CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 00063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VERONESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 10/05/2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal GIP presso (Ad Tribunale di Milano il 04/01/2021, di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nonché delle richieste avanzate ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frode e di autoriciclaggio - capo 6 - nonché dei reati ex art. 648 ter.1 cod. pen. di cui ai capi 2, 4, 5 e 7, ex art. 646 di cui al capo 7, ex art. 8 d.lgs. 74/2000 di cui al capo 8), disponeva il sequestro preventivo i.mpeditivo sui determinati beni (somma di denaro contante, orologi specificatamente indicati). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per violazione di legge sub specie di mancanza di motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità tra i reati contestati ed i beni indicati nell'atto d'impugnazione nonché del periculum in mora, riferendosi il tribunale alla "libera disponibilità della società e delle sue risorse finanziarie" come causa di aggravamento delle conseguenze del reato e di agevolazione alla commissione di ulteriori condotte delittuose nonché alla "prosecuzione dell'utilizzo della società per il raggiungimento di ulteriori scopi illeciti", con evidente riferimento ad un soggetto giuridico diverso dal Veronese. 3. Sussiste la denunciata inosservanza all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Delineato il quadro sulla gravità indiziaria (e, quindi, sul fumus), in relazione al requisito del periculum (pagg. 26 e segg.) il Tribunale ha rilevato "il pericolo che la libera disponibilità della società e delle sue risorse finanziarie aggravi le conseguenze del reato ed agevoli la commissione di altri reati è particolarmente intenso, essendo altamente probabile, da un lato, la prosecuzione dell'utilizzo della società per il raggiungimento di ulteriori scopi illeciti e, dall'altro, la realizzazione di altri spostamenti fraudolenti di danaro ed altre utilità". A fronte di tale delimitazione dell'oggetto del sequestro ("le società") i beni indicati in dispositivo (la somma di euro 8.750,00; gli orologi) non trovano alcun riscontro in motivazione, con la conseguenza che rispetto ad essi non è dato rilevare - come evidenziato dalla difesa - il vincolo di pertinenzialità con i reati dei quali il Veronese è incolpato, con vaglio positivo del fumus, non senza evidenziare incertezza circa le ipotesi delittuose di riferimento e assoluta genericità della disposizione - sempre in motivazione - di sequestro "ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dei beni mobili già sottoposti a sequestro probatorio". 5. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente L L jgi Agosti