CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Le stesse si devono considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nella specie vi è congrua motivazione, in quanto il giudice di merito evidenzia come il ricorrente sia stato chiaramente individuato, quale autore del furto dalla persona offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato preciso riscontro nelle altre testimonianze. 3. Rilevato che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate e generiche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta e congrua mentre le censure proposte non indicano gli elementi che sono alla base della critica, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M