CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di N. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]