CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 luglio 2006 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Gela. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale G. B. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Gela non convalidava il fermo, disposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, in data 20 agosto 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di porto di armi in luogo pubblico in concorso, reati commessi in Gela in data 16 agosto 2025, sulla base del presupposto che mancassero elementi idonei comprovanti la sussistenza di un fondato e concreto pericolo di fuga. 2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela denunciando vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA], nel non convalidare il fermo, sottolinea che l'atteggiamento collaborativo del [OSCURATO:PERSONA] escluda qualsiasi pericolo di fuga essendosi il medesimo presentato spontaneamente innanzi ai militari dell'Arma pochi giorni dopo i fatti. • Il ricorrente evidenzia che tale condotta di per sé sia insufficiente ad escludere il pericolo di fuga anche per il contenuto delle dichiarazioni non plausibili rese dal [OSCURATO:PERSONA] che non ha fornito agli inquirenti alcun elemento utile per rinvenire l'arma utilizzata e per individuare il coindagato. Desume il ricorrente l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha affermato di aver trovato la pistola in luogo pubblico, di avere incontrato il proprio concorrente, travisato dal casco integrale, per strada e di averlo accompagnato a casa senza ulteriori specificazioni, con descrizione della dinamica dell'evento non credibile intrinsecamente ed estrinsecamente, essendo smentito dalle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, Giovanni B. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto e del fermo (Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023 Cc. (dep. 14/09/2023) Rv. 285283 - 01). Sotto tale profilo va richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511) secondo il quale, in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (nel caso in esame, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). 3. Nel caso concreto, il ricorrente fonda la tesi della illegittimità del provvedimento di non convalida emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari in considerazione della intrinseca ed estrinseca inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] senza offrire elementi specifici da cui desumere un pericolo di fuga. Con riferimento al tema della convalida del fermo, gli elementi specifici da cui desumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del pericolo di fuga, per essere questa un avvenimento futuro ed incerto, la cui probabilità del suo verificarsi può essere desunta anche solo da elementi indiziari (Sez. 1, n. 1396 del 23/03/1994, Rv. 197214), dovendo essere tutti valutati, come correttamente ha svolto il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nel provvedimento impugnato. La lettura della ordinanza impugnata, invero, esclude il mancato esame di detti elementi che solo avrebbe condotto ad un giudizio di incompletezza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Dopo aver ricostruito la dinamica dell'evento, l'ordinanza impugnata, evidenziando anche che, non rinvenuto il [OSCURATO:PERSONA] nella abitazione dagli operanti, il di lui padre, dopo aver cercato di contattarlo invano, "si impegnava a condurlo in caserma l'indomani mattina, ammettendo di fatto la responsabilità del ragazzo" (v. pag. 20 dell'ordinanza impugnata), motiva sull'assenza della giustificazione posta a fondamento del fermo, ovvero un evidente pericolo di fuga (v. pag. 31 dell'ordinanza impugnata). Motiva nel prosieguo l'ordinanza: "Orbene, nel caso di specie -come segnalato dal difensore- la richiesta di convalida del PM non appare motivata sul punto. Anche a voler attingere al decreto di fermo, la mera intenzione manifestata dall'indagato ai Carabinieri di volersi trasferire in Olanda per lavoro dallo zio nei prossimi mesi (peraltro ribadita in sede di convalida) è inidonea a configurare un pericolo di fuga legittimante il fermo. Tale circostanza è invero insignificante a fronte della condotta collaborativa tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]: egli non si è mai reso irreperibile, si è costituito spontaneamente alla PG meno di due giorni dopo i fatti assistito dal proprio legale rendendo un lungo interrogatorio; lungi dall'ostacolare la propria identificazione ha ammesso il nucleo essenziale dei fatti e, infine, ha manifestato altrettanto spontaneamente ai Carabinieri la propria intenzione di trasferirsi all'estero, peraltro fornendo una motivazione plausibile, evidente essendo che chi intende sottrarsi alle pretese della giustizia o ostacolare la propria identificazione -allo stato ancora in itinere - non avvisa prima gli inquirenti del proprio trasferimento peraltro meramente programmato e con ampio anticipo" (v. pag. 31 motivazione ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, dunque, fatto buon governo dei principi di diritto avendo valutato concretamente l'insussistenza del pericolo di fuga. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così è deciso, 22 gennaio 2026. Il Consigliere ftstensore [OSCURATO:PERSONA]