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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 27614/2025

Testo disponibile della fonte

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cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, con unico motivo di ricorso, ha denunciato la violazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 24 marzo 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Invero, la censura – che attinge l'ordinanza impugnata che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 novembre 2022, irrevocabile il 6 gennaio 2023 – è inammissibile perché è incoerente in rapporto al themadecidendum.

3. La revoca del beneficio concesso con la menzionata sentenza trova, infatti, sicuro fondamento nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163».

Cusenza è, invero, stato condannato a pena di giustizia condizionalmente sospesa con sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 novembre 2022, irrevocabile il 6 gennaio 2023.

Nel quinquennio dall'irrevocabilità di detta sentenza, segnatamente con sentenza del Tribunale di Trapani in data 4 aprile 2024, irrevocabile il 18 luglio 2024, Cusenza ha riportato una nuova condanna, per un delitto commesso il 23 aprile 2018 e, dunque, "anteriormente commesso" dovendosi considerare la data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.

Per il caso dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. è infatti principio pacifico cheil momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01) Si tratta - come correttamente indicato nel provvedimento impugnato - di ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen.

Tanto premesso, il motivo che invoca le Sez.

U Longo è manifestamente infondato, perché il principio ivi espresso - secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» - è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, con unico motivo di ricorso, ha denunciato la violazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. e il correlato vizio di motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 24 marzo 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Invero, la censura – che attinge l'ordinanza impugnata che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 novembre 2022, irrevocabile il 6 gennaio 2023 – è inammissibile perché è incoerente in rapporto al themadecidendum. 3. La revoca del beneficio concesso con la menzionata sentenza trova, infatti, sicuro fondamento nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163». Cusenza è, invero, stato condannato a pena di giustizia condizionalmente sospesa con sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 novembre 2022, irrevocabile il 6 gennaio 2023. Nel quinquennio dall'irrevocabilità di detta sentenza, segnatamente con sentenza del Tribunale di Trapani in data 4 aprile 2024, irrevocabile il 18 luglio 2024, Cusenza ha riportato una nuova condanna, per un delitto commesso il 23 aprile 2018 e, dunque, "anteriormente commesso" dovendosi considerare la data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio. Per il caso dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. è infatti principio pacifico cheil momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01) Si tratta - come correttamente indicato nel provvedimento impugnato - di ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. Tanto premesso, il motivo che invoca le Sez. U Longo è manifestamente infondato, perché il principio ivi espresso - secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» - è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente. 4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 27614/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris