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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 16820/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23313/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del presidente e legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 45/2021depositata il 09/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 45/2021, del 13 gennaio 2021 della Corte d’Appello di Campobasso, affidato a5 motivi.

Considerato che

2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza è stata dai difensori delle parti depositato atto denominato “Istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, deponente per la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.

Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, come dai difensori delle medesime richiesto nel suddetto atto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23313/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del presidente e legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 45/2021depositata il 09/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 45/2021, del 13 gennaio 2021 della Corte d’Appello di Campobasso, affidato a5 motivi. Considerato che 2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza è stata dai difensori delle parti depositato atto denominato “Istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, deponente per la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, come dai difensori delle medesime richiesto nel suddetto atto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della
Sentenza Cassazione n. 16820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris