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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12739/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28079-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 654/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7y) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso tre avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 per degli immobili di proprietà della contribuente situati nel comune di Roma; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio affermando che la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'illegittimità dei suddetti avvisi di accertamento sia ormai passata in giudicato mentre è fondato l'appello dell'Agenzia delle entrate relativo all'omessa notifica del provvedimento riguardante la nuova determinazione della rendita catastale per gli anni 2009, 2010 e 2011, effettuata a seguito di istanza della contribuente che ha proposto per gli immobili sopra indicati un adeguamento catastale con procedura Docfa, confermata dall'Ufficio entro 12 mesi, cosicché l'atto di modifica della rendita non andava notificato alla contribuente.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ossia il motivo d'appello proposto dall'Agenzia circa la violazione o falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ. e dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, ritenendolo precluso dalla formazione Ric. 2020 n. 28079 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- di un giudicato interno, in quanto l'inammissibilità dell'appello non può aver determinato il passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado che riguardano gli atti di notifica dei classamenti catastali, essendo state, queste ultime, oggetto di una specifica impugnazione da parte dell'Ufficio.

Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021).

In particolare, infatti, secondo questa Corte: in tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso (Cass. n. 23249 del 2021); qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza Ric. 2020 n. 28079 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (nella specie, in applicazione del principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto: Cass. n. 13625 del 2019).

Deve infatti rilevarsi che, per contestare tali circostanze fattuali affermate dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa riferimento a elementi fattuali e tecnici che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Il motivo di impugnazione pertanto difetta altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; nè la "qualitas" della questione legittima accertamenti nuovi in sede di Ric. 2020 n. 28079 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -4- legittimità (Cass. n. 8943 del 2021): nella specie, in particolare, e avuto oltretutto riguardo alla complessità in fatto della vicenda che avrebbe meritato ben altra ricostruzione della fattispecie concreta da parte del ricorrente, l'atto di appello, gli avvisi di accertamento e i nuovi classamenti catastali avrebbero dovuto essere trascritti nel ricorso nelle parti salienti, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame.

Dall'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione discende l'inammissibilità del ricorso; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 20

2. [OSCURATO:PERSONA] izian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28079-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 654/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7y) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso tre avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 per degli immobili di proprietà della contribuente situati nel comune di Roma; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio affermando che la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'illegittimità dei suddetti avvisi di accertamento sia ormai passata in giudicato mentre è fondato l'appello dell'Agenzia delle entrate relativo all'omessa notifica del provvedimento riguardante la nuova determinazione della rendita catastale per gli anni 2009, 2010 e 2011, effettuata a seguito di istanza della contribuente che ha proposto per gli immobili sopra indicati un adeguamento catastale con procedura Docfa, confermata dall'Ufficio entro 12 mesi, cosicché l'atto di modifica della rendita non andava notificato alla contribuente. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ossia il motivo d'appello proposto dall'Agenzia circa la violazione o falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ. e dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, ritenendolo precluso dalla formazione Ric. 2020 n. 28079 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- di un giudicato interno, in quanto l'inammissibilità dell'appello non può aver determinato il passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado che riguardano gli atti di notifica dei classamenti catastali, essendo state, queste ultime, oggetto di una specifica impugnazione da parte dell'Ufficio. Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021). In particolare, infatti, secondo questa Corte: in tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso (Cass. n. 23249 del 2021); qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza Ric. 2020 n. 28079 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (nella specie, in applicazione del principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto: Cass. n. 13625 del 2019). Deve infatti rilevarsi che, per contestare tali circostanze fattuali affermate dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa riferimento a elementi fattuali e tecnici che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020). Il motivo di impugnazione pertanto difetta altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; nè la "qualitas" della questione legittima accertamenti nuovi in sede di Ric. 2020 n. 28079 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- legittimità (Cass. n. 8943 del 2021): nella specie, in particolare, e avuto oltretutto riguardo alla complessità in fatto della vicenda che avrebbe meritato ben altra ricostruzione della fattispecie concreta da parte del ricorrente, l'atto di appello, gli avvisi di accertamento e i nuovi classamenti catastali avrebbero dovuto essere trascritti nel ricorso nelle parti salienti, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame. Dall'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione discende l'inammissibilità del ricorso; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 20 2. [OSCURATO:PERSONA] izian
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