CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10255/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. per avere, senza essere concorso nella falsità, fatto uso di un atto falso consistente in un inesistente provvedimento giurisdizionale; con l'impugnazione (nella quale risultano rubricati sia il vizio di violazione di legge che quello di motivazione manifestamente illogica) viene contestata la ricostruzione della sentenza impugnata che, a dire del ricorrente, avrebbe ritenutoti~n.., a carico di [OSCURATO:PERSONA], la condotta di concorso nella formazione dell'atto falso, a fronte di una contestazione limitata al suo uso; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; in tal senso vanno ricondotte quelle (sintetiche) censure con le quali è stato contestato che il documento di cui all'imputazione possa essere considerato falso, stante la sua inidoneità a «trarre in inganno chicchessia»; non diversamente deve ritenersi con riguardo alla censura secondo cui i giudici di merito avrebbero ascritto all'imputato di avere concorso nella formazione dell'atto falso, atteso che (pagg. 5 e 6) la sentenza chiarisce in termini ineccepibili che [OSCURATO:PERSONA] ha «utilizzato» l'atto falso e che lo stesso «presentava tutti i crismi dell'atto originale» e, dunque, era in grado, contrariamente a quanto reiteratamente sostenuto anche in questa sede di legittimità dal ricorrente, di ingannare i destinatari della relativa produzione; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa