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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33448/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147:\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accertamento sulla efficienza o inefficienza di un'arma - ma il principio presenta validità anche con riferimento alle munizioni - non è necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, purché lo corredi di congrua motivazione (Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982, Rv. 154009: nella specie, la Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano desunto la funzionalità dell'arma dalla perfetta lubrificazione, dall'acquisto fattone, dall'avere il percussore battuto quattro proiettili che non erano esplosi per inefficienza delle cartucce, ma non del percussore stesso; e ha stimato tali elementi idonei a integrare una motivazione congrua; in senso conforme Sez. 1, n. 5303 del 09/03/1988, Rv. 178281).

Così come è avvenuto nel caso di specie, in cui l'efficienza delle cartucce risulta affermata in base alla accertata presenza, a bordo in un'autovettura, di un soggetto armato di fronte alla abitazione dell'imputato prima della perquisizione che ha dato origine al presente procedimento e nel corso della quale sono state anche rinvenute le chiavi dell'automobile in questione; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorrente pur lamentando il vizio di motivazione in realtà sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (e, per l'effetto, dei motivi aggiunti a norma dell'art. 585, comma 4, del codice di rito), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147:\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accertamento sulla efficienza o inefficienza di un'arma - ma il principio presenta validità anche con riferimento alle munizioni - non è necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, purché lo corredi di congrua motivazione (Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982, Rv. 154009: nella specie, la Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano desunto la funzionalità dell'arma dalla perfetta lubrificazione, dall'acquisto fattone, dall'avere il percussore battuto quattro proiettili che non erano esplosi per inefficienza delle cartucce, ma non del percussore stesso; e ha stimato tali elementi idonei a integrare una motivazione congrua; in senso conforme Sez. 1, n. 5303 del 09/03/1988, Rv. 178281). Così come è avvenuto nel caso di specie, in cui l'efficienza delle cartucce risulta affermata in base alla accertata presenza, a bordo in un'autovettura, di un soggetto armato di fronte alla abitazione dell'imputato prima della perquisizione che ha dato origine al presente procedimento e nel corso della quale sono state anche rinvenute le chiavi dell'automobile in questione; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorrente pur lamentando il vizio di motivazione in realtà sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (e, per l'effetto, dei motivi aggiunti a norma dell'art. 585, comma 4, del codice di rito), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembr
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