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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46761/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 APRILE 1980 avverso la sentenza resa il 27 ottobre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese , e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione originariamente contestato in rubrica, previa riqualificazione del reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, per il quale Riccio aveva riportato condanna in primo grado, mantenendo fermo il trattamento sanzionatorio.

Si addebita all'imputato di avere con minaccia posto in essere atti idonei a costringere la persona offesa a consegnare una imprecisata somma di denaro, facendo riferimento ad un vecchio credito risalente agli anni '80 che il proprio genitore vantava nei confronti del genitore della persona offesa e che avrebbe recuperato in un modo o nell'altro. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata contestazione del reato per cui è stata condannato in- primo grado e violazione di quanto disposto dall'articolo 597 cod. proc.pen. per essere stato il fatto riqualificato in secondo grado con pregiudizio del diritto di difesa e delle indicazioni fornite dalla corte di Strasburgo in tema di correlazione tra sentenza ed accusa. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte in mancanza dei requisiti formali della querela avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale prima della riqualificazione. 2.3 vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova poiché entrambi i giudici di merito fondavano il loro convincimento su un dato processuale inesistente.

In particolare ritenevano erroneamente che il dichiarato della parte civile fossero scevro da contraddizioni e intrinsecamente attendibile. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare violazione del principio in dubio pro reo in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Ruffino ed all'esito del confronto avvenuto tra la parte civile e il teste [OSCURATO:PERSONA].

Di contro l'imputato è stato condannato in assenza di un minimo riscontro della sua colpevolezza nelle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché i motivi dedotti sono generici, in quanto non si confrontano con le motivazioni rese dalla corte, o manifestamente infondati perché denunziano vizi della motivazione e violazioni di legge che non trovano riscontro nella sentenza impugnata. 1.1 Il primo motivo con cui si denunzia la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato e la violazione del diritto di difesa è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato che la originaria contestazione del fatto era appunto quella di tentata estorsione e la derubricazione operata dal tribunale non preclude la possibilità per la corte di merito di pervenire ex officio ad una diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, purché ciò non comporti una reformatio in peius; a ciò si aggiunga che l'originaria contestazione indicava una fattispecie estorsiva e che pertanto l'imputato aveva potuto predisporre la sua difesa al riguardo.

La corte ha fornito in merito alla qualificazione giuridica una corretta motivazione, osservando che la condotta non poteva rientrare nell'ambito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l'impossibilità dell'imputato di fare ricorso al giudice per ottenere il soddisfacimento di una pretesa economica risalente ad oltre trent'anni prima e relativa ad un rapporto obbligatorio intercorrente tra soggetti diversi da lui stesso e dalla persona offesa.

A ciò si aggiunga che la corte ha spiegato come il diritto di credito posto a base della pretesa minacciosa dell'imputato fosse stato rimesso dal legittimo titolare e cioè dal padre dell'imputato e ne ha correttamente desunto l'inconducenza dei rilievi difensivi, tutti incentrati sulla diversa definizione giuridica operata in primo grado, che ha motivatamente ritenuto del tutto infondati. 1.2 Gli altri motivi dedotti dall'imputato attengono sostanzialmente a censure di merito, pur deducendo vizi della motivazione e travisamento della prova, e non possono essere oggetto di sindacato da parte di questa corte.

Va di contro evidenziato che la corte di appello ha correttamente ribadito il giudizio di colpevolezza dell'imputato, basandosi sulla efficacia intimidatoria dell'espressioni utilizzate dall'imputato per indurre la vittima ad onorare il vecchio debito del padre, che non sono state contestate in punto di fatto dalla difesa, secondo cui alle dette espressioni andrebbe tuttavia attribuito un diverso significato.

Come già anticipato, così facendo il ricorrente si confronta direttamente con la fonte di prova e deduce motivi che esulano dal sindacato di questa Corte 2.Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni e, tra queste, la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese sostenute nel grado che si ritiene congruo liquidare in euro 3510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Roma 24 novembre 2021 il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 APRILE 1980 avverso la sentenza resa il 27 ottobre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese , e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione originariamente contestato in rubrica, previa riqualificazione del reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, per il quale Riccio aveva riportato condanna in primo grado, mantenendo fermo il trattamento sanzionatorio. Si addebita all'imputato di avere con minaccia posto in essere atti idonei a costringere la persona offesa a consegnare una imprecisata somma di denaro, facendo riferimento ad un vecchio credito risalente agli anni '80 che il proprio genitore vantava nei confronti del genitore della persona offesa e che avrebbe recuperato in un modo o nell'altro. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata contestazione del reato per cui è stata condannato in- primo grado e violazione di quanto disposto dall'articolo 597 cod. proc.pen. per essere stato il fatto riqualificato in secondo grado con pregiudizio del diritto di difesa e delle indicazioni fornite dalla corte di Strasburgo in tema di correlazione tra sentenza ed accusa. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte in mancanza dei requisiti formali della querela avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale prima della riqualificazione. 2.3 vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova poiché entrambi i giudici di merito fondavano il loro convincimento su un dato processuale inesistente. In particolare ritenevano erroneamente che il dichiarato della parte civile fossero scevro da contraddizioni e intrinsecamente attendibile. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare violazione del principio in dubio pro reo in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Ruffino ed all'esito del confronto avvenuto tra la parte civile e il teste [OSCURATO:PERSONA]. Di contro l'imputato è stato condannato in assenza di un minimo riscontro della sua colpevolezza nelle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché i motivi dedotti sono generici, in quanto non si confrontano con le motivazioni rese dalla corte, o manifestamente infondati perché denunziano vizi della motivazione e violazioni di legge che non trovano riscontro nella sentenza impugnata. 1.1 Il primo motivo con cui si denunzia la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato e la violazione del diritto di difesa è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato che la originaria contestazione del fatto era appunto quella di tentata estorsione e la derubricazione operata dal tribunale non preclude la possibilità per la corte di merito di pervenire ex officio ad una diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, purché ciò non comporti una reformatio in peius; a ciò si aggiunga che l'originaria contestazione indicava una fattispecie estorsiva e che pertanto l'imputato aveva potuto predisporre la sua difesa al riguardo. La corte ha fornito in merito alla qualificazione giuridica una corretta motivazione, osservando che la condotta non poteva rientrare nell'ambito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l'impossibilità dell'imputato di fare ricorso al giudice per ottenere il soddisfacimento di una pretesa economica risalente ad oltre trent'anni prima e relativa ad un rapporto obbligatorio intercorrente tra soggetti diversi da lui stesso e dalla persona offesa. A ciò si aggiunga che la corte ha spiegato come il diritto di credito posto a base della pretesa minacciosa dell'imputato fosse stato rimesso dal legittimo titolare e cioè dal padre dell'imputato e ne ha correttamente desunto l'inconducenza dei rilievi difensivi, tutti incentrati sulla diversa definizione giuridica operata in primo grado, che ha motivatamente ritenuto del tutto infondati. 1.2 Gli altri motivi dedotti dall'imputato attengono sostanzialmente a censure di merito, pur deducendo vizi della motivazione e travisamento della prova, e non possono essere oggetto di sindacato da parte di questa corte. Va di contro evidenziato che la corte di appello ha correttamente ribadito il giudizio di colpevolezza dell'imputato, basandosi sulla efficacia intimidatoria dell'espressioni utilizzate dall'imputato per indurre la vittima ad onorare il vecchio debito del padre, che non sono state contestate in punto di fatto dalla difesa, secondo cui alle dette espressioni andrebbe tuttavia attribuito un diverso significato. Come già anticipato, così facendo il ricorrente si confronta direttamente con la fonte di prova e deduce motivi che esulano dal sindacato di questa Corte 2.Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni e, tra queste, la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese sostenute nel grado che si ritiene congruo liquidare in euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Roma 24 novembre 2021 il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 46761/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris