CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12217-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]_ALDI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3065/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12217 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- • Premesso che: 1.1a spa [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, notificato ad essa ricorrente dalla srl [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici del Comune di [OSCURATO:PERSONA], riguardo ad alcune aree destinate ad attività estrattiva alle quali era stato attribuito un valore venale medio di €54,75 per mq e per le quali il pagamento dell'imposta era stato omesso; In particolare, per quanto ancora interessa, la CTR ha affermato che detto valore era stato determinato con delibera 23/2007 adottata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 446/1997 non impugnata della società [OSCURATO:PERSONA] e che nessun rilievo poteva essere dato alla delibera di giunta n.174/2008, con la quale era stato riconosciuta l'eccessività del valore di €54,75 e la congruità del minore valore di €7,82 per mq, trattandosi di delibera mai stata recepita dal Consiglio; 2. la srl [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Comune è rimasto intimato; 3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la società lamenta la violazione degli artt.5 del d.lgs.504/1992, 52 e 59 del d.lgs. 446/1997 e omesso esame di fatti decisivi e controversi per avere la CTR ritenuto corretta la stima del valore venale di cui alla delibera del Comune n.23/2007 senza considerare gli elementi probatori addotti da essa Società ed in particolare le risultanze della delibera della Giunta comunale n.174/2008; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.8 del d.lgs.546/92, 6, comma 2, d.lgs. 472/97 e 10 del 1.212/2000. Deduce la ricorrente che la CTR ha errato nel non disapplicare le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento malgrado vi fosse una situazione di incertezza sulla normativa che regola l'assoggettamento ad IMU delle cave determinata da ciò che il Comune aveva dato informazioni contraddittorie riguardo alla esatta determinazione della base imponibile; 3. il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Ai sensi dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 504/92 (nella versione applicabile ' ratione temporis) "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". 3.2. La Corte ha, in più occasioni, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass. n.11643/2019; Cass. n.27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018; n. 16118/2021). 3.3. La CTR ha errato nel dichiarare ininfluenti le risultanze della delibera di giunta n.174 del 2008 in quanto tale delibera non era "cogente" perché non era stata recepita dal consiglio comunale: non si trattava di dare rilievo alla delibera 174/2008 come atto immediatamente dispositivo ("cogente") ma di valutare i valori indicati in tale delibera come elemento potenzialmente idonei, alla stregua di stima prodotta dal contribuente, a superare la ridetta presunzione "hominis" che ha fonte nella delibera n,23/2007. Su fattispecie che poneva questione identica a quella sollevata con il motivo in esame questa Corte si è già espressa nel senso di cui al capoverso che precede con ordinanza n.17006/2021 (in particolare al punto 7 della motivazione); 4. in ragione di quanto precede il primo motivo deve essere accolto; 5. il secondo motivo è infondato. 5.1. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ai sensi dell'art. 10 d.lvo 212/2000, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 23 novembre . 2016, n. 23845; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4522). Tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratta, contiene una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appare concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 440; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031). 5.2. in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ai sensi dell'art. 10 d.lvo 212/2000, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 23 novembre 2016, n. 23845; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4522). Tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratta, contiene una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appare concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 440; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031). 5.3. Nel caso in esame, premesso che già sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite n.25506 del 2006 ("In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di • strumenti urbanistici attuativi"), era indubitabile che un'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, era perciò solo non qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che il relativo assoggettamento ad imposta era indubitabile e che non poteva esservi alcun affidamento incolpevole sulla assenza di qualsiasi obbligo impositivo, il fatto a cui la ricorrente specificamente si richiama -l'avvenuta adozione da parte del comune di delibere, nel 2008 e nel 2015, attributive alle aree in questione di un valore diverso e inferiore rispetto a quello indicato dal consiglio comunale con delibera 23/2007 e utilizzato per la definizione della base imponibile- non determinava evidentemente alcun incertezza sulla normativa di riferimento; 6. il secondo motivo di ricorso va rigettato; 7. in relazione all'accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 8. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio