CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30076/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 7 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, per assenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte d'appello ha individuato nelle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e nella sentenza irrevocabile a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., solidi elementi per la pronuncia di condanna). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso