nella individuazione delle mansioni di adibizione - vale a dire che la Conte sarebbe stata assegnata necessariamente a mansioni impiegatizie quali quelle già svolte presso la originaria datrice di lavoro- presupposto che invece è rimasto indimostrato; la Corte di merito si è specificamente confrontata con la declaratoria relativa all'[OSCURATO:PERSONA] "C" e con il livello retributivo (3") attribuito, i quali, come evidenziato dal giudice di seconde cure, proprio in quanto riferiti ad una molteplicità di profili professionali, non consentivano la specifica individuazione delle mansioni di adibizioni in relazione alle quali sarebbe dovuta avvenire la prova; né, come pretende parte ricorrente, la concreta individuazione delle mansioni di adibizione sarebbe stata comunque ricavabile aliunde; ciò sia perché tale possibilità deve escludersi in linea di principio in quanto in contrasto con la esigenza di chiarezza e precisione a presidio della quale è posta la previsione della forma scritta del patto di prova sia perché, in concreto, le deduzioni sviluppate con il terzo motivo si sostanziano nella richiesta di un diverso apprezzamento nel merito della valutazione della Corte, sulla base di una serie di circostanze che - si prospetta- avrebbero dovuto orientare nella interpretazione del documento contrattuale, circostanze peraltro non veicolate attraverso la corretta deduzione del vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e già prima facie prive di decisività, vale a dire dell'attitudine a determinate un diverso esito della lite a diversa soluzione della lite ( tale ad esempio il riferimento alla nota del liquidatore); infine, la modalità di deduzione della violazione del criteri ermeneutici non è conforme all'insegnamento di questa Corte sostanziandosi in una lettura del documento contrattuale meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla sentenza impugnata intrinsecamente inidonea ad inficiare l'approdo interpretativo del giudice di merito (Cass. n. 19044/2010, 15604/2007. 4178/2007); 8. il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto non formula una critica diretta alla sentenza impugnata ma investe le conseguenze giuridiche connesse all'accertamento della validità del patto di prova, validità da ritenersi esclusa alla luce delle ragioni di rigetto dei motivi precedenti; Esame dei motivi di ricorso incidentale 9. l'esame del primo motivo di ricorso principale assorbe la necessità di esame del primo motivo di ricorso incidentale condizionato; 10. il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (Cass. n. 19442/2022, Cass. n. 23558/2014); 11. atteso l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate 12. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e de1 142-ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove ovuto, previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo di ricorso incidentale ed inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale . Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del/ ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo u
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