CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06620/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natota GINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 234 legge fall., perché estinti per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio e confermandone nel resto la condanna per il delitti di cui agli artt. 223, comma 1, legge fall., in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), stessa legge; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il