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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1984

Cassazione n. 41840/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1984 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessità anche nella forma putativa, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle ragioni dell'allontanamento, non essendo stata ritenuta credibile la giustificazione fornita dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per la questione relativa alla causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., che è stata correttamente esclusa per la gravità del fatto (distanza dell'allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni di ordine medico), quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 2.09.22 depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti e che risulta non rivestire neppure il carattere di memoria per la parte in cui ricopia il contenuto di una missiva dell'imputato, evidentemente priva di rilevanza in questa sede; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1984 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessità anche nella forma putativa, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle ragioni dell'allontanamento, non essendo stata ritenuta credibile la giustificazione fornita dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per la questione relativa alla causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., che è stata correttamente esclusa per la gravità del fatto (distanza dell'allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni di ordine medico), quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 2.09.22 depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti e che risulta non rivestire neppure il carattere di memoria per la parte in cui ricopia il contenuto di una missiva dell'imputato, evidentemente priva di rilevanza in questa sede; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 41840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris