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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09523/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eus OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestata, è inammissibile sia perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., tra le tante, Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, altresì, come il motivo sia anche manifestamente infondato quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte d'Appello ha ridotto la pena inflittagli all'esito di una valutazione di congruità complessiva del trattamento sanzionatorio.

Per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si tratta, peraltro, anche di motivo inammissibile poiché attinenti a ragioni ricomprese nel concordato sulla pena siglato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed ammesso nei loro riguardi.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eus OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestata, è inammissibile sia perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, altresì, come il motivo sia anche manifestamente infondato quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte d'Appello ha ridotto la pena inflittagli all'esito di una valutazione di congruità complessiva del trattamento sanzionatorio. Per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si tratta, peraltro, anche di motivo inammissibile poiché attinenti a ragioni ricomprese nel concordato sulla pena siglato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed ammesso nei loro riguardi. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
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