CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 3 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. ascrittogli, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa, riconosciuta la contestata recidiva qualificata, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., avendo affermato la responsabilità dell'imputato solo sulla base del rinvenimento nel luogo ove era stato consumato il furto, di una impronta digitale posta su un cellulare non usato da anni, appartenente al titolare dell'agenzia immobiliare teatro dei fatti. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva. 3, Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già valutati con motivazione esauriente e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale, immune da vizi di ogni tipo. Peraltro, la censura prospettata con il primo motivo, appare anche generica in quanto non si confronta con la complessiva motivazione del provvedimento impugnato che valorizza anche la piena confessione degli addebiti resa dall'imputato, all'udienza ex art. 294 cod, proc. pen. dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, da soggetto per il quale non era emerso trovarsi, in quel momento, in stato di confusione mentale. Esauriente e logica appare la motivazione nella parte in cui afferma la sussistenza dei presupposti di operatività della recidiva, anche in relazione alla individuazione, nel reato sub udice, di un incremento di pericolosità rispetto a precedenti delitti della stessa indole (furto in abitazione, furto e rapina) perché espressione dell'assoluta inefficacia dissuasiva delle precedenti condanne. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] alaselice [OSCURATO:PERSONA]