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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:353
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0377_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2020 – KN / CESE (causa T‑377/20 R) «Procedimento sommario – Funzione pubblica – Membro del CESE – Molestie – Indagine dell’OLAF – Decisione dell’Ufficio di presidenza del CESE – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 14‑17)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 20‑23)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno alla reputazione del ricorrente – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 38‑40) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione del CESE del 9 giugno 2020, con cui il ricorrente è stato, in particolare, esonerato da tutte le attività di direzione e gestione del personale e, dall’altro lato, alla sospensione provvisoria della trasmissione di detta decisione alle istituzioni dell’Unione europea e a taluni organi degli Stati membri.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0377_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2020 – KN / CESE (causa T‑377/20 R) «Procedimento sommario – Funzione pubblica – Membro del CESE – Molestie – Indagine dell’OLAF – Decisione dell’Ufficio di presidenza del CESE – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 14‑17) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 20‑23) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno alla reputazione del ricorrente – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 38‑40) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione del CESE del 9 giugno 2020, con cui il ricorrente è stato, in particolare, esonerato da tutte le attività di direzione e gestione del personale e, dall’altro lato, alla sospensione provvisoria della trasmissione di detta decisione alle istituzioni dell’Unione europea e a taluni organi degli Stati membri. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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