CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35763-2018 proposto da;. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]'ARA E [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto 7c7/ - controricorrente- 3 bl per la cassazione della sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 4 giugno 2018 con il numero 469/2018 (R.G.N. 388/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 4 giugno 2018 con il numero 469/2018, la Corte d'appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, ha confermato la sentenza n. 27 del 2017, pronunciata dal Tribunale di Ferrara, che aveva ravvisato un rapporto di lavoro subordinato tra la società e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tali conclusioni la Corte territoriale è giunta sulla base delle dichiarazioni delle lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputandole puntuali e corroborate da altri riscontri, che ha individuato nelle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Con ricorso notificato il 3 dicembre 2018 e affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna. 3.- L'INPS resiste con controricorso. 4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si articola in due motivi, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la società denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art.2094 cod. civ. e imputa alla sentenza impugnata di avere errato nell'individuare l'effettivo datore di lavoro. [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata costituita soltanto il 17 luglio 2010 e avrebbe cominciato a operare soltanto il 28 ottobre 2010. Nell'epoca antecedente, nei medesimi locali operava [OSCURATO:PERSONA] s. r. I. La parte ricorrente, a sostegno del motivo, indirizza le critiche contro la sentenza di primo grado, che così avrebbe motivato sul punto controverso: «avendo i soci della [OSCURATO:PERSONA] interrotto bruscamente il loro rapporto societario nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] con gli altri due soci della medesima e, stante l'intensità dell'attività balneare nel mese di luglio 2010, appariva "verosimile" che l'attività d'impresa operante sotto la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse iniziata prima del suo formale avvio nel mese di ottobre come riferito da entrambe le lavoratrici interessate» (pagina 7 del ricorso per cassazione). Tuttavia, non sarebbe sufficiente una pura e semplice verosimiglianza: occorrerebbe individuare con "rigore" le parti del rapporto di lavoro subordinato. 1.2.- Con la seconda doglianza, la ricorrente censura, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art.2094 cod. civ. con riguardo ai criteri e ai presupposti che qualificano la subordinazione, dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 246 cod. proc. civ., in ordine all'incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA]. Con il medesimo motivo, la ricorrente deduce, questa volta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di questioni che erano state oggetto di discussione tra le parti. La Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interessate all'accertamento della subordinazione. Tali dichiarazioni comunque non consentirebbero di far luce sugli elementi caratteristici della subordinazione, che consisterebbero nell'imposizione di direttive specifiche, inerenti allo svolgimento della specifica funzione. Quanto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], valorizzata dalla sentenza d'appello, la Corte bolognese non avrebbe considerato la circostanza decisiva che la teste non era più presente nell'agenzia. Neppure la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], peraltro querelato per diffamazione, offrirebbe alcun ragguaglio sulle direttive impartite alla Turri. [OSCURATO:PERSONA], teste capace, in quanto socio della società ricorrente, avrebbe escluso gli estremi della subordinazione in maniera circostanziata, sia con riguardo alla Turri sia con riguardo alla Manta. La sentenza impugnata, su tale deposizione, avrebbe reiterato un giudizio d'inattendibilità, senza svolgere alcun rilievo sulla posizione del teste. 2.- Il primo motivo è inammissibile. 2.1.- Come emerge dalle argomentazioni addotte dal ricorrente (pagina 7 del ricorso), le censure si appuntano sulla motivazione adottata dalla sentenza di primo grado, senza cimentarsi in alcun modo con la sentenza d'appello. La sentenza d'appello che confermi integralmente quella di primo grado la sostituisce e i vizi della sentenza di primo grado, alla stregua dell'art. 161 cod. proc. civ., si convertono in motivi d'impugnazione e non possono essere denunciati direttamente in cassazione. Le doglianze espresse con il primo mezzo, nel contestare il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale, sono avulse dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è oramai l'unica rilevante ai fini del sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere. 2.2.- La parte ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le censure contro la motivazione della sentenza della Corte d'appello, dimostrando di avere ritualmente devoluto ai giudici del gravame il riesame dei punti già approfonditi dalla pronuncia di primo grado. A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato. 3.- Inammissibile, in tutti i disparati profili in cui si articola, è anche la seconda doglianza. 4.- Inammissibile, anzitutto, è il profilo di censura che verte sulla violazione dell'art. 2094 cod. civ. 4.1.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ. Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive: si devono dunque ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e tutte le circostanze che, per quanto non siano menzionati specificamente, sono tuttavia logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le molte, Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056). 4.2.- La sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto, sulla base delle risultanze del verbale ispettivo e delle dichiarazioni raccolte in giudizio, che le lavoratrici erano tenute a rispettare le direttive impartite dal datore di lavoro. Tale accertamento è coerente con la nozione di subordinazione enucleata dall'art. 2094 cod. civ. ed è avvalorato dalla disamina della coerenza e della univocità degli elementi probatori acquisiti e dalla puntuale confutazione degli elementi di segno antitetico, nel contesto di una valutazione complessiva del materiale istruttorio. Le critiche articolate con il secondo mezzo, lungi dal censurare una violazione dei criteri enucleati dall'art. 2094 cod. civ., s'incentrano sulla valutazione delle prove e sul giudizio formulato dalla Corte territoriale in ordine all'attendibilità dei testi e mirano a scalfire un apprezzamento che è stato espresso in termini concordi dai giudici del merito. Coglie dunque nel segno l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'INPS nel controricorso. 5.- Egualmente inammissibile è il profilo di censura che si appunta sulla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. 5.1.- La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere utilmente denunciata in cassazione, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere ritualmente censurata in sede di legittimità anche quando il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova assoggettata, per contro, a una regola legale di valutazione (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). 5.2.- Nessuna di tali fattispecie si ravvisa nell'odierna vicenda. Ove si deduca che il giudice ha soltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sentenza n. 20867 del 2020, cit.). 6.- Inammissibile è anche la deduzione della violazione dell'art.246 cod. proc. civ. Tale censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che non ha ritenuto il teste [OSCURATO:PERSONA] incapace a deporre, ma ne ha revocato in dubbio l'attendibilità, alla luce della sua qualità di stretto congiunto dei soci e della discrepanza con gli altri elementi di prova acquisiti (pagina 5). Non è pertinente, dunque, il richiamo alla violazione dell'art. 246 cod. proc. civ., che concerne la capacità del teste e non la sua attendibilità. Peraltro, tale censura, dietro la parvenza della violazione di legge, e di una norma di legge che non è idonea a regolare la fattispecie controversa, ambisce a conseguire un più favorevole riesame delle risultanze istruttorie. 7.- Inammissibile, infine, è la censura formulata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e si configura dunque come "doppia conforme", nei termini specificati dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134). In tale fattispecie, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012 e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato in alcun modo: ne consegue l'inammissibilità delle censure proposte a tale riguardo. Tale rilievo risulta assorbente. 8.- Dalle considerazioni svolte discende, in ultima analisi, l'inammissibilità del ricorso. 9.- La ricorrente deve rifondere le spese del presente giudizio in favore dell'INPS (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.). Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10.- A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rifondere all'INPS le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif