CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 07984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 11/7/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; letta la memoria difensiva datata 9/1/2026 con motivi nuovi nell'interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ed a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici da sostituire con quella dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e dichiararsi inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 luglio 2025 la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza in data 1 febbraio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per la parte che in questa sede interessa, ha: - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni relative alle violazioni degli artt. 110, 81, 323 cod. pen. (capi E ed F della rubrica delle imputazioni) perché detti fatti non sono più previsti dalla legge come reato, nonché in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 476 commi 1 e 2, e 479 cod. pen. (capo G) per essere lo stesso estinto per prescrizione; - rideterminato, per effetto di concordato ex art. 599-bis cod. pen., previa rinuncia dell’imputato ai motivi di appello diversi dal trattamento sanzionatorio, la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione ai reati di concorso in usura aggravata di cui ai capi A e B della rubrica delle imputazioni; - confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato di riciclaggio ex artt. 81 cpv. e 648-bis cod. pen. (capo P) per avere lo stesso, dopo avere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] un assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] senza indicazione del beneficiario e legato alla corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di interessi usurari, intestato detto titolo di credito al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] e, dopo averlo posto all’incasso, consegnato il denaro contante così rinvenuto al [OSCURATO:PERSONA]. Per altra azione originariamente contestata di aver consegnato uno degli assegni alla propria moglie [OSCURATO:PERSONA] già il Tribunale aveva escluso la penale responsabilità dell’imputato. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1. (ricorso principale) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen. in relazione alla durata della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha confermato sul punto la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto del fatto che, a seguito delle vicende procedimentali sopra indicate, la pena finale irrogata all’imputato è stata di anni 3 e mesi 6 di reclusione (oltre alla multa) con la conseguenza che essendo detto trattamento sanzionatorio sceso sotto la soglia dei 5 anni anche la pena accessoria avrebbe dovuto essere pure ridotta nel limite di anni 5. 2.1.2. (motivi aggiunti) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 29 cod. pen. in relazione all’art. 81 cod. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente ad integrazione di quanto già dedotto con il ricorso principale che essendo la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. includente anche l’aumento per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. la sanzione accessoria ex art.29 cod. pen. doveva essere commisurata alla pena base stabilita per il reato più grave (quello di cui al capo B) che è quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con la conseguenza che detta pena accessoria doveva essere integralmente revocata. 2.2. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’elemento soggettivo del contestato reato di riciclaggio ex art. 648-bis cod. proc. pen. Deduce la difesa del ricorrente il fatto che i Giudici del merito sarebbero incorsi in un travisamento delle prove raccolte in fase dibattimentale in quanto l’operazione descritta al capo P della rubrica delle imputazioni non era quella di un “cambio assegni”, quanto piuttosto era legata ad una modalità di prestito di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] alternativa alla più frequente consegna di denaro contante, situazione che inciderebbe sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione. 2.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. con i fatti di bancarotta di cui alla sentenza n. 908/2021 del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente, sulla premessa che il Procuratore generale nulla aveva opposto al riconoscimento della continuazione tra le due condotte delittuose, che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad escludere il riconoscimento della continuazione sulla base della diversa tipologia dei reati senza tenere conto che: - al [OSCURATO:PERSONA] al capo B della rubrica delle imputazioni risulta contestato il reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] con l’aggravante del reato commesso ai danni di persona che svolge attività imprenditoriale (nella specie il ricorrente era un imprenditore edile); - il [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti era socio ed amministratore di due società richiamate nel presente procedimento e successivamente dichiarate fallite (unitamente ad altre) a causa di una situazione di insolvenza che aveva anche portato alla distrazione di somme che venivano erogate a vari soggetti, tra i quali il figlio e la moglie dell’imputato; - sia per il reato di bancarotta che per quello di riciclaggio non è richiesto l’accertamento dello scopo finale delle condotte poste in essere il che avrebbe imposto una valutazione del contesto fattuale di entrambe le condotte il che renderebbe evidente che tutte le azioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] erano state dettate dal duplice scopo di perseguire la continuità imprenditoriale e di assicurare il sostentamento alla propria famiglia; da qui la medesimezza del disegno criminoso che avrebbe consentito il riconoscimento della continuazione tra i reati de quibus. 2.2.3. Con atto datato 9 gennaio 2026 la difesa dell’imputato faceva pervenire alla Cancelleria della Corte “motivi nuovi” con i quali: a) sviluppava ulteriormente il primo motivo di ricorso in relazione all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio anche alla luce del fatto che il reato presupposto sarebbe meramente ipotizzato ma non accertato essendo solo un dato assodato ma non tenuto in debita considerazione dai Giudici di merito che il [OSCURATO:PERSONA] era vittima di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA] e quindi anche in posizione di inferiorità e soggezione rispetto allo stesso, con l’ulteriore conseguenza che l’operazione contestata al ricorrente lungi dall’essere un “cambio assegni” altro non era che l’ennesimo ed ulteriore episodio di usura ai danni dello stesso. Sarebbe poi del tutto ininfluente il fatto che l’assegno fu intestato al figlio del [OSCURATO:PERSONA] azione giustificata dal fatto che il padre aveva già subito dei protesti; b) sviluppava ulteriormente anche il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di bancarotta sussistendo rispetto al reato in contestazione in questa sede sia una contiguità geografica che una contiguità temporale tra gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], integrato dai motivi nuovi tempestivamente presentati, è fondato. Risulta dagli atti che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato l’imputato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione (oltre alla multa) e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 29 cod. pen., lo aveva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. La Corte di appello, in sede di applicazione del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avendo escluso per effetto della sopravvenuta depenalizzazione e della prescrizione alcuni dei reati per i quali era intervenuta la condanna in primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato come segue: - pena base per il reato di cui al capo B anni 2 di reclusione ed euro 5.100,00 di multa; - aumentata ai sensi dell’art. 644, quinto comma n. 4, cod. pen. ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.800,00 di multa; - ulteriormente aumentata per la continuazione con il fatto di marzo 2015 di cui al capo A ad anni 3 e mesi uno di reclusione ed euro 7.300,00 di multa; - ulteriormente aumentata per il fatto di aprile 2014 di cui al capo A alla pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 7.800,00 di multa. Osserva il Collegio che, pur nella consapevolezza che esite un orientamento contrario secondo il quale «Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione» (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 – 01; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018; Sez. 3, n, 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv. 261512) ritiene di aderire all’orientamento maggioritario secondo il quale «Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione» (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – 03; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Ngwoke, Rv. 272408 – 01; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407 – 01; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, P.G. in proc. Catapano; Rv. 254551 – 01; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067 – 01; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237118 – 01; Sez. 4, n. 4559 del 25/02/1999, Lubrano, Rv. 213149 – 01 ed altre in precedenza). Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l’art. 29, comma 1, cod. pen. testualmente stabilisce che «La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque» e che, come detto, la pena base per il reato più grave tra quelli ritenuti in continuazione è inferiore a 3 anni di reclusione, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici che va eliminata. 2. Il ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato con successivi “motivi nuovi” è a sua volta fondato limitatamente al profilo di cui si dirà. E’, innanzitutto, pacifica e sostanzialmente non contestata l’azione oggettivamente posta in essere dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ebbe a ricevere dal [OSCURATO:PERSONA] il titolo di credito di cui all’imputazione emesso dal [OSCURATO:PERSONA], lo consegnò al proprio figlio e, una volta monetizzato il relativo importo, lo restituì allo stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo circa un mese maggiorato del 20%. Non vi è altresì contestazione relazione in relazione al fatto che l’assegno proveniva dal [OSCURATO:PERSONA], vittima di usura, e che anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era a sua volta vittima di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA] il tutto come affermato degli stessi Giudici di merito. Osserva tuttavia il Collegio che la Corte territoriale non risulta avere adeguatamente approfondito la problematica relativa ai motivi di dazione di tale titolo di credito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ed alle movimentazioni che lo stesso fece di tale titolo, situazione che indubbiamente presenta rilevanza anche in relazione all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio in contestazione a quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, dedotto che la ricezione del predetto titolo di credito era legata ad un ulteriore prestito ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che l’assegno fu fatto monetizzare dal proprio figlio era legato alla circostanza che vista la sua situazione economica ed i pregressi che consentivano di qualificarlo come “cattivo pagatore” ciò non gli avrebbe consentito di provvedere direttamente lui al versamento in banca ed al successivo incasso del relativo importo, con la conseguenza che l’operazione contestata al ricorrente lungi dall’essere un “cambio assegni” altro non era che l’ennesimo ed ulteriore episodio di usura ai danni dello stesso. Va detto subito che la versione dei fatti fornita dall’imputato non è di certo priva di logica se si considera il contesto nel quale l’operazione è maturata con la conseguenza che appare meritevole di essere ulteriormente scrutinata. Del resto, è appena il caso di rilevare che, per contro, l’operazione così come ricostruita dalla Corte di appello non presenta una corrispondente solidità logica atteso che, se il [OSCURATO:PERSONA], si fosse limitato a fare la cortesia al [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al cambio di un assegno di provenienza delittuosa: a) non si vede per quale ragione avrebbe dovuto attendere un mese prima di restituire il relativo importo al [OSCURATO:PERSONA]; b) non si vede perché avrebbe dovuto restituire al [OSCURATO:PERSONA] un importo maggiorato del 20% in quanto logica vorrebbe che fosse avvenuto esattamente il contrario. In sostanza, il ritenuto “favore” che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto al [OSCURATO:PERSONA] riciclando il titolo di provenienza illecita avrebbe dovuto portare ad un beneficio economico per il primo e non generare conseguenze economiche dannose per lo stesso o, quantomeno, avrebbe dovuto portare alla restituzione di una somma di pari importo di quella portata dal titolo di credito. Quanto appena osservato impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata limitatamente alla contestazione di cui al capo P della rubrica delle imputazioni con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo esame sul punto. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel quale si lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di bancarotta di cui alla sentenza n. 908/2021 del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] rimane allo stato assorbito dalla presente decisione, in quanto, fermo restando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sul punto, è di tutta evidenza che il riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. deve avere come necessario presupposto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione ai fatti di cui al presente procedimento, vicenda che, alla luce dell’annullamento sul punto della sentenza impugnata, rimane ad oggi