CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia ha applicato ex artt. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato di furto in abitazione aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione ,non avendo il tribunale argomentato in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. nonché il vizio di violazione di legge, quanto alla determinazione della pena; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti e, dall'altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p., richiamando, tra l'altro, l'attività di indagine (verbali di arresto e sequestro, verbale di querela); -ritenuto che tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina); -ritenuto che più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. sia inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o, comunque, l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014), atteso che il giudice del patteggiannento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare conto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull'adeguatezza della pena. (arg. ex Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste esattamente indicate nella sentenza impugnata. - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n y Ila,..---7 , \ Ìuo/ \Pt& Stefm D E P O ITATA 2 !N [OSCURATO:PERSONA]