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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 15556/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 325/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 6173/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 8 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di ripristino della pensione sospesa dall'Inps a causa del mancato invio della situazione reddituale. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha omesso di notificare il ricorso, provvedendo soltanto al suo deposito il 12 marzo 2021;

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza alcuna condanna alle spese in difetto di costituzione del contraddittorio e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] st. (dott. [OSCURATO:PERSONA] atti) [OSCURATO:PERSONA] og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 325/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 6173/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 8 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di ripristino della pensione sospesa dall'Inps a causa del mancato invio della situazione reddituale. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha omesso di notificare il ricorso, provvedendo soltanto al suo deposito il 12 marzo 2021; 2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza alcuna condanna alle spese in difetto di costituzione del contraddittorio e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] st. (dott. [OSCURATO:PERSONA] atti) [OSCURATO:PERSONA] og
Sentenza Cassazione n. 15556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris