CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8285/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2,ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 536/2020 pubblicatail 15/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/20261. La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto allarivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art.13 comma 8della legge n.257/1992.3. Il Tribunale di Siracusa rigettava l’eccezione di prescrizione sollevatadall’INPS, sul presupposto della sua decorrenza dal giorno delpensionamento, e dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rivalutazionecontributiva de qua per un periodo di undici anni e sette mesi.4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, haaccolto l’eccezione di prescrizione già sollevata dall’INPS e ha rigettato ladomanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].5. Per la cassazione della sentenza ricorre Castiglia, con ricorso affidato adieci motivi ai quali INPS resiste con controricorso. Le parti hannodepositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc.civ.) il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazionedegli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimentoall’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 perché la corte territorialenell’accogliere l’eccezione di prescrizione sulla base di elementi diversi daquelli valorizzati nell’atto di gravame (che ha identificato il dies a quo dellaprescrizione nell’assunzione del lavoratore o nell’entrata in vigore dellalegge n. 257 del 1992) si sarebbe pronunciata ultra petita. La corteterritoriale, inoltre, in violazione dell’obbligo di pronunciare su tutte leNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026domande proposte, non avrebbe tenuto conto degli argomenti, cheindividuano nella presentazione della domanda all’INPS il dies a quo dellaprescrizione, e delle connesse richieste istruttorie.2. Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.5 cod.proc. civ.) il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, con riferimento all’inizio della decorrenza della prescrizione dalladomanda amministrativa INPS, ovvero da quando il diritto poteva esserefatto valere ex art.2935 cod. civ., e la illogicità e contraddittorietà dellamotivazione per omesso esame di fatti decisivi con riferimento alladecorrenza della prescrizione.3. Con il terzo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per violazione degliartt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 2935 c.c. incombinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92. Deduceche la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, perplessa eobiettivamente incomprensibile, correlando l’inizio del decorso dellaprescrizione all’irrilevante presentazione della domanda all’INAIL, inidoneaa dimostrare la riconoscibilità e la percepibilità del danno.4. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato ex art.360 comma primo n.3cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione degli artt. 414 e 416 cod.proc. civ. e dell’art. 2935 cod. civ.; falsa applicazione dell’art.2946 cod.civ.; violazione dell’art.13, comma 8, della legge n.257/1992 e dell’art.132 primo comma n. 4 cod. proc. civ., con richiesta di rinvio alle sezioniunite della Corte di Cassazione, perché la Corte d’appello, andando ultrapetita, rispetto alla eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo dellapensione proposta dall’Inps avrebbe mutato, al fine di accoglierla, ilcontenuto della medesima eccezione, e così individuando un dies a quo deltutto diverso rispetto a quello rilevato dall’Istituto appellante (nonpronunciandosi sul relativo motivo di gravame proposto dal ricorrente),Numero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026correlandolo al momento in cu era stata presentata la prima istanzaall’Inail, il [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. Con il quinto motivo di ricorso (rubricato ex art.360 comma primo n.4cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 414 e 416cod. proc. civ., in relazione all’ art.2946 cod. civ. e in combinato dispostocon l’art.13, comma 8, della legge n.257/1992 e con gli art. 24 e 111Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corted’appello avrebbe basato la decisione su fatti mai posti a fondamentodell’eccezione di prescrizione da parte dell’INPS e, peraltro, in assenza dicontraddittorio.6. Con il sesto motivo di ricorso (rubricato ex art. 360 comma primo n.3cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 414 e 416cod.proc. civ., in relazione all’art. 2946 cod. civ. e in combinato dispostocon l’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e in relazione agli artt.24 e 111 Cost. Deduce che la corte territoriale «senza alcun riferimento alcaso concreto di conoscenza/conoscibilità», avrebbe attribuito rilievo, aifini della declaratoria di prescrizione del diritto, alla presentazione delladomanda all’INAIL, senza alcuna disamina delle difese spiegate in appello.7. Con il settimo motivo di ricorso (rubricato ex art.360 comma primo n.3cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 2946 e 2935cod.civ. e in relazione all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992,perché l’INPS non avrebbe ottemperato all’onere di provare laconsapevolezza, in capo al ricorrente, dell’esposizione qualificataall’amianto e, a tale riguardo, non avrebbe indicato specifiche circostanzedi fatto.8. Con l’ottavo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), ilricorrente deduce la violazione dell’art. 2946 cod. civ., in combinatodisposto con l’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e con tutte lealtre norme indicate nella rubrica dei motivi già articolati. Deduce che laNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026corte territoriale avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione, negandoingresso all’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, alle richieste diesibizione e di acquisizione documentale e alle prove testimonialicapitolate dal ricorrente al fine di contrastare l’eccezione sollevatadall’Istituto. Ne deriverebbe la lesione del diritto di difesa e del principiodel giusto processo.9.– Con il nono motivo (non rubricato), il ricorrente ripropone l’eccezioned’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del1992, in combinato disposto con l’art. 2946 cod. civ., per violazione degliartt. 3, 32 e 38 Cost.10. Con il decimo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod.proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc.civ. in combinato disposto con l’art.13 comma 8 della legge n.257/1992,con riferimento alla statuizione di condanna dell’appellato al rimborso dellespese di lite.11. Le questioni agitate nei primi nove motivi di ricorso sonosostanzialmente sovrapponibili a quelle già esaminate da questa Corte inuna serie di controverse avente il medesimo oggetto, e da ultimo da Cass.n.11205/2025 che si è pronunciata sui medesimi motivi di ricorsopredisposti dal medesimo procuratore alle liti nei termini che seguono:«[...] – In linea preliminare, si deve esaminare l’istanza di trattazione inpubblica udienza, formulata dalla parte ricorrente nella memoriaillustrativa.Come l’Istituto ha rilevato in prossimità dell’adunanza camerale,controversie sovrapponibili a quella odierna sono state già definite daquesta Corte, sulla base di un orientamento che resiste al vaglio criticosollecitato nel ricorso e nella memoria illustrativa.Alla luce della stabilità e della forza persuasiva degli approdi ermeneutici,non si ravvisano i presupposti per rimettere la causa alla pubblica udienza(Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437). Per le medesime ragioni, nonNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026merita d’essere accolta la richiesta d’investire le Sezioni Unite, in quantonon si riscontrano divergenze interpretative sulle questioni dibattute e,alla luce della reiterata applicazione dei princìpi di diritto a più ripreseenunciati da questa Corte, non permangono aspetti irrisolti, che possanoavvalorare l’istanza della parte ricorrente. […]– Pregiudiziale, in ordinelogico, è l’esame della terza censura, che adombra la nullità dellapronuncia impugnata, per i vizi radicali della motivazione.La doglianza non coglie nel segno. La motivazione della pronunciad’appello si dimostra tutt’altro che lacunosa o illogica. Essa ricostruiscecompiutamente il dibattito processuale, dà conto delle valutazioniespresse dalla sentenza del Tribunale, delle censure proposte dall’Istitutoe delle obiezioni mosse dall’odierno ricorrente.Intelligibile e lineare è il percorso argomentativo che ha condottoall’accoglimento del gravame, sulla scorta dell’intervenuta prescrizione,che la Corte di merito ha acclarato all’esito della disamina di tutti i datisignificativi. La Corte di merito ha dunque adempiuto all’obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma,Cost.) e non si possono scorgere quelle anomalie macroscopiche, che sitramutano in violazione costituzionalmente rilevante, l’unica sindacabile insede di legittimità.La sentenza d’appello non è inficiata dall’assenza della motivazione comesegno grafico, dalla sua contraddittorietà insanabile, dalla sua perplessità,dall’inidoneità a dar conto dell’iter logico (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n.8053). […] – Possono essere scrutinate unitariamente la prima e la quintacensura, che addebitano alla Corte d’appello di aver pronunciato ultrapetita sull’eccezione di prescrizione, conferendo rilievo a circostanze nondedotte dall’appellante. I motivi devono essere disattesi.La parte, cui l’eccezione di prescrizione è riservata, ha soltanto l’onere didedurre l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dallalegge.Numero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026Sarà poi il giudice a inquadrare sub specie iuris la fattispecie e asussumerla entro il paradigma normativo più appropriato (Cass., sez. lav.,7 novembre 2022, n. 32683, punti 7 e 8 delle Ragioni della decisione),sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti al processo e senzaessere vincolato dalla prospettazione difensiva delle parti.A tali princìpi si è uniformata la sentenza d’appello, senza violare il dirittodi difesa e il principio del contraddittorio invocati a supporto dei motivi inesame (in termini analoghi, in vicende in larga parte comparabili a quellaodierna, Cass., sez. lav., 12 agosto 2024, n. 22694, n. 22692 e n.22683).Né ha fondamento l’ulteriore profilo di censura dedotto con il primo mezzoe concernente l’omessa pronuncia. La Corte d’appello di Messina hapronunciato su tutte le domande e le eccezioni proposte e, nel reputaredirimente l’eccezione di prescrizione, ha inequivocabilmente disatteso gliargomenti di segno contrario anche oggi ribaditi dal ricorrente.[…] – Possono essere esaminati congiuntamente il quarto e il sestomotivo, che devono essere dichiarati, nel loro complesso, inammissibili.Dietro le sembianze della violazione della disciplina in tema di prescrizionee della normativa processuale, le censure si prefiggono, in ultima analisi,di ridiscutere l’accertamento di fatto che la Corte di merito ha compiuto etravalicano così i limiti posti dal codice di rito al sindacato di legittimità(Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). La Corte di merito harettamente inteso ed applicato la regula iuris, che fa decorrere laprescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva dal momentodell’acquisita consapevolezza dell’esposizione qualificata all’amianto(Cass., sez. VI-L, 9 maggio 2022, n. 14599, 2 febbraio 2017, n. 2856, e 9febbraio 2015, n. 2351). In punto di fatto, la Corte d’appello di Messina haosservato che «la presentazione da parte dell’originario ricorrente delladomanda all’INAIL tendente al rilascio della certificazione di esposizionequalificata all’amianto rivela indubbiamente in capo allo stesso laNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026consapevolezza della presenza di rischio ambientale e della ragionevolepresunzione di essere stato esposto in modo qualificato» (pagina 11 dellapronuncia d’appello).Lungi dal disconoscere la necessaria consapevolezza di un’esposizionequalificata, i giudici d’appello l’hanno accertata in concreto, sulla base delvaglio della documentazione prodotta e di un’inferenza logica che questaCorte ha già considerato plausibile (fra tutte, la richiamata ordinanza n.2856 del 2017). Inferenza che, nella specie, non risulta efficacementescalfita, mediante la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo,nell’osservanza dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.[…] – Inammissibile, invero, si dimostra la seconda critica, che propriosull’omesso esame di fatti decisivi s’incardina. La deduzione di tale vizionon consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali, contenuta nella sentenza impugnata, e di contrapporle unadiversa interpretazione, allo scopo di ottenere la revisione da parte delgiudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).A questa revisione ambisce, invece, il motivo, che, nell’indiscriminatorichiamo a tutti gli atti di causa, non suffraga in modo specifico nél’omesso esame né l’asserita decisività e si limita a perorare uninquadramento più appagante delle risultanze probatorie. La Corte dimerito ha vagliato i fatti indicati dal ricorrente e li ha considerati, tuttavia,sprovvisti di valenza risolutiva, a fronte della presentazione dell’istanza did’innegabile pregnanza e la consapevolezza del medesimo fattore dirischio.[…] – Per le medesime ragioni si rivela inammissibile l’ottavo mezzo, chefa leva sulla mancata ammissione delle disparate istanze istruttorieformulate dal ricorrente. Il vizio di motivazione per omessa ammissionedella prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato perNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia. È necessario che la prova non ammessa o non esaminata inconcreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, così da privare di fondamento la ratio decidendi (Cass., sez. I, 29novembre 2024, n. 30721, e Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18072).Le circostanze evidenziate nelle istanze istruttorie sono state ponderatedai giudici d’appello, che le hanno ritenute inidonee a infirmare la valenzasignificativa della presentazione dell’istanza all’INAIL e a differire ilmomento dell’acquisizione della consapevolezza e il connesso avvio deltermine di prescrizione.Né gli argomenti che corredano il motivo avvalorano l’idoneità dellecircostanze, oggetto delle prove non ammesse, a invalidare con uncoefficiente di certezza, rigorosamente inteso, la forza dimostrativa deidati posti in risalto dai giudici d’appello.[…] – Inammissibile è anche il settimo mezzo. La Corte di merito non si èdiscostata dalle regole che presiedono alla distribuzione degli oneri dellaprova e dalle previsioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. All’esito delprudente apprezzamento del materiale istruttorio e della coerentedisamina di tutti elementi di valutazione indicati dalle parti, i giudicid’appello hanno ritenuto dimostrata la consapevolezza dell’esposizionequalificata già all’epoca della presentazione della domanda all’INAIL.Mediante il richiamo alla normativa processuale (artt. 115 e 116 cod. proc.civ.) e alla ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 cod. civ.), ilricorrente mira, a ben vedere, a conseguire irritualmente un diversoapprezzamento delle prove raccolte, che esorbita dal sindacato demandatoa questa Corte, e a contrapporre alle inferenze tratte dai giudici d’appelloun diverso, più favorevole, coordinamento dei dati di fatto.Numero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026[…] – Manifestamente infondati, infine, sono i dubbi di legittimitàcostituzionale prospettati con la nona censura. Si deve ribadire, anzitutto,che la rivalutazione contributiva rivendicata dal ricorrente si configuracome un beneficio che, pur previsto ai fini pensionistici e ad essistrumentale, «è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri edistinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in baseai criteri ordinati – il diritto al trattamento pensionistico» (ordinanza n.2351 del 2015, cit.).L’autonomia del beneficio in esame rispetto al diritto a pensione, soloquesto primario e intangibile, implica la definitività dell’estinzione deldiritto per prescrizione, che non incide soltanto sui singoli ratei.La tutela costituzionale del diritto alla pensione, che ne determinal’imprescrittibilità, «non si estende a tutte le singole azioni relative allacostituzione della posizione contributiva» (ordinanza n. 2351 del 2015,cit.).Peraltro, nel caso di specie la prescrizione, destinata a compiersi in untermine non irragionevole, non pregiudica il diritto alla pensione, ma siripercuote esclusivamente su benefici aggiuntivi (Cass., sez. lav., 28dicembre 2022, n. 37979, e Cass., sez. VI-L, 8 novembre 2021, n.32454), senza compromettere il nucleo essenziale della garanziaapprestata dall’art. 38 Cost. A tali argomenti, anche di recente ribaditi daquesta Corte (ordinanze n. 22694, n. 22692 e n. 22683 del 2024), ilmotivo non oppone considerazioni che valgano a confutarli. 18.– Dai rilievisvolti discende il complessivo rigetto del ricorso.».12. Nel caso in esame la corte territoriale, con un accertamento in fattoche in questa sede non può essere più sindacato, ha ritenuto che«l’appellato fosse consapevole di essere stato oggetto di esposizioneall’amianto durante l’attività lavorativa quanto meno alla data in cui haNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026presentato all’Inail la domanda di rilascio della relativa attestazione»(pag.4.).13. Rectius, la ratio decidendi del caso in esame è la medesima che haformato oggetto della disamina di Cass. n.11205/2025 cit. e come quellasi fonda sul medesimo accertamento in fatto.14. Né il ricorso per cassazione né la memoria illustrativa offrono elementinuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a rimeditarel’orientamento richiamato ovvero tali da rendere evidente la sostanzialediversità dei due casi esaminati. [OSCURATO:PERSONA] intende pertanto darecontinuità ai principi di diritto di Cass. n.11205/2025, oltre che deiprecedenti ivi richiamati.15. I rilievi che precedono conducono al rigetto complessivo dei primi novemotivi di ricorso.16. Quanto al decimo motivo, il potere di compensare le spese di lite tra leparti spetta al giudice del merito, e può essere sindacato in questa sedesolo quando è stato esercitato. Solo in quel caso può porsi la questionedella compensazione delle spese di lite tra le parti al di fuori dei casiprevisti dalla legge. Al tempo stesso nessuna violazione di legge puòderivare dal mancato esercizio di un potere discrezionale, riservato dalcodice di procedura civile al prudente apprezzamento del giudice delmerito. Deve concludersi che la corte territoriale ha regolato le spese dilite in conformità delle regole stabilite dalla legge processuale, facendoapplicazione del principio della soccombenza.17. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.18. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MNumero registro generale 8285/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 7961/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGABRIELLA MARCHESE