CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 17812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20336/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del legale, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro COMUNE BARI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - intima ta - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BARI n. 1479/2019 depositata il 28/06/2019. R.g. n. 20336 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 1 5/ 06/ 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Bari addivenne a una convenzione di concessione con l’[OSCURATO:PERSONA] d’Impresa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e costruzioni S.r.l., che aveva quale capogruppo la [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondariain [OSCURATO:PERSONA], contrada Enziteto. L’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese prestò tre polizze fideiussorie con la S ocietà Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., per la garanzia dell’adempimento dei lavori. Il Comune di Bari, in seguito all’inadempimento ed alla rescissione degli atti di concessione, convenne in giudizio le società componenti l’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento in solido di una somma di denaro, oltre alla pe nale per il perio do successivo. La Lavoro e costruzioni S.r.l. propose domanda riconvenzionale con richiesta di condanna del Comune di bari al pagamento di un controcredito. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. pure si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Nelle more del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. cedette il proprio portafoglio alla [OSCURATO:PERSONA] InsuranceN.V. Il Tribunale di Bari rigettò la domanda di condanna,assorbita la domanda di escussione delle polizze fideiussorie svolta nei confronti della garante. In secondo grado su impugnazione del Comune di Bari la Corte territoriale, con sentenza n. 1479 del 28/06/2019, ha accolto l’appello con riferimento alla doglianza relativa al ritenuto assorbimento della domanda di escussione nei confronti della R.g. n. 20336 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle garante. Ha stabilito che nel giudizio in cui si era formato il giudicato esterno non fu promossa alcuna domanda nei confronti della fideiubenda, e, pertanto, ha ritenuto che nel presente giudizio non si era verificato alcun giudicato soggettivo e dunque ha ritenuto errato far discendere dal rigetto della domanda nei confronti del debitore principale il rigetto della domanda promossa nei confronti della garante. [OSCURATO:PERSONA] Y Caucion SA de Seguros Y Reaseguros propone ricorso per cassazione su un unico motivo. Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] e costruzioni S.r.l. in liquidazione e il Comune di Bari che ha altresì depositato memoriaper l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma 4 della legge n. 741 del 10/12/1981, recante Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche. La ricorrente sostiene che la Corteterritoriale abbia omessa la pronuncia riguardo l’eccezione di liberazione del garante per estinzione delle fideiussioni,ai sensi dell’art. 5, comma 4 , della l. n. 741 del 1981, per evidente decorso del termine di sei mesi per l’effettuazione del collaudo, termine espressamente previsto dalla detta norma. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che venendo in esame questione attinente il collaudo, o il ritardo nell’ effettu azione di esso, la controversia rientri nell’attribuzione tabellare della Sezione I civile di questa Corte, che risulta essersi già espressa, con plurimi provvedimenti, in materia ed alla quale risulta attribuita in via generale la materia dell’appalto di opere pubbliche e in generale della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ( da ultimo Cass. n. 5744 del R.g. n. 20336 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle 22/02/2022 e in precedenza: Cass. n. 7194 del 13/03/2019 Rv. 653632 –01; Cass n. 11189 del 09/05/2018 Rv. 648900 - 01). La causa deve, pertanto,essere rinviata a nuovo ruolo e gli atti trasmessi alla Sezione I civile di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] dispone, altresì, il deposito nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone trasmettersi gli atti alla Sezione I civile. Così deciso in Roma, nella camera di co